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Document 32013R0727

Regolamento delegato (UE) n. 727/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 , che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

GU L 207 del 2.8.2013, p. 1–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/727/oj

2.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 727/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che gli orientamenti contenuti nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (l'"accordo") dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato II di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1233/2011 prevede che la Commissione adotti atti delegati per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo.

(3)

I partecipanti all'accordo hanno convenuto un numero considerevole di modifiche rispetto alla versione dell'accordo che figura all'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011.

(4)

Il 27 agosto 2012, l'OCSE ha pubblicato una versione riveduta dell'accordo che tiene conto di tali modifiche e che è applicabile a partire dal 1o settembre 2012. È opportuno e necessario integrare tali modifiche nella legislazione dell'Unione.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

INDICE

CAPITOLO I:

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

OBIETTIVO

2.

FORMA

3.

PARTECIPAZIONE

4.

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

5.

AMBITO DI APPLICAZIONE

6.

INTESE SETTORIALI

7.

FINANZIAMENTO DI PROGETTI

8.

RECESSO

9.

CONTROLLO

CAPITOLO II:

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

10.

PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

11.

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

12.

PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

13.

PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

14.

RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

15.

TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

16.

PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

17.

PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

18.

ALLINEAMENTO

19.

TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

20.

COSTRUZIONE DEI CIRR

21.

VALIDITÀ DEI CIRR

22.

APPLICAZIONE DEI CIRR

23.

PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO

24.

TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

25.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

26.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

27.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

28.

CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

29.

PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

30.

TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

31.

MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

32.

RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

CAPITOLO III:

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

33.

PRINCIPI GENERALI

34.

FORME DI AIUTO LEGATO

35.

FINANZIAMENTI ASSOCIATI

36.

PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

37.

37. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

38.

LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE

39.

ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

40.

CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

41.

PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

42.

ALLINEAMENTO

CAPITOLO IV:

PROCEDURE

SEZIONE 1:

PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

43.

NOTIFICHE

44.

INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

45.

PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

46.

CONSULTAZIONI SPECIALI

SEZIONE 2:

PROCEDURE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

47.

NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

48.

NOTIFICA PREVENTIVA

SEZIONE 3:

PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

49.

NOTIFICA PREVENTIVA

50.

NOTIFICA IMMEDIATA

SEZIONE 4:

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI

51.

FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

52.

AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

53.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

SEZIONE 5:

SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

54.

PUNTI DI CONTATTO

55.

AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

56.

AMBITO DELLE RISPOSTE

57.

CONSULTAZIONI DIRETTE

58.

PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

59.

RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEE COMUNI

60.

ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

61.

DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

62.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI

63.

VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

SEZIONE 6:

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI (CIRR)

64.

COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

65.

DECORRENZA DEI TASSI DI INTERESSE

66.

MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

SEZIONE 7:

REVISIONI

67.

REVISIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

68.

REVISIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

69.

REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

ALLEGATO I —

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

ALLEGATO II —

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

ALLEGATO III —

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

ALLEGATO IV —

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEL MUTAMENTO CLIMATICO E OPERE IDRAULICHE

ALLEGATO V —

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

ALLEGATO VI —

CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

ALLEGATO VII —

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DI UNA GARANZIA DI TERZI PER IL RIMBORSO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI

ALLEGATO VIII —

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

ALLEGATO IX —

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

ALLEGATO X —

TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

ALLEGATO XI —

DEFINIZIONI

ALLEGATO XII —

DESCRIZIONE QUALITATIVA DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE

ALLEGATO XIII —

BENCHMARK DI MERCATO PER LE OPERAZIONI NEI PAESI DELLA CATEGORIA ZERO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   OBIETTIVO

a)

L'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (qui di seguito l'accordo) è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti.

b)

L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

2.   FORMA

L'accordo, elaborato nell'ambito dell'OCSE, è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata. Esso è un accordo volontario tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell'OCSE (1), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione (qui di seguito "il segretariato").

3.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti all'accordo sono attualmente: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell'OCSE, a diventare partecipanti.

4.   INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

a)

I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a).

b)

Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

5.   AMBITO DI APPLICAZIONE

L'accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

a)

Il sostegno pubblico può assumere le seguenti forme:

1)

garanzie o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura);

2)

sostegno finanziario pubblico:

crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti, o

interventi sul tasso d'interesse;

3)

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

b)

L'accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.

c)

L'accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

d)

Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli.

6.   INTESE SETTORIALI

a)

Le seguenti intese settoriali fanno parte dell'accordo:

navi (allegato I),

centrali elettriche nucleari (allegato II),

aeromobili civili (allegato III),

energie rinnovabili e opere idrauliche (allegato IV).

b)

Il partecipante ad un'intesa settoriale può chiedere l'applicazione delle disposizioni dell'intesa per il sostegno pubblico per l'esportazione dei beni o dei servizi inclusi in tale intesa. Se un'intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell'accordo, il partecipante all'intesa settoriale applica la disposizione dell'accordo.

7.   FINANZIAMENTO DI PROGETTI

a)

I partecipanti possono applicare i termini e le condizioni stabilite nell'allegato X all'esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che si conformano ai criteri di cui all'appendice 1 dell'allegato X.

b)

La lettera a) si applica all'esportazione di beni e servizi coperti dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le centrali elettriche nucleari e dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili e per le opere idrauliche.

c)

La lettera a) non è applicabile all'esportazione di beni e servizi coperti dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili o dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle navi.

8.   RECESSO

Ogni partecipante può recedere dall'accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo online dell'OCSE (OLIS). Il recesso prende effetto una volta trascorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

9.   CONTROLLO

Il segretariato controlla l'esecuzione dell'accordo.

CAPITOLO II

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.

L'accordo stabilisce i limiti alle condizioni e modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che tradizionalmente ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e termini finanziari più restrittivi di quelli previsti dall'accordo. I partecipanti intendono rispettare condizioni e termini finanziari in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

10.   PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

a)

I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito quale definito nell'allegato XI. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 % del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.

b)

Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali di produzione.

c)

Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e d), i partecipanti non possono concedere un sostegno pubblico superiore all'85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

d)

I partecipanti possono concedere sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

1)

l'importo del sostegno pubblico concesso per le spese locali non superi il 30 % del valore del contratto di esportazione;

2)

esso non sia concesso a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;

3)

qualora superi il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 48; nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali cui si intende concedere il sostegno.

11.   CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

a)

La categoria I comprende i paesi OCSE ad alto reddito (2). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II.

b)

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1)

la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari;

2)

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione abbia un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo.

3)

la riclassificazione di un paese a norma dell'articolo 11, lettera a), prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale;

4)

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

c)

Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

12.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

Fatto salvo l'articolo 13, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all'articolo 11.

a)

Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 48.

b)

Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

c)

Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 58 a 63 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate.

13.   PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

a)

Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all'articolo 12 ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all'articolo 48.

b)

Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, nonché ai centri di commutazione e alle forniture di acqua che si trovano al di fuori del sito della centrale elettrica, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell'acquirente, con le seguenti eccezioni:

1)

nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione è il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario è lo stesso di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni); e

2)

il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 Kv è lo stesso stabilito per la centrale elettrica non nucleare.

14.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a)

Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata deve essere pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

d)

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all'esportazione possono essere concessi a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere da a) a c) precedenti. Tale sostegno va motivato da uno sfasamento tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale;

2)

il rimborso del capitale deve essere versato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro dodici mesi dal punto di partenza del credito;

3)

gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

4)

la vita media massima ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore:

per le operazioni con acquirenti pubblici (oppure con una garanzia governativa per il rimborso): a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e a cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II;

per le operazioni con acquirenti non pubblici (e senza garanzia governativa per il rimborso): a cinque anni per i paesi della categoria I e a sei anni per i paesi della categoria II;

nonostante le disposizioni di cui ai due trattini precedenti, per le operazioni riguardanti il sostegno per una centrale elettrica non nucleare a norma dell'articolo 13: a sei anni e tre mesi;

5)

il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 48, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene concesso a norma delle lettere da a) a c).

e)

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

15.   TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

a)

Dagli interessi sono esclusi:

1)

qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari;

2)

qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

3)

le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

b)

Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso di interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti.

16.   PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le condizioni e i termini finanziari relativi ad un singolo credito all'esportazione o ad una singola linea di credito, ad eccezione del periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all'articolo 21, non possono essere fissati per un periodo superiore a sei mesi prima dell'impegno definitivo.

17.   PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

Le disposizioni dell'accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all'esportazione concedano condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall'accordo se tali misure sono adottate dopo l'assegnazione del contratto (quando l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

18.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 45, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante. Le modalità e le condizioni finanziarie proposte a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV e X.

19.   TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

a)

I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

1)

i CIRR devono essere rappresentativi dei tassi di interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione;

2)

i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

3)

i CIRR devono basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;

4)

i CIRR non devono provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne; e

5)

i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

b)

Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio del credito che, a norma dell'articolo 23, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

20.   COSTRUZIONE DEI CIRR

a)

Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:

1)

rendimento dei titoli di Stato a tre anni per periodi di rimborso fino a cinque anni; rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi superiori a cinque anni fino a otto anni e mezzo; e rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi superiori a otto anni e mezzo; oppure

2)

rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per tutte le scadenze.

Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti.

b)

I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo diversa decisione dei partecipanti.

c)

Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

d)

Un partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.

e)

Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 58 a 63.

21.   VALIDITÀ DEI CIRR

Il tasso di interesse applicabile ad un'operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se i termini e le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissati prima della data del contratto, al CIRR rispettivo è aggiunto un margine di 20 punti base.

22.   APPLICAZIONE DEI CIRR

a)

Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

b)

Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha fornito l'aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato.

23.   PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO

I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all'esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

24.   TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti devono addebitare un importo non inferiore al tasso di premio minimo (Minimum Premium Rate = MPR) applicabile per il rischio di credito.

a)

L'MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

la classificazione di rischio paese applicabile;

il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR);

la categoria selezionata di rischio acquirente del debitore;

la percentuale di copertura del rischio politico e commerciale e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all'esportazione;

le tecniche di mitigazione del rischio paese eventualmente applicate; e

i miglioramenti del credito per il rischio acquirente eventualmente applicati.

b)

Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso al primo utilizzo del credito. Una spiegazione sul metodo di calcolo degli MPR, comprendente la formula matematica adottata, è riportata nell'allegato VI.

c)

Per le operazioni che coinvolgono i debitori dei paesi classificati nella categoria 0 non sono stati fissati MPR. I tassi di premio addebitati dai partecipanti per tali operazioni devono essere stabiliti caso per caso. Al fine di garantire che i tassi di premio applicati per le operazioni che coinvolgono debitori di paesi della categoria 0 non siano inferiori alle tariffe vigenti sul mercato privato, i partecipanti devono rispettare la seguente procedura:

tenendo conto delle informazioni di mercato disponibili e delle caratteristiche dell'operazione in oggetto, i partecipanti devono determinare il tasso di premio da applicare effettuando un confronto con uno o più parametri (benchmark) di mercato come da allegato XIII, scegliendo il parametro o i parametri ritenuti più adeguati per la specifica operazione;

in deroga al paragrafo precedente, se la rilevanza delle informazioni di mercato è limitata per motivi di liquidità o di altro tipo, o se l'operazione è di entità modesta (valore del credito inferiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo), i partecipanti devono addebitare un importo non inferiore al tasso di premio minimo (MPR) corrispondente alla categoria appropriata di rischio acquirente nella categoria 1 del rischio paese;

a titolo temporaneo (3), i partecipanti devono notificare preventivamente, a norma dell'articolo 48, lettera a), tutte le operazioni con debitore/garante di un paese della categoria 0 avente valore creditizio superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo.

d)

I paesi a "più elevato rischio" della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sui tassi di premio minimo stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che concede il sostegno pubblico.

e)

Per calcolare l'MPR relativo ad un'operazione occorre applicare la classificazione di rischio paese del paese del debitore e la classificazione di rischio acquirente del debitore, tranne nei casi in cui:

un soggetto terzo, meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull'intero obbligo di rimborso del debito e per l'intera durata del credito. Nel caso di una garanzia di terzi, i partecipanti possono scegliere di applicare la classificazione di rischio paese del paese in cui è situato il garante e la categoria di rischio acquirente del garante (4); oppure

un'istituzione multilaterale o regionale, quale definita all'articolo 28, svolga il ruolo di mutuatario o di garante dell'operazione, nel qual caso la classificazione di rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili possono essere quelle della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.

f)

I criteri e le condizioni relative all'applicazione di una garanzia di terzi nei casi descritti al primo e secondo trattino dell'articolo 24, lettera e), sono riportati nell'allegato VII.

g)

Il dato relativo alla durata del rischio (HOR) che viene utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l'intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all'esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula:

Formula

.

h)

Il partecipante che decide di applicare un MPR associato ad un garante terzo situato in un paese diverso da quello del debitore ne dà notifica preventiva conformemente all'articolo 47, lettera a). Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un'istituzione multilaterale o regionale che agisce come garante ne dà notifica preventiva conformemente all'articolo 48, lettera a).

