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Document 32014D0276

    2014/276/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 maggio 2014 , che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3400 - 3800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2014) 2798] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 139 del 14.5.2014, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj

    14.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2014

    che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

    [notificata con il numero C(2014) 2798]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/276/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2008/411/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro nella banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per la fornitura terrestre di servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione, essenzialmente servizi a banda larga senza fili destinati all'utenza finale.

    (2)

    La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio e fissa l'obiettivo di promuovere una maggior disponibilità di servizi a banda larga senza fili a beneficio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione. Tale programma dispone che gli Stati membri favoriscano il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

    (3)

    L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE impone agli Stati membri di garantire la disponibilità della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz ai termini e condizioni della decisione 2008/411/CE e, subordinatamente alla domanda di mercato, di autorizzare l'uso di tale banda entro il 31 dicembre 2012 senza pregiudicare la diffusione in corso dei servizi e a condizione di consentire ai consumatori un accesso agevole ai servizi di banda larga senza fili.

    (4)

    La banda di frequenze 3 400-3 800 MHz è dotata di un significativo potenziale di diffusione per le reti capillari e senza fili ad alta velocità al fine di fornire servizi innovativi di comunicazioni elettroniche a utilizzatori finali. L'uso di tale frequenza per la banda larga senza fili è suscettibile di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici economici e sociali dell'Agenda digitale europea.

    (5)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 23 marzo 2012 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche per l'uso dello spettro nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz al fine di favorire gli sviluppi della tecnologia di accesso alla banda larga senza fili, in particolare le larghezze di banda ad ampio canale, garantendo nel contempo un uso efficiente dello spettro.

    (6)

    In conseguenza di tale mandato, l'8 novembre 2013 la CEPT ha pubblicato una relazione (CEPT Report 49) sulle condizioni tecniche dell'armonizzazione dello spettro per i sistemi terrestri senza fili nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz. In essa sono contenuti i risultati di studi sulle condizioni tecniche meno restrittive (come la block edge mask), l'assetto delle frequenze e i principi di coesistenza e coordinamento fra la banda larga senza fili e gli usi correnti dello spettro. I risultati relativi a una block edge mask e ai principi di coordinamento contenuti nella relazione CEPT 49 sono stati sviluppati sulla base della relazione 203 del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC).

    (7)

    È opportuno che i risultati del mandato della Commissione alla CEPT siano applicati a livello unionale e attuati dagli Stati membri senza indugi, considerata la crescente domanda di mercato per i servizi a banda larga senza fili e l'attuale basso livello di utilizzo della banda di frequenze 3 400-3 800MHz per i servizi a banda larga senza fili.

    (8)

    Gli utilizzatori dello spettro che forniscono servizi a banda larga senza fili sarebbero avvantaggiati dall'uniformità delle condizioni tecniche su tutta la gamma di frequenza, per garantire la disponibilità di attrezzature e l'esistenza di un coordinamento coerente fra le reti di diversi operatori. A tal fine è auspicabile stabilire un accordo di ripartizione del canale per la banda di frequenze 3 400-3 600 MHz sulla scorta dei risultati della relazione CEPT 49, mantenendo il principio di neutralità tecnologica e dei servizi.

    (9)

    È necessario che il quadro giuridico di riferimento relativo all'uso della banda di frequenze 3 400-3 800MHz istituito dalla decisione n. 2008/411/CE resti immutato per continuare ad assicurare la protezione degli altri servizi sulla stessa banda. Nella fattispecie i sistemi satellitari fissi (FSS), comprese le stazioni terrestri, necessitano di una protezione continua da parte della autorità nazionali su base individuale per mezzo di un coordinamento ad hoc fra tali sistemi e le reti e i servizi a banda larga senza fili.

    (10)

    È necessario coordinare l'uso dello spettro da parte dei fornitori di servizi a banda larga senza fili e di altri servizi esistenti che fruiscono della banda 3 400-3 800MHz, in particolare le stazioni terrestri FSS, in base a orientamenti, migliori prassi e ai principi di coordinamento della relazione CEPT 49. Tali principi riguardano i processi di coordinamento, lo scambio di informazioni, la riduzione al minimo delle restrizioni reciproche e gli accordi bilaterali per un coordinamento transfrontaliero rapido, se le stazioni di base delle reti a banda larga senza fili e le stazioni terrestri FSS sono ubicate sui territori di più Stati membri.

