Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0278

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 82 del 20.3.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/278/oj

    20.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 82/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 278/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 19 marzo 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha evidenziato la necessità di rivedere le modalità di attuazione delle norme di base comuni per l’uso delle tecniche di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD).

    (2)

    È necessario chiarire, armonizzare o semplificare le misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione per l’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi, al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.

    (3)

    Le modifiche interessano le misure che descrivono l’uso consentito dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi in relazione al controllo (screening) di passeggeri, persone diverse dai passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva, merci trasportate, posta, provviste di bordo e forniture per l’aeroporto e requisiti tecnici relativi alle apparecchiature di sicurezza per il rilevamento di tracce di esplosivi.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    1.

    Il capitolo 4 è modificato come segue:

    a)

    il punto 4.1.1.2 è sostituito dal seguente:

    «4.1.1.2.

    Il controllo dei passeggeri deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

    a)

    un’ispezione manuale;

    b)

    un portale elettromagnetico per la rilevazione dei metalli (Walk-through metal detection equipment, WTMD);

    c)

    cani in grado di rilevare esplosivi;

    d)

    dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);

    e)

    scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti;

    f)

    dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).

    Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l’accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l’addetto non si riterrà convinto.»

    b)

    Il punto 4.1.1.9 è sostituito dal seguente:

    «4.1.1.9

    I cani per il rilevamento di esplosivi e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo.»

    c)

    Il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:

    «4.1.2.3

    Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato con almeno uno dei seguenti metodi:

    a)

    un’ispezione manuale;

    b)

    apparecchiature a raggi x;

    c)

    sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS);

    d)

    cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

    e)

    dispositivi ETD.

    Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

    2.

    Il capitolo 6 è modificato come segue:

    a)

    Sono aggiunti i seguenti punti 6.2.1.5 e 6.2.1.6:

    «6.2.1.5

    Il controllo delle merci e della posta deve essere effettuato con almeno uno dei seguenti metodi in conformità all’allegato 6-J:

    a)

    un’ispezione manuale;

    b)

    apparecchiature a raggi x;

    c)

    dispositivi EDS;

    d)

    cani in grado di rilevare l’esplosivo (EDD);

    e)

    dispositivi ETD;

    f)

    ispezione visiva;

    g)

    dispositivi di rilevamento di metalli (MDE).

    Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se le merci trasportate o la posta contengano o no articoli proibiti, le merci trasportate o la posta vengono respinte e sottoposte ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.

    6.2.1.6

    I seguenti strumenti o metodi possono essere applicati soltanto quando non è possibile utilizzare gli altri strumenti o metodi di cui al punto 6.2.1.5 per effetto della natura della spedizione:

    altri controlli di sicurezza appropriati, se approvati dall’autorità competente e notificati alla Commissione.»

    3.

    Il capitolo 8 è modificato come segue:

    a)

    È aggiunto il seguente punto 8.1.2.3:

    «8.1.2.3

    Sono applicati i seguenti strumenti o metodi di controllo (screening), separatamente o in combinazione con altri:

    a)

    ispezione visiva;

    b)

    ispezione manuale;

    c)

    apparecchiature a raggi x;

    d)

    dispositivi EDS;

    e)

    dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

    f)

    cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a).

    Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se l’oggetto contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

    4.

    Il capitolo 9 è modificato come segue:

    a)

    È aggiunto il seguente punto 9.1.2.3:

    «9.1.2.3

    Sono applicati i seguenti strumenti o metodi di controllo (screening), separatamente o in combinazione con altri:

    a)

    ispezione visiva;

    b)

    ispezione manuale;

    c)

    apparecchiature a raggi x;

    d)

    dispositivi EDS;

    e)

    dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);

    f)

    cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a).

    Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se l’oggetto contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l’addetto al controllo non si riterrà convinto.»

    5.

    Il capitolo 12 è modificato come segue:

    a)

    è aggiunto il seguente punto 12.0.3:

    12.0.3   I dispositivi di sicurezza sono usati in conformità con il metodo operativo fornito dal produttore.»

    b)

    il punto 12.6 è sostituito dal seguente:

    «12.6   DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DI TRACCE DI ESPLOSIVI (ETD)

    12.6.1   I dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) sono in grado di raccogliere e analizzare particelle o vapore provenienti da superfici contaminate o dal contenuto di bagagli o spedizioni e indicare, tramite un allarme, la presenza di tracce di esplosivi. I suddetti dispositivi devono soddisfare i seguenti requisiti ai fini del controllo (screening):

    a)

    i materiali di consumo non devono essere usati al di là delle raccomandazioni del loro produttore, o se le loro prestazioni si sono deteriorate attraverso l’uso

    b)

    i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) possono essere usati solo in un ambiente per il quale è stato approvato il loro impiego

    Sono previste norme per i dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi che utilizzano il campionamento del particolato e del vapore. I requisiti dettagliati relativi a tali norme sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.»

    c)

    sono aggiunti i seguenti punti 12.6.2 e 12.6.3:

    12.6.2   Le norme per i dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi che utilizzano il campionamento del particolato si applicano ai dispositivi in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014.

    12.6.3   L’autorità competente può consentire fino al 1o luglio 2020 l’impiego di dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato privi del certificato di conformità all’allegato 12-L purché in funzione anteriormente al 1o luglio 2014.»


    Top