25.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

I paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

a)

Il rischio paese comprende cinque elementi:

moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo del debitore/del garante o dall'organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso,

eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati fuori del paese del partecipante autore della notifica che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito,

disposizioni legali adottate nel paese del debitore/del garante che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale, anche se, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprono più l'importo del debito alla data del trasferimento dei fondi,

ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito, e

casi di forza maggiore che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.

b)

Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7, ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. Il rischio di credito associato alle operazioni nei paesi della categoria 0 è prevalentemente connesso al rischio del debitore/del garante.

c)

I paesi ad alto reddito (5) dell'OCSE e dell'eurozona sono classificati nella categoria 0.

Ai fini degli MPR, un paese dell'OCSE o dell'eurozona classificato nella categoria 0 in base alla sua posizione di paese ad alto reddito, resta classificato in tale categoria fintanto che non scende al di sotto della soglia di RNL stabilita per i paesi ad alto reddito per due anni consecutivi. In questo caso la classificazione verrebbe rivista conformemente all'articolo 25, lettere da d) a f).

Un paese dell'OCSE o dell'eurozona che si situa per due anni consecutivi al di sopra della soglia fissata per i paesi ad alto reddito è classificato, per definizione, nella categoria 0. Tale classificazione prende effetto immediatamente dopo la comunicazione da parte del segretariato della posizione del paese stabilito dalla Banca mondiale.

Nella categoria 0 possono essere classificati anche altri paesi che si ritiene presentino un analogo livello di rischio.

d)

Tutti i paesi (6) non classificati nella categoria 0 conformemente alla lettera c) sopra sono classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:

il modello di valutazione del rischio paese (il modello) da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza pregressa di pagamento nei confronti dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio, e la combinazione e flessibile ponderazione dei gruppi di indicatori di rischio;

la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.

e)

Le classificazioni del rischio paese devono essere monitorate su base continuativa e riviste almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, i partecipanti devono, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta riclassificazione da parte del segretariato, cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore al MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

f)

Le classificazioni del rischio paese vengono rese pubbliche dal segretariato.

26.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

a)

Per tutti i paesi classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese di cui all'articolo 25, lettera d), il rischio sovrano deve essere valutato allo scopo di individuare, in via eccezionale, i soggetti sovrani:

che non corrispondono al debitore a più basso rischio nel paese, e

il cui rischio di credito è notevolmente più elevato del rischio paese.

b)

Per l'individuazione dei soggetti sovrani che soddisfano i criteri indicati all'articolo 26, lettera a), deve essere applicata la metodologia di valutazione del rischio sovrano elaborata e concordata dai partecipanti.

c)

L'elenco dei soggetti sovrani che risultano soddisfare i criteri indicati all'articolo 26, lettera a), deve essere monitorato su base continuativa e rivisto almeno una volta all'anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio sovrano.

d)

L'elenco dei soggetti sovrani individuati conformemente all'articolo 26, lettera b), viene reso pubblico dal segretariato.

27.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

I debitori e, se del caso, i garanti situati nei paesi classificati in una categoria di rischio paese compresa fra 1 e 7 devono essere classificati in una delle categorie di rischio acquirente stabilite per il paese del debitore o del garante (7). La matrice delle categorie di rischio acquirente in cui si classificano i debitori e i garanti è riportata nell'allegato VI. Le descrizioni qualitative delle categorie di rischio acquirente sono riportate nell'allegato XII.

a)

La classificazione del rischio acquirente si basa sul rating del debito di primo rango non garantito del debitore/garante come determinato dal partecipante.

b)

In deroga al paragrafo 27, lettera a), le operazioni che beneficiano di un sostegno secondo i termini e le condizioni dell'allegato X dell'accordo (finanziamento di progetti) e le operazioni il cui valore creditizio non supera i 5 milioni di DSP possono essere classificate in base all'operazione, vale a dire dopo l'eventuale applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente; tuttavia tali operazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, non possono beneficiare di sconti per l'applicazione di miglioramenti del rischio di credito all'acquirente.

c)

I debitori sovrani e i garanti sono classificati nella categoria di rischio acquirente SOV/CC0.

d)

In via eccezionale, i debitori non sovrani e i garanti possono essere classificati nella categoria di rischio acquirente corrispondente a "migliore del rischio sovrano" ("better than sovereign", SOV+) (8) se:

il debitore/garante dispone di un rating del debito in valuta estera assegnatogli da un'agenzia di rating del credito (CRA) (9) migliore del rating della valuta estera (assegnato dalla stessa agenzia) dei rispettivi soggetti sovrani; oppure

il debitore/garante si trova in un paese in cui il rischio sovrano risulta molto più elevato del rischio paese.

e)

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all'articolo 48, lettera a), le operazioni:

con un debitore/garante non sovrano per il quale il premio addebitato è inferiore a quello stabilito dalla categoria di rischio acquirente CC1, cioè CC0 o SOV+;

con un debitore/garante non sovrano avente valore creditizio superiore a 5 milioni di DSP quando un partecipante fornisce un rating del rischio acquirente per un debitore/garante non sovrano che ha ricevuto un rating da una CRA accreditata e il rating del rischio acquirente risulta migliore di quello assegnato dall'agenzia accreditata (10).

f)

In caso di concorrenza per una specifica operazione, il debitore/garante della quale sia stato classificato da altri partecipanti suoi concorrenti in differenti categorie di rischio acquirente, i partecipanti suoi concorrenti cercano di giungere ad una classificazione comune. Se non viene raggiunto un accordo su una classificazione comune, ai partecipanti che hanno classificato il debitore/garante in una categoria di rischio più alta non è fatto divieto di applicare la classificazione di rischio più bassa.

28.   CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

Le istituzioni multilaterali e regionali devono essere classificate in una delle otto categorie di rischio paese (0-7) (11) e sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

29.   PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell'allegato VI. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario).

a)

La qualità di un prodotto per i crediti all'esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso, se si tratta di assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto, e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell'offerta di copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte del debitore e la data alla quale l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario) senza supplemento di premio.

b)

Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all'esportazione offerti dai partecipanti devono essere classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio,

prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti, e

prodotto superiore, ossia garanzie.

30.   TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

a)

I partecipanti possono applicare le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, la cui applicazione specifica è stabilita nell'allegato VIII:

struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account),

finanziamento in valuta locale.

b)

Il partecipante che applichi un MPR che riflette l'impiego di tecniche di mitigazione del rischio paese è tenuto a darne notifica preventiva a norma dell'articolo 47, lettera a).

31.   MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

a)

I partecipanti possono applicare i seguenti miglioramenti del credito per il rischio acquirente, che permettono l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito maggiore di 0:

cessione di proventi o crediti esigibili del contratto,

obbligazioni garantite da attività (asset based security),

titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security)

conto di garanzia (escrow account).

b)

Le definizioni di miglioramenti del credito per il rischio acquirente e fattore massimo di miglioramento del credito si trovano nell'allegato VIII.

c)

I miglioramenti del credito per il rischio acquirente possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le seguenti limitazioni:

il fattore massimo di miglioramento del credito ottenibile mediante miglioramenti del credito per il rischio acquirente è 0,35;

le obbligazioni garantite da attività (asset based security) e i titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security) non possono essere utilizzati insieme per la stessa operazione;

qualora la classificazione applicabile di rischio paese sia stata migliorata mediante il ricorso ad una "struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)", non possono essere applicati miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

d)

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all'articolo 48, lettera a), le operazioni con un debitore/garante non sovrano avente valore creditizio superiore a 5 milioni di DSP i cui miglioramenti del credito per il rischio acquirente siano derivati dall'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0.

32.   RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

a)

Per valutare la congruità degli MPR e, ove necessario, per consentirne l'adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati degli strumenti di verifica del premio (premium feedback tools = PFT) destinati a controllare e ad adeguare periodicamente gli MPR.

b)

Con gli strumenti di verifica del premio si valuta la congruità degli MPR sia in termini di esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all'esportazione che di informazioni del mercato privato sulla valutazione del rischio di credito.

c)

Entro il 31 dicembre 2015 sarà effettuato un esame generale di tutti gli aspetti delle norme dell'accordo relative ai premi.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

33.   PRINCIPI GENERALI

a)

I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all'esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all'esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all'impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

b)

Le disposizioni dell'accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

c)

Questi principi non pregiudicano le considerazioni del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell'aiuto legato e non legato.

d)

I partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell'ambito della definizione degli aiuti legati di cui all'allegato XI, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un'eventuale asserzione secondo cui l'aiuto è di fatto “slegato”, conformemente alla definizione fornita nell'allegato XI.

34.   FORME DI AIUTO LEGATO

L'aiuto legato può assumere le forme seguenti:

a)

prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli “Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)”;

b)

doni APS (aiuto pubblico allo sviluppo ) quali definiti negli "Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)"; e

c)

altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti doni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell'accordo; oppure

d)

qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:

1)

un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, interventi sui tassi d'interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell'accordo; e

2)

altri fondi alle condizioni di mercato o vicini a tali condizioni, o pagamenti in acconto dall'acquirente.