    (11)

    Tenuto conto delle caratteristiche di propagazione della frequenza della banda di frequenze 3 400-3 800MHz e delle condizioni tecniche armonizzate vigenti, la protezione degli usi esistenti sarebbe avvantaggiata da talune configurazioni privilegiate per la diffusione delle reti e dei servizi a banda larga senza fili. Tali configurazioni comprendono, ma non esclusivamente, piccole celle, accesso fisso senza fili, collegamenti di backhaul nelle reti di accesso a banda larga senza fili o loro combinazioni.

    (12)

    Anche se è opportuno che la presente decisione non pregiudichi la protezione e il funzionamento ininterrotto degli altri usi delle bande, è necessario applicare le nuove condizioni tecniche armonizzate ai diritti d'uso dello spettro esistenti nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz, onde garantire la compatibilità tecnica fra gli utilizzatori della banda nuovi ed esistenti, un uso efficiente dello spettro e l'assenza di interferenze dannose, anche di ordine transfrontaliero fra Stati membri dell'Unione.

    (13)

    Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, al fine di evitare interferenze perniciose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro.

    (14)

    Le condizioni tecniche di armonizzazione dello spettro per i sistemi terrestri senza fili nella banda di frequenze 3 400-3 800MHz contenute nella relazione CEPT 49 non garantiscono la compatibilità con alcuni diritti d'uso esistenti nell'Unione per tali sistemi in questa banda. Di conseguenza, è necessario conferire agli utilizzatori dello spettro esistenti un tempo congruo per applicare le condizioni tecniche della relazione CEPT 49 senza limitare l'accesso allo spettro in questa banda agli utilizzatori che soddisfano le condizioni tecniche della predetta relazione, lasciando alle amministrazioni nazionali la flessibilità di posporre l'attuazione delle condizioni tecniche della presente decisione subordinatamente alla domanda di mercato.

    (15)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/411/CE.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2008/411/CE è così modificata:

    1)

    L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri designano e successivamente mettono la banda 3 400-3 800MHz a disposizione, in modo non esclusivo, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri non sono inoltre tenuti ad applicare i parametri stabiliti nell'allegato per quanto attiene ai diritti d'uso per le reti di comunicazioni elettroniche terrestri della banda di frequenze 3 400-3 800MHz in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui l'esercizio di tali diritti non pregiudichi l'uso di detta banda a norma dell'allegato.

    2.   Gli Stati membri si accertano che le reti di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

    3.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui alla presente decisione nelle aeree geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi impone di discostarsi dai parametri di cui all'allegato.

    Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti che notificano alla Commissione, insieme alle aree geografiche interessate, e pubblicano le informazioni pertinenti conformemente alla decisione n. 676/2002/CE.»;

    2)

    all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero, allo scopo di permettere il funzionamento di tali reti tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.»;

    3)

    È inserito il seguente articolo 4 bis:

    «Articolo 4 bis

    Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite nell'allegato entro il 30 giugno 2015.

    La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2015.»;

    4)

    l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Vicepresidente


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).

    (3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

    A.   PARAMETRI GENERALI

    1.

    La modalità di funzionamento duplex privilegiata nella sottobanda 3 400-3 600 MHz è la modalità duplex a divisione temporale (TDD).

    2.

    In alternativa per la sottobanda 3 400-3 600 MHz gli Stati membri hanno la facoltà di attuare la modalità di funzionamento duplex a divisione in frequenza (FDD) al fine di:

    a)

    garantire una maggior efficienza nell'uso dello spettro, per esempio in caso di condivisione di diritti d'uso esistenti durante un periodo di coesistenza o nell'attuazione di una gestione dello spettro basata sul mercato; o

    b)

    proteggere gli usi esistenti o evitare le interferenze; o

    c)

    attuare un coordinamento con paesi non UE.

    In caso di attuazione della modalità di funzionamento FDD, la spaziatura duplex è 100 MHz, con trasmissione della stazione terminale (uplink FDD) nella semibanda inferiore che va da 3 410 MHz a 3 490 MHz e trasmissione della stazione di base (downlink FDD) nella semibanda superiore che va da 3 510 MHz a 3 590 MHz.

    3.

    La modalità di funzionamento duplex nella sottobanda 3 600-3 800 MHz è la modalità duplex a divisione temporale.

    4.

    I blocchi sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dalla rispettiva estremità del blocco (1). A seconda della modalità di funzionamento duplex, le corrispondenti estremità di sottobanda sono: 3 400 MHz e 3 600 MHz per la TDD; 3 410 MHz e 3 510 MHz per la FDD.

    5.

    La trasmissione della stazione di base e della stazione terminale all'interno della banda 3 400-3 800 MHz rispetta le block edge mask indicate nel presente allegato.

