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Document 32013R1325
Council Regulation (EU) No 1325/2013 of 9 December 2013 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (UE) n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (UE) n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 334 del 13.12.2013, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1325/2013 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2013
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato dei carboturbi dell'Unione dipende in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. |
(2) |
Sebbene gli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei generalmente comprendano disposizioni relative all'esenzione dai dazi per i carboturbi, è necessario stabilire norme comuni in questo ambito al fine di garantire chiarezza e uniformità, assicurare agli operatori la certezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza dovute a pratiche e norme divergenti. |
(3) |
Una parte significativa dei carboturbi importati nell'Unione proviene da paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate o di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione ed è quindi esente da dazi. |
(4) |
Con l'applicazione di preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a partire dal 1o gennaio 2014 alcuni paesi che sono importanti esportatori di carboturbi cesseranno di beneficiare di detto accesso preferenziale al mercato dell'Unione, mentre altri paesi esportatori non beneficeranno di tale accesso preferenziale per talune categorie di prodotti, compresi i carburanti, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione (2). |
(5) |
L'imposizione di dazi doganali ai carboturbi di tali fornitori potrebbe causare un aumento dei prezzi dei carboturbi sul mercato dell'Unione, dato che non è economicamente redditizio per le raffinerie dell'Unione aumentare in modo significativo la produzione di carburante per aeromobili. |
(6) |
È pertanto opportuno sospendere l'aliquota autonoma dei dazi doganali per i carboturbi. La sospensione dovrebbe riguardare tutti i prodotti di cui al codice NC 2710 19 21. Tenuto conto delle possibili variazioni future della situazione del mercato dei carboturbi, è opportuno riesaminare questa sospensione sulla base di una valutazione entro cinque anni. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) del Consiglio. Dato che le preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) N. 978/2012 non saranno più applicabili dal 1o gennaio 2014, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data, al fine di garantire la continuità di accesso preferenziale al mercato dell'Unione per i carboturbi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo del codice NC 2710 19 21 alla colonna 3 della tabella di cui alla parte seconda, sezione V, capitolo 27, è sostituito dal testo seguente:
«4,7 (4)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
A. PABEDINSKIENĖ
(1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne talune sezioni SPG, conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 11).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.».