35.   FINANZIAMENTI ASSOCIATI

a)

I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

una componente concessionale collegata, di diritto e di fatto, alla componente non concessionale,

una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato, e

fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.

b)

L'associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

l'esistenza di intese informali tra il beneficiario e l'organismo donatore,

l'intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite l'APS un pacchetto di finanziamenti,

l'effettivo vincolo dell'intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore,

il carattere vincolante dell'APS e le modalità dell'appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento, oppure

qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.

c)

Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un'associazione o collegamento di fatto:

frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto,

frazionamento di contratti finanziati in varie fasi,

mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto, e/o

mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

36.   PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

a)

Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui RNL pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. La Banca mondiale ricalcola tale soglia ogni anno (12). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

b)

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1)

la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari; tale classificazione viene resa pubblica dal segretariato;

2)

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3)

qualora l'ammissibilità di un paese all'aiuto legato cambi in base all'articolo 36, lettera a), la riclassificazione ha efficacia due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuti legati a favore di un paese recentemente promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest'ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore);

4)

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli da 58 a 63, e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

37.   AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

a)

Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo.

b)

I principali criteri da applicare per determinare l'ammissibilità a questo tipo di aiuto sono i seguenti:

la non fattibilità finanziaria del progetto, vale a dire che il progetto non è in grado, in base a un'appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente a coprire le spese di gestione e a pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio), oppure

se sia ragionevole concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell'accordo (secondo criterio). Per quanto riguarda i progetti di entità superiore a 50 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), nell'esaminare l'opportunità dell'aiuto in questione occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell'accordo.

c)

I criteri di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all'esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 54 a 56, dovrebbe col tempo essere acquisita un'esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

38.   LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE

I partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di agevolazione inferiore al 35 % oppure al 50 % se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche esenzione dalle procedure di notifica di cui all'articolo 50, lettera a):

a)

assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al 3 % del valore totale dell'operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a un milione di diritti speciali di prelievo (DSP); e

b)

piccoli progetti: progetti d'investimento di valore inferiore a 1 milione di DSP interamente finanziati con doni a fondo perduto per lo sviluppo.

39.   ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

a)

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di agevolazione sia pari o superiore all'80 %, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

b)

Le disposizioni dell'articolo 37 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

c)

Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 36 e 37.

d)

I partecipanti considerano favorevolmente un'accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle seguenti circostanze specifiche:

incidente nucleare o grave incidente industriale che dia luogo a un serio inquinamento transfrontaliero, qualora un qualunque partecipante interessato dal fenomeno desideri fornire aiuti legati destinati ad eliminare o a mitigare gli effetti dell'evento; oppure

presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualora un qualunque partecipante potenzialmente interessato desideri fornire aiuti legati volti a scongiurare l'evento.

e)

Fermi restando gli articoli 36 e 37, un partecipante può, in via eccezionale, concedere sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:

procedura della linea comune, definita nell'allegato XI e descritta agli articoli da 58 a 63, oppure

giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 51 e 52, oppure

una lettera al segretario generale dell'OCSE, secondo la procedura di cui all'articolo 53, fatto che secondo i partecipanti deve rimanere eccezionale e isolato.

40.   CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

Il livello di agevolazione degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell'elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:

a)

il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di agevolazione di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

media dei CIRR + margine

Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:

R

M

inferiore a 15 anni

0,75

da 15 a 20 anni (ventesimo non incluso) 1,00

1,00

da 20 a 30 anni (trentesimo non incluso) 1,15

1,15

da 30 anni e più 1,25

1,25

per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell'anno precedente e il 14 febbraio dell'anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga indicato all'articolo 20, lettera a);

b)

la data base per il calcolo del livello di agevolazione è il punto di partenza del credito di cui all'allegato XI;

c)

ai fini del calcolo del livello di agevolazione complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di agevolazione dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

crediti all'esportazione conformi all'accordo;

altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe;

altri finanziamenti pubblici aventi un livello di agevolazione inferiore al minimo consentito dall'articolo 38 fatta eccezione per gli allineamenti; e

pagamenti in acconto dell'acquirente.

I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione.

d)

Il tasso di sconto nell'allineamento: nell'allineamento dell'aiuto, si intende per allineamento identico l'allineamento con un livello di agevolazione identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell'allineamento.

e)

Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione soltanto se sono finanziati dal paese donatore.

f)

Per determinare il livello di agevolazione complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di agevolazione, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti.

g)

Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all'epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di agevolazione.

h)

Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di agevolazione è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di agevolazione sono indicate nella notifica originale.

i)

In deroga alle disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di agevolazione delle singole operazioni varate nell'ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

41.   PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

a)

Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un'intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell'articolo 50; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un'intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell'impegno a norma degli articoli 49 o 50, a seconda dei casi.

b)

Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all'articolo 36, lettera b).

c)

Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 36 e 37 dell'accordo dopo:

la riclassificazione dei paesi; e

una modifica delle disposizioni dell'accordo.

In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all'articolo 40.

42.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 45, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante.

CAPITOLO IV

PROCEDURE

SEZIONE 1

Procedure comuni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio

43.   NOTIFICHE

Le notifiche previste dalle procedure dell'accordo sono effettuate secondo le modalità e con i contenuti di cui all'allegato V, con copia al segretariato.

44.   INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

a)

Appena assunto l'impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 50, il partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1C del Creditor Reporting System (CRS).

b)

Nell'ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 55 a 57, un partecipante comunica agli altri partecipanti i termini e le condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti.

45.   PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

a)

Prima di allinearsi ai termini e alle condizioni di credito che si ritiene siano offerti da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 18 e 42, un partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all'articolo 57, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:

1)

il partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti le condizioni e modalità che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per i termini e le condizioni cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non partecipante, il partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora i termini e le condizioni cui si allinea fossero state offerte da un partecipante;

2)

fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, se la procedura di notifica applicabile prevede che il partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l'offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile;

3)

se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti;

b)

un partecipante che intenda offrire condizioni e termini finanziari identici a quelli notificati a norma degli articoli 47 e 48 può farlo una volta trascorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

46.   CONSULTAZIONI SPECIALI

a)

Un partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generosi di quelli previsti dall'accordo ne informa il segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili.

b)

Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le modalità e le condizioni finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato.

c)

Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualunque partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale riunione di consultazione per discutere l'argomento.

d)

In attesa dei risultati della speciale riunione di consultazione dei partecipanti, le modalità e le condizioni finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

SEZIONE 2

Procedure per i crediti all'esportazione

47.   NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

a)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato V dell'accordo qualora:

la classificazione di rischio paese applicabile e la categoria di rischio acquirente impiegate per calcolare l'MPR siano quelle di una terza parte garante situata al di fuori del territorio del paese del debitore [ossia determinata a norma dell'articolo 24, lettera e) primo trattino]; oppure

l'MPR applicabile è stato ridotto ricorrendo a una delle tecniche di mitigazione del rischio paese indicate all'articolo 30.

b)

Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario.

c)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame, a norma dell'articolo 69, delle esperienze maturate in materia. I partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente alla lettera a) di cui sopra.

48.   NOTIFICA PREVENTIVA

a)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato V dell'accordo qualora intenda:

1)

sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni a favore di un paese della categoria I;

2)

fornire sostegno conformemente all'articolo 10, lettera d), punto 3);

3)

fornire sostegno conformemente all'articolo 13, lettera a);

4)

fornire sostegno conformemente all'articolo 14, lettera d);

5)

fornire sostegno per un'operazione con debitore/garante in un paese di categoria 0 avente valore creditizio superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo (13);

6)

applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 24, lettera e), secondo trattino, se la classificazione applicabile di rischio paese e la categoria di rischio acquirente utilizzate per calcolare l'MPR sono state determinate con la partecipazione, in qualità di debitore o di garante, di un'istituzione multilaterale o regionale classificata;

7)

applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 27, lettera e), se la categoria di rischio acquirente scelta per calcolare l'MPR di un'operazione:

con un debitore/garante non sovrano è inferiore a CC1 (CC0 o SOV+);

con un debitore/garante non sovrano avente credito superiore a 5 milioni di diritti di prelievo è migliore del rating assegnato da un'agenzia di rating accreditata;

8)

applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 31, lettera a), se l'uso di miglioramenti del credito per il rischio acquirente deriva dall'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0.

b)

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l’operazione in oggetto, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

SEZIONE 3

Procedure per gli aiuti collegati al commercio

49.   NOTIFICA PREVENTIVA

a)

Un partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:

aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all'80 %;

aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con una componente dono (quale definita dal DAC) inferiore al 50 %;

aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all'80 %; oppure

aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con un livello di agevolazione inferiore al 50 %, tranne per i casi di cui all'articolo 38, lettere a) e b);

aiuti legati a norma dell'articolo 39, lettera d).

b)

La notifica preventiva viene data al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell'impegno.

c)

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

d)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

50.   NOTIFICA IMMEDIATA

a)

Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell'impegno, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che fornisca sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:

pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di agevolazione pari o superiore all'80 %; oppure

inferiore a 2 milioni di DSP e con un livello di agevolazione pari o superiore al 50 % ad eccezione dei casi di cui all'articolo 38, lettere a) e b).

b)

Inoltre, un partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un'intesa analoga.

c)

Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e termini finanziari che sono stati oggetto di una notifica immediata non è tenuto a darne notifica preventiva.

SEZIONE 4

Procedure di consultazione per gli aiuti legati

51.   FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

a)

I partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti legati possono esigere che sia fornita una "valutazione completa della qualità dell'aiuto" (cfr. allegato IX).

b)

Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri partecipanti, a norma dell'articolo 52. Tali consultazioni comprendono anche consultazioni dirette a norma dell'articolo 57 per esaminare:

in primo luogo, se un'offerta di aiuto soddisfi i requisiti di cui agli articoli 36 e 37; e se

necessario, se un'offerta di aiuto sia giustificata anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 36 e 37.

52.   AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

a)

Durante le consultazioni i partecipanti possono chiedere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati;

eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non concessionali oppure con crediti di aiuto;

capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera;

eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale;

eventuale gara d'appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l'offerta più favorevole;

impatto sull'ambiente;

partecipazione del settore privato; e

termini delle notifiche (ad esempio, sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell'impegno) dei crediti concessionali o di aiuto.

b)

La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all'articolo 51 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l'offerta oppure, se è precedente, della data dell'impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la loro opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l'opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all'offerta di aiuto.

53.   ESITO DELLE CONSULTAZIONI

a)

Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall'approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore invia inoltre al segretario generale dell'OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l'interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

b)

Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell'OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

c)

Il segretariato controlla l'andamento e i risultati delle consultazioni.

SEZIONE 5

Scambio di informazioni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio

55.   PUNTI DI CONTATTO

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

56.   AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

a)

Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un'istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

b)

Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c)

Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l'elenco dei destinatari.

d)

Si deve inviare copia di tutte le richieste di informazioni al segretariato.

57.   AMBITO DELLE RISPOSTE

a)

Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

b)

Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio

perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure

perché si stanno esaminando condizioni diverse,

si fa immediatamente seguire un'altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

58.   CONSULTAZIONI DIRETTE

a)

Un partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.

b)

Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette tanto partecipanti quanto non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima una volta trascorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

c)

Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretariato, ad eventuali azioni di verifica, ad esempio ad una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

59.   PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

a)

La proposta di linea comune deve essere inviata unicamente al segretariato. Quest'ultimo provvede ad inviarla a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L'identità dell'autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b)

La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

numero di riferimento, seguito dall'indicazione “Linea comune”;

nome del paese importatore e dell'acquirente;

titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione;

termini e condizioni previsti dal paese che ha preso l'iniziativa;

proposta di linea comune;

nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;

termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto;

altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.

c)

Una proposta di linea comune presentata a norma dell'articolo 36, lettera b), punto 4, è inviata al segretariato e per conoscenza agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all'articolo 36, lettera b).

d)

Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

60.   RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEE COMUNI

a)

Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b)

Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l'accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c)

Se un partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

61.   ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

a)

Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

b)

Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l'iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c)

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.

d)

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 58 e 59. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

62.   DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

Se il partecipante che ha preso l'iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di 8 giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.