    B.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — “BLOCK EDGE MASK”

    I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti block edge mask (BEM), sono un elemento essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza tra reti vicine in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Previo accordo tra gli operatori di queste reti, si possono applicare parametri meno rigidi.

    La BEM consiste nei diversi elementi riportati alla tabella 1 per entrambe le sottobande 3 400-3 600 MHz e 3 600-3 800 MHz. Il limite di potenza di base, inteso a proteggere lo spettro di altri operatori e i limiti di potenza regionali transitori, che consentono la ripresa del filtro dal limite di potenza di base della banda al limite di potenza di base, rappresentano elementi fuori banda. Le bande di rispetto si applicano solo in caso di uso di FDD nella sottobanda 3 400-3 600 MHz. La BEM è applicabile alle stazioni di base aventi diversi livelli di potenza, di norma definite come stazioni di base macro, micro, pico e femto (2).

    Le tabelle da 2 a 6 presentano i limiti di potenza relativi ai diversi elementi delle BEM. Il limite di potenza in banda si applica a un blocco assegnato a un operatore. Sono indicati i limiti di potenza anche per le bande di rispetto e per la protezione del funzionamento radar sotto i 3 400 MHz.

    Le gamme di frequenza delle tabelle da 1 a 6 dipendono dalla modalità duplex prescelta per la sottobanda 3 400-3 600 MHz (TDD o, in alternativa, FDD). PMax è la potenza portante massima per la stazione di base in questione, misurata come EIRP (3). Il funzionamento sincronizzato significa il funzionamento della TDD in due reti distinte in cui non avvengono trasmissioni uplink e downlink simultanee, quali definite dalle norme applicabili.

    Per ottenere una BEM per un blocco specifico, gli elementi di BEM definiti alla tabella 1 sono combinati nelle fasi in appresso:

    1)

    si usa il limite della potenza in banda per il blocco assegnato all'operatore;

    2)

    si determinano le regioni transitorie e si usano i corrispondenti limiti di potenza. Le regioni transitorie possono sovrapporsi alle bande di rispetto, nel qual caso si usano i limiti di potenza delle regioni transitorie;

    3)

    per la parte restante di spettro assegnata alla FDD o alla TDD, si usano i limiti di potenza di base;

    4)

    per la parte restante di spettro della banda di rispetto, si usano i limiti di potenza della banda di rispetto;

    5)

    per lo spettro inferiore a 3 400 MHz, si usa uno dei limiti di potenza di base supplementari.

    La figura offre un esempio di combinazione di diversi elementi di BEM.

    Nel caso di reti TDD non sincronizzate, la conformità ai requisiti BEM di due operatori contigui è realizzabile spaziando le frequenze (per esempio mediante il processo di autorizzazione a livello nazionale) fra le estremità dei blocchi di entrambi gli operatori. L'opzione alternativa consiste nell'introdurre i cosiddetti blocchi soggetti a restrizioni per due operatori contigui, il che imporrebbe loro di limitare il livello di potenza usato nelle porzioni superiore e inferiore dei blocchi di spettro assegnati (4).

    Tabella 1

    Definizione degli elementi BEM

    Elemento BEM

    Definizione

    In banda

    Si riferisce a un blocco per il quale si deriva la BEM.

    Linea di base

    Spettro usato per la TDD, l'uplink FDD o il downlink FDD, fatta eccezione per il blocco assegnato all'operatore e le rispettive regioni transitorie.

    Regione transitoria

    Per i blocchi downlink FDD la regione transitoria applica 0-10 MHz al di sotto e 0-10 MHz al di sopra del blocco assegnato all'operatore.

    Per i blocchi TDD la regione transitoria applica 0-10 MHz al di sotto e 0-10 MHz al di sopra del blocco assegnato all'operatore. La regione transitoria si applica ai blocchi TDD contigui assegnati ad altri operatori se le reti sono sincronizzate o allo spettro fra blocchi TDD contigui separati da 5 o 10 MHz. Le regioni transitorie non si applicano ai blocchi TDD contigui assegnati ad altri operatori se le reti non sono sincronizzate.

    La regione transitoria non si applica al di sotto di 3 400 MHz o al di sopra di 3 800 MHz.

    Bande di rispetto

    Nel caso di un'assegnazione FDD si applicano le seguenti bande di rispetto:

    3 400-3 410, 3 490-3 510 (intervallo duplex) e 3 590-3 600 MHz

    In caso di sovrapposizione fra regioni transitorie e bande di rispetto, si usano i limiti di potenza transitori.

