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Document 32014R0176
Commission Regulation (EU) No 176/2014 of 25 February 2014 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned in 2013-20 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 56 del 26.2.2014, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
26.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 176/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/87/CE prevede che siano determinati i tempi, la gestione e altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. Prevede altresì che la Commissione verifichi il funzionamento del mercato europeo del carbonio. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2) prevede i volumi di quote da mettere all’asta ogni anno, previa detrazione dell’assegnazione a titolo gratuito dalla quantità unionale di quote rilasciate nell’anno in questione. Si è deciso di discostarsi da tale profilo temporale nel regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione (3) per determinare il volume delle quote da mettere all’asta prima, anteriormente al 2013, con riduzioni corrispondenti dei volumi destinati all’asta nel 2013 e 2014, principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio tenendo nel debito conto le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio. I volumi annui in questione furono stabiliti in base ai fattori che determinavano la domanda e l’offerta di quote di emissioni al momento della valutazione e supponendo una ripresa economica continuata. |
(3) |
È opportuno tener conto dei mutamenti eccezionali intervenuti negli elementi determinanti per l’equilibrio tra domanda e offerta di quote, in particolare il nuovo rallentamento dell’economia, così come degli elementi temporanei connessi direttamente alla transizione alla fase 3, fra cui: l’aumento del volume inutilizzato di quote valide per il secondo periodo di scambio ai fini della conformità nel corso dello stesso; l’aumento dei volumi di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta, disponibili per la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema; la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/670/UE della Commissione (4); la liberazione delle quote che non sono necessarie nelle riserve destinate ai nuovi entranti per il secondo periodo di scambio. Sebbene su tutti questi fattori pesi, in gradi diversi, l’incertezza, è importante stabilire tempestivamente rettifiche adeguate dei volumi annui da mettere all’asta nel periodo 2014-2020. |
(4) |
Costituiscono elementi importanti da prendere in considerazione nella politica climatica dell’UE sia la riduzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (ossia l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui il settore industriale non è sottoposto a vincoli paragonabili riguardo al carbonio) sia la necessità di non mettere in posizione di svantaggio economico determinati settori e sottosettori ad alta intensità energetica dell’UE esposti alla concorrenza internazionale. La Commissione ha quindi analizzato le ripercussioni che si prevede derivino dalla revisione del profilo temporale delle aste in termini di posizione competitiva delle industrie ad alta intensità energetica (5), muovendo da ipotesi che restano valide a gennaio 2014. La valutazione d’impatto ha rilevato che, per affrontare il problema del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che pesa sulle industrie ad alta intensità energetica, la direttiva 2003/87/CE ha introdotto varie misure, tra cui la continua assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni e l’adozione di un elenco di settori ritenuti esposti a tale rischio. La revisione dei tempi delle aste non incide sul livello di assegnazione a titolo gratuito rilasciata ogni anno né sulla quantità totale delle quote (il tetto massimo) per il periodo dal 2013 in avanti. Benché sia possibile una distribuzione eterogenea nel tempo degli effetti sui costi del carbonio, la valutazione d’impatto ha indicato che questi costi dovrebbero rimanere nella media dei livelli prospettati dalla Commissione nella valutazione d’impatto elaborata a corredo del pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 (6) e nella successiva analisi (7). |
(5) |
In considerazione della riduzione del volume da mettere all’asta ogni anno nel periodo 2014-2016, è opportuno ridurre di conseguenza le soglie del volume di emissioni interessato da ogni singola asta su una piattaforma designata da uno Stato membro che non partecipa all’azione comune. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(7) |
Per potersi applicare alle aste indette dal 2014 in avanti e ai fini del buon funzionamento del mercato del carbonio e della prevedibilità delle aste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 10, paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti: «Nel periodo 2014-2016 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è ridotto della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV. Laddove nel 2014 non sia possibile distribuirlo su un periodo di oltre 9 mesi, il volume della riduzione previsto nell’allegato IV è diminuito di 100 milioni di quote e, successivamente, della stessa quantità per ciascun trimestre dell’anno. In tal caso i volumi della riduzione per il 2015 e per il 2016 sono adattati di conseguenza in porzioni uguali. Nel periodo 2019-2020 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è maggiorato della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV. Per lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e fatto salvo detto articolo, paragrafo 2, prima frase, la quantità totale di quote da mettere all’asta in un dato anno, una volta applicato l’adeguamento indicato nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV, non è inferiore alla quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti di produzione di energia elettrica nel medesimo anno. Ove necessario, la quantità totale di quote che lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è tenuto a mettere all’asta in un dato anno del periodo 2014-2016 è maggiorata di conseguenza. Purché maggiorata secondo quanto previsto nella frase precedente, la quantità totale di quote da mettere all’asta è successivamente ridotta per assicurare la conformità della distribuzione ai criteri stabiliti nel primo comma. I volumi delle quote da mettere all’asta indicati nella seconda e nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV sono adattati in funzione di dette maggiorazioni e riduzioni.»; |
2) |
all’articolo 32, paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Tuttavia, nel periodo dal 2014 al 2016 il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non è inferiore a 2 milioni di quote.»; |
3) |
dopo l’allegato III è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO IV Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, di cui all’articolo 10, paragrafo 2
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 (GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2).
(4) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
(5) Valutazione d’impatto proporzionata che accompagna il regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, consultabile in http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf
(6) http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf
(7) Comunicazione della Commissione «Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» [COM(2010) 265 definitivo].