63.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

64.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

a)

Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell'articolo 36, lettera b), punto 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l'anno successivo.

b)

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la "Situazione delle linee comuni in vigore" su OLIS. Il segretariato provvede tra l'altro a:

aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai partecipanti;

aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga;

cancellare le linee comuni scadute;

compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

SEZIONE 6

Disposizioni operative per la comunicazione dei tassi di interesse minimi (CIRR)

65.   COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

a)

I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell'articolo 20 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti.

b)

La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato quindi informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

66.   DECORRENZA DEI TASSI DI INTERESSE

Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

67.   MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore una volta trascorsi dieci giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

SEZIONE 7

Revisioni

68.   REVISIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

a)

I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso della revisione si esaminano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo.

b)

La revisione si basa su informazioni relative all'esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell'accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data della stessa.

69.   REVISIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

a)

I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

b)

Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti.

70.   REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi. In particolare:

a)

la classificazione del rischio paese e le metodologie di valutazione del rischio sovrano per verificarne la validità alla luce dell'esperienza acquisita;

b)

il livello degli MPR al fine di garantire che rimangano un'accurata misura del rischio di credito, tenendo conto sia dell'esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all'esportazione sia delle informazioni del mercato privato sulla valutazione del rischio di credito;

c)

le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e

d)

le esperienze maturate nell'uso di fattori di mitigazione del rischio paese e di miglioramento del credito per il rischio acquirente, nonché la validità e l'adeguatezza del loro impatto specifico sugli MPR.

ALLEGATO I

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

CAPITOLO I

Ambito di applicazione dell'intesa settoriale

1.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti all'intesa settoriale sono attualmente: Australia, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda e Unione europea.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

a)

navi d'alto mare nuove di almeno 100 tl adibite al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L'intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nel campo d'applicazione dell'intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all'esportazione per tali strutture, i partecipanti all'intesa settoriale (qui di seguito "i partecipanti"), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi partecipante, possono decidere che l'intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti;

b)

trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d’alto mare di oltre 1 000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione;

c)

1)

benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nel campo di applicazione dell'intesa settoriale, i partecipanti possono concedere crediti all'esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'intesa settoriale. I partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non applicare tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell'intesa;

2)

ai fini dell’intesa settoriale, con il termine "hovercraft" si intende: un veicolo anfibio di almeno 100 t sostenuto interamente dall'aria espulsa dal veicolo che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d'aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi;

3)

rimane inteso che la concessione di crediti all'esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa settoriale si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di 1 chilometro dal mare.

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai crediti all'esportazione e agli aiuti legati

3.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

4.   PAGAMENTI IN CONTANTI

I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 % del prezzo del contratto.

5.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a)

Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

b)

Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

d)

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

e)

Il partecipante alla presente intesa settoriale che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera b) deve procedere ad una notifica preventiva almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato V dell'accordo.

6.   PREMIO MINIMO

Le disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti alla presente intesa settoriale.

7.   FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato X dell'accordo non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti alla presente intesa settoriale.

8.   AIUTI

I partecipanti che intendano fornire sostegno devono, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un'impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l'accordo del suo governo.

CAPITOLO III

Procedure

9.   NOTIFICA

A fini di trasparenza ogni partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa, compresi i regimi in vigore.

10.   RIESAME

a)

La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all'accordo.

b)

Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l'accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell'industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all'accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all'opportuno coordinamento tra loro.

c)

Qualora i partecipanti all'accordo adottino una decisione di modifica dell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all'accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all'accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all'accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei partecipanti relativamente all'applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale.

Appendice

Impegni relativi ai lavori futuri

In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:

a)

compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell'accordo;

b)

effettuare una revisione delle disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;

c)

discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l'inclusione di altre norme sui tassi d'interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili;

d)

riesaminare l'applicabilità alla presente intesa settoriale delle disposizioni dell'accordo in materia di finanziamento di progetti;

e)

discutere se:

la data di versamento della prima rata del rimborso;

il concetto di vita media ponderata

possono essere utilizzati in relazione al piano di rimborso di cui all'articolo 5 della presente intesa settoriale.

ALLEGATO II

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

CAPITOLO I

Ambito di applicazione dell'intesa settoriale

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a)

La presente intesa settoriale stabilisce le disposizioni che si applicano ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per:

1)

le esportazioni di centrali nucleari complete o di loro parti, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio;

2)

l'ammodernamento delle centrali elettriche nucleari esistenti nei casi in cui il valore totale dell'ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno il periodo di rimborso. Se uno di questi due criteri non è soddisfatto, si applicano i termini dell'accordo;

3)

la fornitura e l'arricchimento di combustibile nucleare;

4)

la fornitura di servizi di gestione del combustibile esaurito.

b)

La presente intesa settoriale non si applica:

1)

agli elementi situati al di fuori del sito della centrale elettrica nucleare di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare ai costi attinenti alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, alle forniture di acqua ed elettricità (14), né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permessi di insediamento, permessi di costruzione e licenze per il caricamento del combustibile);

2)

alle sottostazioni, ai trasformatori e alle linee di trasmissione situati al di fuori del sito della centrale elettrica nucleare;

3)

al sostegno pubblico concesso per la dismissione di una centrale elettrica nucleare.

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai crediti all'esportazione e agli aiuti collegati al commercio

2.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

a)

Il periodo di rimborso massimo per beni e servizi che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 1, lettera a), punti 1) e 2), è di 18 anni.

b)

Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile è quattro anni dalla consegna. Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è due anni dalla consegna.

c)

Il periodo di rimborso massimo per lo smaltimento del combustibile esaurito è di due anni.

d)

Il periodo di rimborso massimo per l'arricchimento e la gestione del combustibile esaurito è di cinque anni.

3.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a)

I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) seguenti:

1)

il rimborso di capitale si effettua in rate uguali;

2)

il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata deve essere pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

In casi eccezionali e debitamente giustificati, il sostegno pubblico per i beni e i servizi di cui all'articolo 1, lettera a), punti 1) e 2), della presente intesa possono essere concessi a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b) di cui sopra. Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)

il periodo di rimborso massimo è di 15 anni;

2)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale;

3)

il rimborso del capitale deve essere versato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2% del capitale del credito deve essere rimborsato entro dodici mesi dal punto di partenza del credito;

4)

gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

5)

la vita media massima ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a nove anni.

d)

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

4.   COSTRUZIONE DEI CIRR

I CIRR applicabili per il sostegno finanziario pubblico erogato in conformità alle disposizioni della presente intesa settoriale sono costruiti utilizzando i seguenti tassi base e i seguenti margini:

Periodo di rimborso

(anni)

Centrali elettriche nucleari nuove (15)

Tutti gli altri contratti (16)

Tasso base

(titoli di Stato)

Margine

(punti base)

Tasso base

(titoli di Stato)

Margine

(punti base)

< 11

CIRR pertinente a norma dell'articolo 20 dell'accordo

11 - 12

7 anni

100

7 anni

100

13

8 anni

120

7 anni

120

14

9 anni

120

8 anni

120

15

9 anni

120

8 anni

120

16

10 anni

125

9 anni

120

17

10 anni

130

9 anni

120

18

10 anni

130

10 anni

120

5.   VALUTE AMMISSIBILI

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono quelle pienamente convertibili e per le quali sono disponibili dati che consentono di costruire i tassi di interesse minimi di cui all'articolo 4 di cui sopra, nonché all'articolo 20 dell'accordo per i termini di rimborso inferiori a 11 anni.

6.   SOSTEGNO PUBBLICO PER IL COMBUSTIBILE NUCLEARE E PER I SERVIZI CONNESSI AL COMBUSTIBILE NUCLEARE

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 che segue, i partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o di servizi.

7.   AIUTI

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto.

CAPITOLO III

Procedure

8.   NOTIFICA PREVENTIVA

a)

Un partecipante procede ad una notifica preventiva a norma dell'articolo 48 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda fornire sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale.

b)

Se il partecipante autore della notifica intende fornire il suo sostegno con un periodo di rimborso superiore a 15 anni e/o conformemente all'articolo 3, lettera c), deve attendere ulteriori dieci giorni di calendario qualora un qualsiasi altro partecipante chieda una discussione durante i primi dieci giorni di calendario.

c)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze maturate in materia.

CAPITOLO IV

Riesame

9.   LAVORO FUTURO

I partecipanti convengono di esaminare le seguenti questioni prima della fine del 2009:

a)

un regime minimo di tasso di interesse variabile;

b)

l'importo massimo del sostegno pubblico per le spese locali.

10.   RIESAME E MONITORAGGIO

I partecipanti riesaminano periodicamente le disposizioni della presente intesa settoriale e al più tardi entro la fine del 2013, ossia il quarto anno civile successivo alla data di entrata in vigore dell'intesa.

ALLEGATO III

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   OBIETTIVO

a)

La presente intesa settoriale punta a fornire un quadro per un uso prevedibile, coerente e trasparente dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili e altri beni e servizi di cui all'articolo 4 che segue, lettera a). Essa mira a creare condizioni di parità per tali crediti all'esportazione al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

b)

La presente intesa settoriale definisce i termini e le condizioni più favorevoli ai quali possono essere accordati i crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno.

c)

A tal fine, la presente intesa settoriale cerca di stabilire una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

1)

siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti,

2)

le diverse condizioni del sostegno pubblico offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra i beni e i servizi concorrenti di cui all'articolo 4, lettera a), e

3)

siano evitate distorsioni della concorrenza tra i partecipanti alla presente intesa settoriale ed eventuali altre fonti di finanziamento.

d)

I partecipanti alla presente intesa settoriale ("i partecipanti") riconoscono che le disposizioni dell'intesa sono state stabilite ai soli fini della stessa e non pregiudicano le altre parti dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ("l'accordo") e la loro ulteriore evoluzione.

2.   FORMA

La presente intesa settoriale è un accordo volontario tra i partecipanti e costituisce l'allegato III dell'accordo, di cui è parte integrale. Subentra all'intesa settoriale entrata in vigore nel luglio 2007.

3.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono attualmente: Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. Ogni non partecipante può diventare partecipante conformemente alle procedure definite all'appendice I.

4.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a)

La presente intesa settoriale si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo avente un periodo di rimborso pari o superiore a due anni per l'esportazione di:

1)

aeromobili civili nuovi e motori su di essi installati, comprese le apparecchiature specificate dall'acquirente;

2)

aeromobili civili usati, convertiti e ammodernati e motori su di essi installati, comprese in ciascun caso le apparecchiature specificate dall'acquirente;

3)

motori di riserva;

4)

pezzi di ricambio per aeromobili civili e motori;

5)

contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili civili e motori;

6)

conversione cargo, apporto di modifiche sostanziali e ammodernamento di aeromobili civili;

7)

kit per motori.

b)

Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:

1)

garanzie o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura);

2)

sostegno finanziario pubblico:

crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti o

interventi sul tasso d'interesse;

3)

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

c)

La presente intesa settoriale non si applica al sostegno pubblico per:

1)

le esportazioni di aeromobili militari nuovi o usati e dei beni connessi, nonché dei servizi di cui al paragrafo 4, lettera a), anche quando usati a scopi militari;

2)

simulatori di volo nuovi o usati.

5.   INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

6.   AIUTI

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, eccetto per scopi umanitari, con la procedura della linea comune.

7.   PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

Le disposizioni della presente intesa settoriale non ostano a che i partecipanti concedano condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dall'intesa se tali misure sono adottate dopo che l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo. Un partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti e al segretariato dell'OCSE ("il segretariato") entro 20 giorni lavorativi dall'accordo con l'acquirente/mutuatario la modifica delle condizioni e dei termini finanziari. Per tale notifica, che deve contenere informazioni sulle nuove condizioni e sui nuovi termini finanziari, compresa la motivazione, si utilizza il modulo di segnalazione che figura all'appendice IV.