    Linea di base supplementare

    Spettro inferiore al di sotto di 3 400 MHz


    Tabella 2

    Limite di potenza in banda

    Elemento BEM

    Gamma di frequenza

    Limite di potenza

    In banda

    Blocco assegnato all'operatore

    Non obbligatorio.

    Se un'amministrazione desidera un limite superiore, si applica un valore non superiore a 68 dBm/5 MHz per antenna.

    Nota esplicativa per la tabella 2

    Per le stazioni di base femto, il controllo della potenza è applicato per ridurre al minimo le interferenze con i canali contigui. Il requisito relativo al controllo della potenza per le stazioni di base femto deriva dall'esigenza di ridurre le interferenze provenienti da apparecchiature suscettibili di essere impiegate dai consumatori e quindi non coordinate con le reti circostanti.

    Tabella 3

    Limiti di potenza di base

    Elemento BEM

    Gamma di frequenza

    Limite di potenza

    Linea di base

    Downlink FDD (3 510-3 590 MHz).

    Blocchi TDD sincronizzati (3 4003 800 MHz o 3 600-3 800 MHz).

    Min(PMax — 43, 13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

    Linea di base

    Uplink FDD (3 410-3 490 MHz).

    Blocchi TDD non sincronizzati (3 400-3 800 MHz o 3 600-3 800 MHz).

    – 34 dBm/5 MHz EIRP per cellula (5)

    Nota esplicativa per la tabella 3

    La linea di base per il downlink FDD e la TDD sincronizzata è espressa combinando l'attenuazione relativa alla potenza portante massima con un limite superiore fisso. Si applica il requisito più rigoroso. Il livello fisso costituisce un limite superiore alle interferenze provenienti da una stazione di base. In caso di due blocchi TDD sincronizzati non vi sono interferenze fra le stazioni di base. In tal caso si usa la stessa linea di base usata per la regione downlink FDD.

    Il limite di potenza della linea di base per l'uplink FDD e la TDD non sincronizzata è espresso unicamente come limite fisso.

    Tabella 4

    Limiti di potenza della regione transitoria

    Elemento BEM

    Gamma di frequenza

    Limite di potenza

    Regione transitoria

    Offset da – 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco o

    Offset da 0 a 5 MHz dall'estremità superiore del blocco

    Min(PMax — 40,21) dBm/5 MHz EIRP per antenna

    Regione transitoria

    Offset da – 10 a – 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco o

    Offset da 5 a 10 MHz dall'estremità superiore del blocco

    Min(PMax — 43,15) dBm/5 MHz EIRP per antenna

    Nota esplicativa per la tabella 4

    I limiti di potenza della regione transitoria sono definiti per consentire di ridurre la potenza dal livello in banda alla linea di base o ai livelli delle bande di rispetto. I requisiti sono espressi come attenuazione relativa alla potenza portante massima combinata con un limite superiore fisso. Si applica il requisito più rigoroso.

    Tabella 5

    Limiti di potenza della banda di rispetto per FDD

    Elemento BEM

    Gamma di frequenza

    Limite di potenza

    Banda di rispetto

    3 400-3 410 MHz

    – 34 dBm/5 MHz EIRP per cellula

    Banda di rispetto

    3 490-3 500 MHz

    – 23 dBm/5 MHz per porta antenna

    Banda di rispetto

    3 500-3 510 MHz

    Min(PMax — 43,13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

    Banda di rispetto

    3 590-3 600 MHz

    Min(PMax — 43,13) dBm/5 MHz EIRP per antenna

    Nota esplicativa per la tabella 5

    Per la banda di rispetto 3 400-3 410 MHz, il limite di potenza deve essere uguale alla linea di base dell'uplink FDD contiguo (3 410-3 490 MHz). Per le bande di rispetto 3 500-3 510 MHz e 3 590-3 600 MHz, il limite di potenza deve essere uguale alla linea di base del downlink FDD contiguo (3 510-3 590 MHz). Per la banda di rispetto 3 490-3 500 MHz, il limite di potenza è basato sul requisito di emissione spuria di – 30 dBm/MHz alla porta antenna convertita in larghezza di banda di 5 MHz.

    Tabella 6

    Limiti di potenza supplementari della linea di base per la stazione di base in casi nazionali specifici

    Caso

    Elemento BEM

    Gamma di frequenza

    Limite di potenza

    A

    Stati dell'Unione con sistemi militari di radiolocazione al di sotto di 3 400 MHz

    Linea di base supplementare

    Al di sotto di 3 400 MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD. (6)

    – 59 dBm/MHz EIRP (7)

    B

    Stati dell'Unione con sistemi militari di radiolocazione al di sotto di 3 400 MHz

    Linea di base supplementare

    Al di sotto di 3 400 MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD (6).