PARTE 2

AEROMOBILI NUOVI

CAPITOLO I

Copertura

8.   AEROMOBILI NUOVI

a)

Ai fini della presente intesa settoriale, per aeromobile nuovo si intende:

1)

un aeromobile, comprendente le apparecchiature specificate dall'acquirente e i motori installati su di esso, di proprietà del fabbricante e non consegnato né precedentemente usato per i fini previsti di trasporto di persone e/o di merci; e

2)

motori di riserva e pezzi di ricambio quando inclusi nell'ordine originale dell'aeromobile conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, lettera a).

b)

In deroga alle disposizioni della lettera a) precedente, un partecipante può accordare un sostegno a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni per le quali, a seguito di un ritardo nell'erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente; tale ritardo non deve essere superiore a 18 mesi. In questi casi, i termini del rimborso sono i medesimi che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell'aeromobile avesse ricevuto il sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell'aeromobile.

CAPITOLO II

Termini e condizioni finanziarie applicabili

Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.

9.   VALUTE AMMISSIBILI

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono euro, yen giapponese, lira sterlina britannica, dollaro USA ed altre valute pienamente convertibili per le quali sono disponibili i dati per definire i tassi d'interesse minimi di cui all'appendice III.

10.   PAGAMENTI IN ACCONTO E SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO

a)

Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nella categoria di rischio 1 (conformemente alla tabella 1 dell'appendice II), i partecipanti devono:

1)

esigere un pagamento in acconto pari almeno al 20 % del prezzo netto dell'aeromobile entro il punto di partenza del credito;

2)

non concedere un sostegno pubblico superiore all'80 % del prezzo netto dell'aeromobile.

b)

Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nelle categorie di rischio da 2 a 8 (conformemente alla tabella 1 dell'appendice II), i partecipanti devono:

1)

esigere un pagamento in acconto pari almeno al 15 % del prezzo netto dell'aeromobile entro il punto di partenza del credito;

2)

non concedere un sostegno pubblico superiore all'85 % del prezzo netto dell'aeromobile.

c)

I partecipanti che applicano l'articolo 8, lettera b), deducono dall'importo massimo del sostegno pubblico l'importo del capitale delle rate considerato dovuto dal punto di partenza del credito, di modo che, al momento dell'esborso, il saldo sia uguale all'ammontare del credito all'esportazione con sostegno pubblico che sarebbe stato erogato al momento della consegna. In tali casi, prima della consegna il partecipante deve aver ricevuto una domanda di sostegno pubblico.

11.   TASSI DI PREMIO MINIMI

a)

I partecipanti che concedono un sostegno pubblico devono applicare, per l'importo del credito che beneficia di sostegno pubblico, un tasso di premio non inferiore al tasso di premio minimo stabilito conformemente alle disposizioni dell'appendice II.

b)

Ove necessario, i partecipanti utilizzano il metodo concordato di conversione del tasso di premio per convertire gli spread annuali calcolati sull'importo restante del sostegno pubblico e i vari tassi di premio iniziali calcolati sull'importo originario del sostegno pubblico.

12.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

a)

Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni per tutti gli aeromobili nuovi.

b)

In via eccezionale è accordabile, previa notifica preliminare, un periodo di rimborso massimo di 15 anni. In tale caso, ai tassi di premio minimi calcolati conformemente alle disposizioni dell'appendice II si applica una maggiorazione del 35 %.

c)

Non sarà prorogato il termine di rimborso di un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico per condivisione pari passu di garanzie con prestatori commerciali.

13.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a)

I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) seguenti.

1)

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali:

le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro tre mesi dal punto di partenza del credito.

In alternativa, le rate sono pagabili, previa notifica preventiva, a scadenze di sei mesi; il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In tale caso, ai tassi di premio minimi calcolati conformemente alle disposizioni dell'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %.

In caso di operazione a tasso variabile, il piano di ammortamento del capitale è fissato, per l'intero periodo, due giorni lavorativi prima della data dell'esborso sulla base del tasso di interesse variabile o dello swap di quel momento.

2)

Il rimborso del capitale si effettua in rate uguali, con interessi calcolati sull'importo decrescente del capitale:

le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro tre mesi dal punto di partenza del credito.

In alternativa, le rate sono pagabili, con notifica preventiva, a scadenze di sei mesi; il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In tale caso, ai tassi di premio minimi calcolati conformemente alle disposizioni dell'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %.

b)

In deroga alle disposizioni della lettera a) precedente, previa notifica preliminare il rimborso del capitale può essere strutturato in modo da prevedere un pagamento finale di tutti i saldi ad una determinata data. In questo caso i rimborsi del capitale precedenti il pagamento finale saranno strutturati come indicato alla lettera a) precedente sulla base di un periodo di ammortamento non superiore al periodo di rimborso massimo consentito per i beni e i servizi che beneficiano di sostegno.

c)

In deroga alla lettera a) precedente, il rimborso del capitale può essere strutturato a condizioni meno favorevoli per il debitore.

d)

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

14.   TASSI DI INTERESSE MINIMI

a)

I partecipanti che forniscono un sostegno finanziario pubblico applicano un tasso di interesse minimo variabile oppure un tasso di interesse minimo fisso, conformemente alle disposizioni di cui all'appendice III.

b)

Nel caso degli aerei a reazione aventi prezzo netto di 35 milioni di USD o superiore, un sostegno finanziario pubblico basato sul CIRR è erogato soltanto in circostanze eccezionali. Un partecipante che intenda fornire tale sostegno ne dà notifica a tutti gli altri partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere l'impegno finale, indicando l'identità del mutuatario.

c)

Il tasso di interesse non include i pagamenti a titolo di premio di cui all'articolo 11 in alto né le commissioni di cui all'articolo 16 che segue.

15.   INTERVENTI SUL TASSO DI INTERESSE

I partecipanti che intervengono sui tassi di interesse si conformano alle condizioni e ai termini finanziari della presente intesa settoriale e impongono ad ogni banca o altro istituto finanziario coinvolto nell'operazione che beneficia di sostegno di partecipare all'operazione solo a condizioni che riflettano pienamente le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale.

16.   COMMISSIONI

a)

Nei limiti del periodo di mantenimento del premio, i partecipanti che concedono sostegno pubblico sotto forma di copertura pura applicano una commissione di mantenimento del premio sulla parte del sostegno pubblico non utilizzata durante il periodo di mantenimento del premio, come segue:

1)

per il primo semestre del periodo di mantenimento del premio: zero punti base all'anno;

2)

per il secondo semestre del periodo di mantenimento del premio: 12,5 punti base all'anno;

3)

per il terzo ed ultimo semestre del periodo di mantenimento del premio: 25 punti base all'anno.

b)

I partecipanti che erogano sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto applicano le seguenti commissioni:

1)

commissione di accordo/di strutturazione: 25 punti base sull'importo versato, da pagare ad ogni esborso;

2)

commissione di impegno e di mantenimento del premio: 20 punti base all'anno sulla parte non utilizzata del credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico da versare, durante il periodo di mantenimento del premio, pagabile a posteriori;

3)

commissione amministrativa: cinque punti base all'anno sull'importo del saldo del sostegno pubblico pagabile a posteriori. Altrimenti i partecipanti possono scegliere di pagare tale commissione anticipatamente, sull'importo versato, al momento di ogni esborso conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, lettera b).

17.   COFINANZIAMENTO

In deroga alle disposizioni degli articoli da 14 a 16, quando un cofinanziamento che beneficia di sostegno pubblico viene erogato mediante credito diretto e copertura pura, e qualora la copertura pura rappresenti almeno il 35 % dell'importo che beneficia di sostegno pubblico, il partecipante che concede il credito applica le stesse condizioni e gli stessi termini finanziari, comprese le commissioni, di quelli applicati dall'istituto finanziario a titolo di copertura pura, in modo da ottenere un'equivalenza globale dei costi fra il fornitore della copertura pura e il fornitore del credito diretto. In tale situazione, il partecipante che eroga tale sostegno ne notifica le condizioni e i termini finanziari, comprese le commissioni, conformemente al modulo di segnalazione di cui all'appendice IV.

PARTE 3

AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

CAPITOLO I

Copertura

18.   AEROMOBILI USATI ED ALTRI BENI E SERVIZI

Questa parte dell'intesa settoriale si applica ad aeromobili usati e motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni cargo, modifiche sostanziali, ammodernamento, contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili nuovi e usati e kit per motori.

CAPITOLO II

Termini e condizioni finanziarie applicabili

Le condizioni e i termini finanziari da applicare, ad eccezione del periodo di rimborso massimo, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte 2 della presente intesa settoriale.

19.   VENDITA DI AEROMOBILI USATI

Il periodo di rimborso massimo per gli aeromobili usati è stabilito in base all'età dell'aeromobile nel modo seguente:

Età dell' aeromobile

(anni)

Operazioni garantite da attività o sovrane

Operazioni non garantite da attività né sovrane

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 - 8

6

5,5

Oltre 8

5

5

20.   MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO

a)

È ammesso il sostegno pubblico per i motori di riserva alle medesime condizioni applicate per l'aeromobile quando tali motori vengono acquistati o ordinati contestualmente a motori da installare su un aeromobile nuovo.

b)

Per i pezzi di ricambio acquistati con aeromobili nuovi può essere concesso un sostegno pubblico alle stesse condizioni applicate per l'aeromobile fino ad un massimo del 5 % del prezzo netto del nuovo aeromobile e dei motori su di esso installati; l'articolo 20, lettera d), si applica al sostegno pubblico per i pezzi di ricambio eccedenti il limite del 5 %.

c)

Quando i motori di riserva non sono acquistati congiuntamente a un nuovo aeromobile, il periodo di rimborso massimo è di otto anni. Il periodo di rimborso è di dieci anni nel caso dei motori di riserva di valore unitario pari a 10 milioni di USD o superiore, purché la transazione soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 19 dell'appendice II.

d)

Quando gli altri pezzi di ricambio non sono acquistati congiuntamente a un nuovo aeromobile, il periodo di rimborso massimo è di:

1)

cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD;

2)

due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.

21.   CONTRATTI PER CONVERSIONE CARGO/MODIFICHE SOSTANZIALI/ AMMODERNAMENTO

I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di:

a)

cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD;

b)

due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.

22.   CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di tre anni.

23.   KIT PER MOTORI

I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni.

PART 4

TRANSPARENCY PROCEDURES

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese partecipante mediante comunicazione immediata, ad es. attraverso il sistema informativo online (OLIS) dell'OCSE. Se non diversamente concordato, tutte le informazioni scambiate nel quadro di questa parte dell'intesa settoriale hanno carattere riservato.

Sezione 1

Prescrizioni relative alle informazioni

24.   INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO

a)

Entro il mese successivo alla data dell'impegno definitivo, il partecipante fornisce le informazioni richieste nell'appendice IV a tutti gli altri partecipanti, con copia al segretariato.

b)

Per stabilire il margine benchmark in conformità all'appendice III, articolo 8, lettera b), le informazioni sui margini di copertura pura devono essere trasmesse al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese.

Sezione 2

Scambio di informazioni

25.   RICHIESTA DI INFORMAZIONI

a)

Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sull'impiego dei crediti all'esportazione con sostegno pubblico che accorda per la vendita o la locazione di aeromobili cui si applicano le disposizioni della presente intesa settoriale.

b)

Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c)

Il partecipante cui viene inviata tale richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo informazioni il più possibile esaurienti. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile.

d)

Di tutte le richieste e di tutte le risposte si trasmette copia al segretariato.

26.   CONSULTAZIONI DIRETTE

a)

In una situazione concorrenziale, ogni partecipante può chiedere consultazioni dirette con uno o più partecipanti.

b)

Ciascun partecipante risponde favorevolmente alle richieste entro dieci giorni lavorativi.

c)

Le consultazioni hanno luogo quanto prima una volta trascorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

d)

Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretariato, ad eventuali azioni di verifica. Il segretariato fornisce immediatamente a tutti i partecipanti i risultati delle consultazioni.

27.   CONSULTAZIONI SPECIALI

a)

Un partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che fornisce risposta) siano più generosi di quelli previsti dall'intesa settoriale ne informa il segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili al partecipante che fornisce risposta.

b)

Il partecipante che fornisce risposta è tenuto a chiarire le condizioni e i termini finanziari del sostegno pubblico in esame entro cinque giorni lavorativi dall'informativa del segretariato.

c)

Dopo i chiarimenti dati dal partecipante che fornisce risposta, il partecipante che ha avviato la procedura può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale consultazione con il partecipante che fornisce risposta per discutere la questione.

d)

Il partecipante che fornisce risposta attende il risultato della consultazione, che è determinato il giorno stesso della consultazione, prima di procedere con l'operazione.

Sezione 3

Linee comuni

28.   PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

a)

Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. L'identità dell'autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni di OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b)

La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

1)

numero di riferimento, seguito dall'indicazione “Linea comune”;

2)

nome del paese importatore e dell'acquirente/mutuatario;

3)

titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, dell'operazione ai fini di una sua chiara identificazione;

4)

proposta di linea comune per le condizioni e i termini più favorevoli;

5)

nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;

6)

termine ultimo per le offerte e numero della gara, se noto;

7)

altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune ed eventualmente circostanze particolari.

29.   RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

a)

Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b)

Le possibilità di risposta comprendono l'accettazione, il rifiuto, la richiesta di informazioni supplementari, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c)

Un partecipante che non si esprime o che dichiari di non avere una propria posizione in merito è considerato d'accordo con la proposta di linea comune.

30.   ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

a)

Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

b)

Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l'iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c)

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri.

31.   DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

a)

Se il partecipante che ha preso l'iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di 8 giorni di calendario di cui all'articolo 30, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.

b)

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli da 28 a 30. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

32.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune concordata entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione.

33.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

a)

Salvo accordi diversi, una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti.

b)

Se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo e non vi è disaccordo, la linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori.

c)

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la "Situazione delle linee comuni in vigore" su OLIS. Il segretariato provvede tra l'altro a: compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

d)

Il segretariato mette a disposizione le linee comuni in vigore ai non partecipanti produttori di aeromobili concorrenti che ne facciano richiesta.

Sezione 4

Allineamento

34.   ALLINEAMENTO

a)

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale, un partecipante ha la facoltà di allinearsi a condizioni e termini finanziari per il sostegno pubblico offerti da un non partecipante.

b)

Se intende allinearsi su condizioni e termini non conformi offerti da un non partecipante:

1)

il partecipante che si allinea fa quanto in suo potere per verificare tali termini e condizioni;

2)

il partecipante che si allinea informa il segretariato e tutti gli altri partecipanti relativamente alla natura e all'esito delle sue verifiche, nonché alle condizioni e ai termini che intende adottare, almeno dieci giorni di calendario prima di impegnarsi;

3)

Se durante questo periodo di dieci giorni di calendario un partecipante concorrente chiede una discussione, il partecipante che si allinea attende altri dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno in rapporto ai termini in questione.

c)

Se il partecipante che si allinea modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e i termini notificati, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

PARTE 5

MONITORAGGIO E RIESAME

35.   MONITORAGGIO

a)

Il segretariato monitora l'attuazione della presente intesa settoriale e ne informa annualmente i partecipanti con una relazione.

b)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera a), e all'appendice IV, si notifica ogni operazione considerata ammissibile a norma dell'articolo 39, lettera a).

c)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera a), e all'appendice IV, si notifica ogni operazione considerata ammissibile a norma dell'articolo 39, lettera b). Inoltre:

1)

il partecipante che effettua la notifica indica la relazione che intercorre tra l'operazione e la lista di transizione;

2)

le liste di transizione vengono controllate ogni semestre; a tale scopo il segretariato si riunisce con ciascun partecipante, al fine di:

controllare il numero di ordini vincolanti consegnati fra quanti presenti nelle liste di transizione;

aggiornare per l'anno successivo il calendario delle consegne relativo alle operazioni registrate nelle liste di transizione;

individuare gli ordini registrati nelle liste di transizione che, per qualsiasi motivo, non sono stati o non saranno consegnati all'acquirente che figura in tali elenchi. Tali ordini devono essere tutti cancellati dalla lista di transizione senza essere riassegnati in alcun modo ad altro acquirente.

36.   RIESAME

I partecipanti riesaminano le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale alla luce dei criteri e secondo la tempistica di cui alle lettere a) e b) che seguono.

a)

I partecipanti procedono alla revisione della presente intesa settoriale secondo le modalità seguenti:

1)

nel quarto anno civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente intesa settoriale, e successivamente ad intervalli periodici, sempre con preavviso di tre mesi da parte del segretariato;

2)

su richiesta di un partecipante previa consultazione, a condizione che il segretariato abbia dato il preavviso di tre mesi e che il partecipante che presenta la richiesta fornisca una spiegazione scritta dei motivi e degli obiettivi del riesame unitamente ad una sintesi delle consultazioni che hanno preceduto la sua richiesta;

3)

seguendo le modalità di aggiornamento dei tassi di premio minimi e dei tassi di interesse minimi di cui rispettivamente all'appendice II e all'appendice III;

4)

le commissioni di cui all'articolo 16 sono anch'esse oggetto del riesame.

b)

Il riesame di cui al punto 1), lettera a), verifica:

1)

la misura in cui gli obiettivi della presente intesa settoriale, illustrati nell'articolo 1, sono stati realizzati e qualsiasi altra questione che un partecipante proponga come argomento di discussione;

2)

tenuto conto degli elementi della lettera b), punto 1), se occorre apportare modifiche a determinati aspetti della presente intesa settoriale.

c)

Riconoscendo l'importanza del processo di riesame, per garantire che le condizioni e i termini della presente intesa settoriale continuino a soddisfare le esigenze dei partecipanti, ciascun partecipante si riserva il diritto di recedere dalla presente intesa settoriale conformemente all'articolo 40 che segue.

37.   LAVORO FUTURO

Saranno considerati i seguenti elementi:

a)

esame delle pratiche dei partecipanti relativamente alla concessione di sostegno pubblico prima del punto di partenza del credito;

b)

disposizioni applicabili ai prestiti indiretti;

c)

proroga del periodo di rimborso massimo a norma dell'articolo 19 per gli aeromobili usati su cui sono stati eseguiti sostanziali lavori di ammodernamento prima della vendita;

d)

proroga dei termini del periodo di rimborso massimo a norma dell'articolo 21 per i contratti di valore superiore;

e)

disposizioni applicabili agli "ammodernamenti" (articolo 21) e ai "servizi" (articolo 22);

f)

processo di ammissibilità in base alle disposizioni della convenzione di Città del Capo;

g)

definizione di "partecipante interessato".

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI

38.   ENTRATA IN VIGORE

La data di entrata in vigore della presente intesa settoriale è il 1o febbraio 2011.

39.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In deroga all'articolo 38, i partecipanti possono concedere sostegno pubblico alle condizioni e a i termini seguenti:

a)

I partecipanti possono concedere sostegno pubblico alle condizioni e ai termini indicati nell'intesa settoriale per gli aeromobili in vigore dal 1o luglio 2007 ("ASU 2007") qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1)

i beni e i servizi sono oggetto di contratto vincolante concluso entro il 31 dicembre 2010;

2)

i beni e i servizi sono fisicamente forniti entro il 31 dicembre 2012 nel caso degli aeromobili della categoria 1 dell'ASU 2007 ed entro il 31 dicembre 2013 nel caso degli aeromobili delle categorie 2 e 3 dell'ASU 2007;

3)

ad ogni impegno definitivo notificato si applica una commissione di impegno di 20 punti base all'anno da conteggiarsi a partire dalla data dell'impegno definitivo o dal 31 gennaio 2011 (aeromobili della categoria 1 dell'ASU 2007)/30 giugno 2011 (aeromobili delle categorie 2 e 3 dell'ASU 2007) fino alla data di consegna dell'aeromobile. Tale commissione di impegno si applica in luogo delle commissioni indicate all'articolo 17, lettera a), e all'articolo 17, lettera b), punto 2), dell'ASU 2007; La commissione di impegno si aggiunge al premio minimo prelevato.

b)

I partecipanti possono concedere sostegno pubblico alle condizioni e ai termini applicabili prima della data di entrata in vigore della presente intesa settoriale qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1)

i beni e i servizi sono oggetto di contratto vincolante concluso entro il 31 dicembre 2010;

2)

il sostegno pubblico è limitato alla fornitura di 69 aeromobili di categoria 1 dell'ASU 2007 per partecipante e di 92 aeromobili di categoria 2 dell'ASU 2007 per partecipante;

3)

per poter beneficiare dei termini e delle condizioni di cui al presente punto, gli aeromobili di cui alla lettera b), punto 2), devono essere iscritti in determinate liste (nel prosieguo "liste di transizione") che sono notificate dai partecipanti al segretariato prima dell'entrata in vigore della presente intesa settoriale. Tali liste di transizione comprendono:

i modelli degli aeromobili e i loro numeri;

le date previste per la consegna;

l'identità degli acquirenti;

il regime applicabile (l'intesa settoriale per gli aeromobili antecedente all'ASU 2007 oppure l'ASU 2007).

4)

Le informazioni di cui al primo, secondo e quarto trattino precedenti sono condivise con tutti i partecipanti; le informazioni di cui al terzo trattino precedente sono gestite esclusivamente dal segretariato e dal presidente.

5)

Per ogni aeromobile presente nelle liste di transizione:

se il sostegno pubblico è accordato a norma dell'intesa settoriale per gli aeromobili in vigore prima dell'ASU 2007, sarà addebitata una commissione di impegno di 35 punti base all'anno a decorrere dalla data dell'impegno definitivo o dal 31 marzo 2011 fino alla data di consegna dell'aeromobile; Inoltre, il premio minimo applicato all'inizio non sarà inferiore al 3 %;

se il sostegno pubblico è accordato a norma dell'ASU 2007, sarà addebitata una commissione di impegno di 20 punti base all'anno a decorrere dalla data dell'impegno definitivo o dal 30 giugno 2011 fino alla data di consegna dell'aeromobile;

la commissione di impegno di cui ai due trattini precedenti si applica in luogo delle commissioni indicate nell'articolo 17, lettera a), e nell'articolo 17, lettera b), punto 2), dell'ASU 2007. La commissione di impegno si aggiunge al premio minimo prelevato.

6)

I partecipanti possono concedere crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico alle condizioni e secondo i termini indicati nell'intesa settoriale per gli aeromobili in vigore prima dell'ASU 2007 solo per le consegne previste di aeromobili che siano effettuate entro il 31 dicembre 2010, in base a contratti vincolanti conclusi non oltre il 30 aprile 2007 e notificati al segretariato non oltre il 30 giugno 2007.

c)

L'attuazione del presente articolo è monitorata conformemente all'articolo 35, lettere b) e c).