    – 50 dBm/MHz EIRP (7)

    C

    Stati dell'Unione senza utilizzo di banda contigua o con un utilizzo che non richiede una protezione rafforzata.

    Linea di base supplementare

    Al di sotto di 3 400 MHz per entrambe le designazioni TDD e FDD.

    Non applicabile

    Nota esplicativa per la tabella 6

    I limiti di potenza supplementari della linea di base rispecchiano la necessità di protezione della radiolocazione militare in alcuni paesi. I casi A, B e C possono essere applicati su base regionale o nazionale in modo che la banda contigua possa avere diversi livelli di protezione in zone geografiche o paesi diversi, secondo la diffusione dei sistemi di banda contigua. Per una modalità di funzionamento TDD può essere necessario ricorrere ad altre misure di attenuazione quali la separazione geografica, il coordinamento su base individuale o l'aggiunta di una banda di rispetto. I limiti di potenza della linea di base supplementari di cui alla tabella 6 sono applicabili solo alle cellule collocate all'esterno. Per le cellule collocate al chiuso è consentito alleggerire i limiti di potenza caso per caso. Per le stazioni terminali possono essere necessarie altre misure di attenuazione, quali la separazione geografica o una banda di rispetto supplementare per entrambe le modalità di funzionamento FDD e TDD.

    Figura

    Esempio di combinazione di elementi BEM per stazioni di base per un blocco FDD che inizia a 3 510 MHz (8)

    Image

    C.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI TERMINALI

    Tabella 7

    Requisito in banda — Limite di potenza in banda della BEM della stazione terminale

    Potenza massima in banda (9)

    25 dBm

    Gli Stati membri hanno la facoltà di allentare il limite di cui alla tabella 7 in talune circostanze, per esempio le stazioni terminali fisse, a condizione di non pregiudicare la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti nella banda 3 400-3 800 MHz e di adempiere gli obblighi transfrontalieri.»


    (1)  Se i blocchi assegnati devono essere messi in offset per fare spazio ad altri utilizzatori esistenti, si usa un'ampiezza di banda di 100 kHz. Per consentire un uso efficiente dello spettro è possibile definire blocchi più stretti contigui ad altri utilizzatori.

    (2)  Questi termini non sono definiti in modo univoco e fanno riferimento alle stazioni di base cellulari aventi diversi livelli di potenza, decrescenti nell'ordine seguente: macro, micro, pico e femto. In particolare le cellule femto sono piccole stazioni aventi la potenza minima, di norma utilizzate in ambienti chiusi.

    (3)  Potenza isotropica irradiata equivalente

    (4)  Un valore raccomandato per tale livello di potenza limitato è pari a 4 dBm/5 MHz EIRP per cellula applicato ai 5 MHz superiori o inferiori di un blocco di spettro assegnato a un operatore.

    (5)  Esiste la facoltà di negoziare un'eccezione per questa linea di base fra operatori contigui per le stazioni di base femto qualora non esistano rischi di interferenza per le stazioni di base macro. In questo caso si può applicare un valore pari a – 25 dBm/5 MHz EIRP per cellula.

    (6)  Le amministrazioni possono scegliere di disporre di una banda di rispetto al di sotto di 3 400 MHz. In tal caso il limite di potenza si applica solo al di sotto della banda di rispetto.

    (7)  Le amministrazioni possono scegliere il limite A o B secondo il livello di protezione richiesto per il radar nella regione in questione.

    (8)  Va osservato in particolare che sono definiti diversi livelli di linee di base per diverse parti dello spettro e che il limite di potenza della regione transitoria inferiore è usato in una porzione della banda di rispetto compresa fra 3 490 e 3 510 MHz. Nella figura 1 non è stato inserito lo spettro inferiore a 3 400 MHz anche se l'elemento BEM “linea di base supplementare” può essere applicato per proteggere la radiolocazione militare.

    (9)  Questo limite di potenza è specificato come EIRP per stazioni terminali progettate per essere fisse o installate e come potenza totale irradiata (TRP) per stazioni terminali progettate per essere mobili o nomadi. Per le antenne isotropiche EIRP e TRP sono equivalenti. Si riconosce che questo valore può essere soggetto a una tolleranza (fino a 2 dB) stabilita nelle norme armonizzate per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.


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