40.   RECESSO

Ogni partecipante può recedere dalla presente intesa settoriale previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad es. mediante il sistema OLIS. Il recesso prende effetto una volta trascorsi sei mesi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica. Il recesso non pregiudica gli accordi raggiunti sulle singole operazioni effettuate prima della data della sua entrata in vigore.

Appendice I

Partecipazione all'intesa Settoriale per gli Aeromobili

1.

I partecipanti esortano i non partecipanti che stanno sviluppando una capacità produttiva nel campo dell'aviazione civile ad applicare le disposizioni della presente intesa settoriale. In tale ambito i partecipanti invitano i non partecipanti ad avviare un dialogo con loro relativamente alle condizioni di adesione all'ASU.

2.

Il segretariato garantisce che ai non partecipanti interessati ad aderire all'intesa settoriale siano fornite informazioni complete sulle condizioni e sui termini che regolano la partecipazione all'intesa.

3.

Il non partecipante interessato all'adesione viene quindi invitato dai partecipanti a prendere parte alle attività nel quadro della presente intesa settoriale e ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore. Tale invito ha durata massima di due anni e può essere rinnovato una volta per un ulteriore periodo di due anni. Nel corso di tale biennio, il non partecipante viene invitato a riesaminare il proprio regime di crediti all'esportazione, in particolare per quanto concerne l'esportazione di aeromobili civili.

4.

Alla fine del periodo, il non partecipante indica se desidera aderire alla presente intesa settoriale ed applicarne le regole, assumendo lo status di partecipante; in caso affermativo, il non partecipante contribuisce annualmente alle spese connesse all'attuazione della presente intesa settoriale.

5.

Il non partecipante interessato all'adesione assume lo status di partecipante 30 giorni lavorativi dopo la conferma di cui all'articolo 4 del presente allegato.

Appendice II

Tassi di premio minimi

La presente appendice definisce le procedure da utilizzare per determinare le tariffe per il sostegno pubblico ad operazioni oggetto della presente intesa settoriale. La sezione 1 illustra le procedure di classificazione del rischio, la sezione 2 stabilisce i tassi di premio minimi praticati per gli aeromobili nuovi e usati e la sezione 3 fissa i tassi di premio minimi praticati per motori di riserva, pezzi di ricambio, conversione cargo/modifiche sostanziali/ammodernamento, contratti di manutenzione e di servizi e kit per motori.

SEZIONE 1

Procedure di classificazione del rischio

1.

I partecipanti hanno concordato un elenco di classificazione del rischio ("l'elenco") per gli acquirenti/mutuatari; tale classificazione riflette il rating del debito di primo rango non garantito degli acquirenti/dei mutuatari basandosi su una scala di rating comune, quale quella di una delle agenzie di rating del credito (CRA).

2.

Il rischio è classificato da esperti nominati dai partecipanti sulla base delle categorie di rischio indicate nella tabella 1 della presente appendice.

3.

L'elenco è vincolante in tutte le fasi dell'operazione (ad es. campagna e consegna), fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della presente appendice.

I.   COMPILAZIONE DELL'ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

4.

L'elenco è elaborato e concordato tra i partecipanti prima dell'entrata in vigore della presente intesa settoriale, tenuto dal segretariato e messo a disposizione di tutti i partecipanti a titolo riservato.

5.

Dietro richiesta, il segretariato può, in via riservata, informare un non partecipante che produce aeromobili della classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario; in questo caso, il segretariato informa della richiesta tutti i partecipanti. Un non partecipante può, in qualsiasi momento, proporre al segretariato aggiunte all'elenco. Un non partecipante che propone un'aggiunta all'elenco può partecipare alla procedura di classificazione del rischio come se si trattasse di un partecipante interessato.

II.   AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

6.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della presente appendice, l'elenco può essere aggiornato su base ad hoc nel caso che un partecipante segnali, in qualsiasi forma, la sua intenzione di applicare un'altra classificazione di rischio rispetto all'elenco oppure che richieda la classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario non ancora presente nell'elenco (17)  (18).

7.

Prima di adottare una classificazione del rischio alternativa oppure nuova, il partecipante trasmette richiesta al segretariato di aggiornare l'elenco sulla base di una classificazione del rischio alternativa o nuova. Il segretariato invia tale richiesta a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi senza indicare l'identità del partecipante che ha presentato la richiesta.

8.

Ai partecipanti è concesso un periodo di dieci (19) giorni lavorativi per approvare o rigettare qualsiasi proposta di modifica dell'elenco; la mancata risposta entro tale termine è considerata alla stregua di un'approvazione della proposta. Se non vi sono obiezioni entro il termine di dieci giorni, la modifica proposta dell'elenco si considera accettata. Il segretariato modifica l'elenco di conseguenza e invia un messaggio mediante OLIS entro cinque giorni lavorativi; l'elenco così modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio. Quando la proposta di classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario è superiore al rating del rischio del soggetto sovrano nel quale è situato, va fornita una spiegazione.

III.   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.

In caso di obiezione alla classificazione del rischio proposta, i partecipanti interessati si adoperano al massimo, a livello di esperti, per giungere ad un accordo sulla classificazione del rischio entro un ulteriore periodo di dieci giorni lavorativi dalla notifica del disaccordo. Per trovare un accordo vanno valutati tutti i mezzi necessari, eventualmente con l'aiuto del segretariato (conferenze telefoniche, consultazioni dirette e così via). Se si accordano su una classificazione del rischio entro il periodo di dieci giorni lavorativi, i partecipanti informano il segretariato del risultato cui sono giunti; il segretariato provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco e invia un messaggio mediante OLIS nell'arco dei cinque giorni lavorativi successivi. L'elenco modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio.

10.

Qualora non si giunga ad un accordo a livello di esperti entro dieci giorni, la questione viene sottoposta ai partecipanti, affinché prendano una decisione sulla classificazione del rischio adeguata entro cinque giorni lavorativi.

11.

In mancanza di un accordo finale, un partecipante può ricorrere a un'agenzia di rating del credito per determinare la classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario. In tali casi, il presidente dei partecipanti invia una comunicazione a nome dei partecipanti all'acquirente/al mutuatario entro dieci giorni lavorativi. La comunicazione comprende i termini di riferimento per la valutazione del rischio convenuti fra i partecipanti. La risultante classificazione del rischio è registrata nell'elenco e diventa immediatamente vincolante non appena il segretariato invia attraverso OLIS il messaggio che conclude la procedura di aggiornamento entro cinque giorni lavorativi.

12.

Salvo diverso accordo, i costi di tale ricorso a un'agenzia di rating del credito sono a carico del potenziale acquirente/mutuatario.

13.

Durante le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice, resta applicabile la classificazione di rischio in vigore (quando disponibile nell'elenco).

IV.   PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CLASSIFICAZIONI

14.

Sono valide le classificazioni del rischio in vigore secondo l'elenco tenuto dal segretariato; prima di fornire indicazioni e di assumere impegni in materia di tassi di premio occorre accertarsi che tali indicazioni ed impegni siano conformi alle classificazioni del rischio presenti nell'elenco.

15.

La durata di validità massima delle classificazioni del rischio è di 12 mesi a decorrere dalla data registrata nell'elenco dal segretariato per la fornitura, da parte dei partecipanti, di indicazioni e della loro assunzione di impegni definitivi in tema di tassi di premio; il periodo di validità di una specifica operazione può essere prorogato di altri 18 mesi dall'assunzione di un impegno o di un impegno definitivo e dall'applicazione delle commissioni di mantenimento del premio. Le classificazioni del rischio possono essere sottoposte a revisione durante il periodo di validità di 12 mesi in caso di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio dell'acquirente/del mutuatario, come la modifica del rating assegnato da un'agenzia di rating del credito.

16.

In un tale caso la classificazione del rischio in questione deve essere cancellata, ad opera del segretariato, in occasione del successivo aggiornamento dell'elenco, a meno che un partecipante non ne richieda l'aggiornamento almeno 20 giorni lavorativi prima della fine del periodo di validità. Il segretariato fa pervenire l'eventuale richiesta di aggiornamento a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi senza indicare l'identità del partecipante che l'ha presentata; si applicano le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice.

V.   RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE/MUTUATARIO

17.

Se in fase di campagna un acquirente/mutuatario chiede un'indicazione della sua classificazione del rischio ed essa non figura ancora nell'elenco, l'acquirente/il mutuatario può richiedere, a titolo indicativo e a proprie spese, la classificazione del rischio fornita da un'agenzia di rating del credito. Tale classificazione non viene inserita nell'elenco, ma può essere utilizzata dai partecipanti come parametro indicativo ai fini della loro valutazione del rischio.

SEZIONE 2

Tassi di premio minimi per aeromobili nuovi e usati

I.   DETERMINAZIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

18.

Gli articoli da 19 a 58 della presente appendice stabiliscono i tassi di premio minimi corrispondenti alla classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario (o, in caso di entità diversa, la fonte principale di rimborso dell'operazione).

19.

I partecipanti possono fornire sostegno pubblico pari o superiore al tasso di premio minimo a patto che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione è garantita da attività e risponde a tutti i criteri che seguono:

1)

garanzia reale di primo grado applicata agli aeromobili e ai motori o ad essi connessa;

2)

in caso di leasing, cessione e/o garanzia reale di primo grado connessa ai pagamenti del leasing;

3)

inadempienza indiretta (cross-default) e collateralizzazione incrociata di tutti gli aeromobili e i motori appartenenti legalmente a titolo beneficiario alle stesse parti ai termini finanziari proposti, per quanto possibile ai sensi del regime giuridico applicabile.

b)

L'operazione è strutturata in modo da includere, come minimo, i fattori di attenuazione del rischio indicati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Fattori di attenuazione del rischio

Categoria di rischio ASU

Rating del rischio

Fattori di attenuazione del rischio

A+B

di cui A almeno

e B almeno

1

da BBB+ a BBB–

0

0

0

2

BB+ e BB

0

0

0

3

BB-

1

1

0

4

B+

2

1

 

5

B

2

1

 

6

B-

3

2

 

7

CCC

4

3

 

8

da CC a C

4

3

 

20.

Ai fini dell'articolo 19 della presente appendice:

a)

i partecipanti possono scegliere tra i seguenti fattori di attenuazione del rischio:

 

Fattori "A" di attenuazione del rischio:

1)

riduzione del tasso di anticipazione: ogni decremento di cinque punti percentuali in rapporto ai tassi di anticipazione di cui all'articolo 10, lettere a) e b), della presente intesa settoriale equivale a un fattore "A" di attenuazione del rischio; in questo caso i partecipanti non concedono sostegno pubblico, in nessuna forma, superiore al tasso di anticipazione ridotto;

2)

ammortamento lineare: il rimborso del capitale a quote costanti equivale ad un fattore di attenuazione del rischio;

3)

riduzione del periodo di rimborso: un periodo di rimborso non superiore a dieci anni equivale ad un fattore di attenuazione del rischio.

 

Fattori "B" di attenuazione del rischio:

1)

deposito cauzionale: ogni deposito cauzionale di importo pari a una quota trimestrale del capitale e degli interessi equivale a un fattore di attenuazione del rischio. Il deposito cauzionale può consistere in un pagamento in contanti oppure in una lettera di credito standby;

2)

pagamenti anticipati per un leasing: i pagamenti anticipati per un leasing di importo pari a una quota trimestrale del capitale e degli interessi sono effettuati con un trimestre di anticipo per ciascuna quota di rimborso;

3)

riserve di manutenzione in una forma e per un importo che rispecchiano le migliori pratiche di mercato.

b)

Previa notifica, uno dei fattori "A" di attenuazione del rischio può essere sostituito da una maggiorazione del 15 % sul tasso di premio minimo applicabile.

21.

A norma dell'articolo 11 della presente intesa settoriale, i tassi di premio minimi da applicare sono composti da tassi minimi basati sul rischio (risk-based rates = RBR) ai quali si applica una maggiorazione che rispecchia il mercato (market reflective surcharge = MRS), conformemente alle disposizioni degli articoli da 22 a 34 che seguono.

22.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo settoriale, gli RBR sono i seguenti:

Tabella 2

Tassi basati sul rischio

Categoria di rischio ASU

Spread (punti base)

Tassi iniziali (%)

1

89

5,00

2

98

5,50

3

116

6,50

4

133

7,50

5

151

8,50

6

168

9,50

7

185

10,50

8

194

11,00

23.

I tassi RBR sono riaggiornati ogni anno sulla base della media mobile su 4 anni del Loss Given Default (LGD) annuale di Moody's. L'LGD appropriato per questo riaggiornamento si basa sui prestiti bancari con garanzia reale primaria e privilegio di primo grado e si calcola come segue:

Tabella 3

Mappatura LGD

Media mobile su 4 anni

LGD considerato

>=45 %

25 %

>=35 % < 45 %

23 %

>=30 % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

24.

Un coefficiente di aggiustamento RBR è determinato come segue:

Formula

25.

Per determinare gli RBR riaggiornati si moltiplicano i fattori di aggiustamento RBR per gli RBR indicati nella tabella 2 di cui sopra.

26.

Il primo riaggiornamento avrà luogo nel primo trimestre del 2012 e gli RBR che ne risulteranno saranno applicabili a partire dal 15 aprile 2012.

27.

Gli RBR risultanti dai riaggiornamenti successivi saranno applicabili a partire dal 15 aprile di ogni anno successivo. Non appena sono stati determinati gli RBR risultanti dal riaggiornamento annuale, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

28.

Per ogni categoria di rischio, una maggiorazione che rispecchia il mercato (MRS) si calcola come segue:

Formula

laddove:

 

B è un "coefficiente di blend" che varia da 0,7 a 0,35 a seconda della categoria di rischio, come si vede nella tabella 4 che segue.

 

MCS è una media mobile su 90 giorni dei "Median Credit Spreads" (mediana dei differenziali di credito) di Moody' s con una durata media di 7 anni.

29.

Se le categorie di rischio comprendono più di un rating, si fa una media dei relativi spread. Alla categoria di rischio 1 si applica lo spread BBB-.

30.

Gli spread MCS si scontano del 50% considerando che la garanzia si basa sulle attività. Gli spread MCS così scontati si aggiustano quindi in base ad un "fattore di blend" compreso tra il 70 % e il 35 % come da tabella 4 che segue, applicato sulla differenza tra gli spread MCS scontati e gli RBR. Se questa operazione dà risultato negativo, tale spread non si detrae.

Tabella 4

Fattori di blend

Rating del rischio

Categoria di rischio ASU

Fattore di blend (%)

AAA

 

70

AA

 

70

A

 

70

BBB+

 

70

BBB

 

70

BBB-

 

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

31.

Gli MRS sono aggiornati ogni trimestre secondo le modalità seguenti:

 

Il primo aggiornamento ha luogo nel primo trimestre del 2011 e gli MCS che ne risultano sono applicabili a partire dal 15 aprile 2011; fino al 15 aprile 2012, tuttavia, il risultato degli aggiornamenti degli MRS è applicabile alla categoria di rischio 1 soltanto se determina un aumento dei suddetti MRS.

 

I successivi aggiornamenti hanno luogo il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2011 (e così di seguito) e gli MCS che ne conseguono entrano in vigore rispettivamente il 15 luglio 2011, il 15 ottobre 2011 e il 15 gennaio 2012, e così di seguito.

 

Dopo ogni aggiornamento, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti degli MRS applicabili e dei tassi minimi risultanti, rendendoli pubblici prima della data della loro entrata in vigore.

32.

L'MRS si applica solo se positivo e superiore a 25 punti base.

33.

L'aumento dei tassi di premio minimi risultante dall'aggiornamento degli MRS non deve essere superiore al 10 % rispetto ai tassi di premio minimi del trimestre precedente. I tassi di premio minimi (determinati sommando i tassi basati sul rischio e la maggiorazione che rispecchia il mercato) non devono superare i tassi basati sul rischio in misura superiore al 100 %.

34.1.

La formula per determinare i tassi di premio minimi è la seguente:

Formula

laddove:

RTAS rappresenta la maggiorazione a titolo di aggiustamento del termine di rimborso di cui all'articolo 12, lettera b), della presente intesa settoriale.

RFAS rappresenta la maggiorazione a titolo di aggiustamento della frequenza dei rimborsi di cui all'articolo 13, lettera a), punti 1) e 2), della presente intesa settoriale.

RMRS rappresenta la maggiorazione a titolo di sostituzione del fattore di attenuazione del rischio di cui all'articolo 20, lettera b), della presente appendice.

CTCD rappresenta lo sconto a titolo della convenzione di Città del Capo di cui all'articolo 36 della presente appendice.

NABS rappresenta la maggiorazione non garantita da attività di cui all'articolo 55, lettera a), punto 4), all'articolo 55, lettera b), e all'articolo 57, lettera b), della presente appendice II, secondo i casi.

CICD rappresenta lo sconto a titolo di copertura assicurativa condizionale di cui all'articolo 54, lettera a), della presente appendice.

Il premio può essere pagato in anticipo oppure spalmato su tutta la durata dell'operazione, espresso in punti base all'anno. Per calcolare i tassi per il pagamento anticipato e per quello relativo all'intera durata si usa il modello di conversione del tasso di premio (PCM), in modo che il premio da pagare per una data operazione sia lo stesso in termini di valore netto attualizzato tanto nel caso del pagamento anticipato che in quello della ripartizione per la durata dell'operazione. Nelle operazioni in cui, prima dell'inizio della garanzia, i termini concordati o stipulati si traducono in una riduzione della vita media ponderata, può essere addebitato un tasso upfront per il pagamento anticipato (calcolato utilizzando il modello di conversione del tasso di premio) corrispondente, dal punto di vista del premio risultante dovuto, al premio dovuto in valore netto attualizzato ripartito nell'ambito degli spread.

34.2.

I tassi di premio minimi applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente intesa settoriale (1o febbraio 2011) sono indicati nella seguente tabella 5.

Tabella 5

Tassi di premio minimi

(periodo di rimborso di 12 anni, operazioni garantite da attività)

Categoria di rischio

Classificazione del rischio

Tassi di premio minimi

Spread per anno (punti base)

Tasso iniziale (%)

1

da AAA a BBB-

137

7,72

2

BB+ e BB

184

10,44

3

BB-

194

11,03

4

B+

208

11,85

5

B

234

13,38

6

B-

236

13,50

7

CCC

252

14,45

8

da CC a C

257

14,74

II.   RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

35.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 36 della presente appendice, una riduzione dei tassi di premio minimi stabilita conformemente alla sottosezione I di cui sopra è consentita a condizione che:

a)

l'operazione garantita da attività sia relativa a un bene aeronautico ai sensi del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottato a Città del Capo;

b)

l'operatore del bene aeronautico (e, se diverso, il mutuatario/l'acquirente o il locatore qualora, a giudizio del partecipante che concede il sostegno pubblico, la struttura dell'operazione lo giustifichi) sia situato in uno Stato che, al momento dell'esborso per il bene, è presente nell'elenco di Stati che possono beneficiare della riduzione dei tassi di premio minimi ("elenco di Città del Capo") e, se del caso, in un'unità territoriale di tale Stato ammissibile a norma dell'articolo 38 della presente appendice; e

c)

l'operazione riguardi un bene aeronautico registrato nel registro internazionale istituito in applicazione della convenzione di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico (convenzione di Città del Capo o CTC).

36.

La riduzione dei tassi di premio minimi stabilita conformemente alla sottosezione I che precede non deve risultare superiore al 10% del tasso di premio minimo applicabile.

37.

Per poter essere inserito nell'elenco di Città del Capo, uno Stato deve:

a)

essere parte contraente della convenzione di Città del Capo;

b)

aver formulato le dichiarazioni di idoneità di cui all'allegato I della presente appendice; e

c)

aver recepito la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, in modo che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente trasposti in legislazione nazionale.

38.

Per essere considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 35 della presente appendice, un'unità territoriale deve:

a)

essere un'unità territoriale alla quale si applica la convenzione di Città del Capo;

b)

essere un'unità territoriale alla quale si applicano le dichiarazioni di idoneità di cui all'allegato I della presente appendice; e

c)

aver recepito la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, in modo che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente trasposti in legislazione nazionale.

39.

Prima dell'entrata in vigore dell'intesa settoriale, i partecipanti consegnano al segretariato un elenco di Città del Capo sul quale si sono accordati. I successivi aggiornamenti dell'elenco di Città del Capo si effettuano conformemente alle disposizioni degli articoli da 40 a 52 della presente appendice.

40.

Qualsiasi partecipante o non partecipante che conceda sostegno pubblico per aeromobili ha facoltà di proporre al segretariato di aggiungere uno Stato all'elenco di Città del Capo. Tale proposta comprende, per quanto riguarda lo Stato in questione:

a)

tutte le informazioni rilevanti relative alla data di deposito della ratifica della convenzione di Città del Capo o degli strumenti di adesione presso il depositario;

b)

una copia delle dichiarazioni effettuate dallo Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo;

c)

tutte le informazioni rilevanti relative alla data in cui la convenzione di Città del Capo e le dichiarazioni di idoneità sono entrate in vigore;

d)

un'analisi che esponga le misure che lo Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo ha preso per recepire la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, per garantire che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente trasposti in legislazione nazionale; e

e)

un questionario debitamente compilato, il cui modello figura all'allegato 2 della presente appendice ("questionario CTC"), compilato da almeno uno studio legale abilitato a prestare consulenza giuridica relativamente alla giurisdizione dello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo. Il questionario CTC compilato deve specificare:

(i)

il nome/i nomi e l'indirizzo/gli indirizzi dello studio legale/degli studi legali che ha/hanno compilato il questionario;

(ii)

l'esperienza in materia dello studio legale, che potrebbe comprendere l'esperienza nei processi legislativi e costituzionali relativi al recepimento di trattati internazionali nello Stato, e l'esperienza specifica in questioni relative alla convenzione di Città del Capo, come l'esperienza nel campo della consulenza a governi o a privati sull'attuazione e l'applicazione della convenzione di Città del Capo, oppure il controllo del rispetto dei diritti dei creditori nello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo;

(iii)

se lo studio legale è coinvolto, o ha intenzione d(iii) se lo studio è coinvolto, o ha intenzione di esserlo, in operazioni che potrebbero beneficiare di una riduzione dei tassi di premio minimi qualora lo Stato proposto fosse aggiunto all'elenco all'elenco CTC (20), e

(iv)

la data in cui il questionario CTC è stato compilato.

41.

Il segretariato invia tramite OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta.

42.

Qualsiasi partecipante o non partecipante che fornisca sostegno pubblico per aeromobili ha facoltà di proporre la cancellazione di uno Stato dall'elenco di Città del Capo qualora sia del parere che tale Stato abbia preso iniziative non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione di Città del Capo o abbia omesso di adottare misure necessarie in virtù di tali impegni. A tale fine il partecipante o non partecipante include nella sua proposta di cancellazione dall'elenco di Città del Capo una descrizione completa delle circostanze che hanno portato a tale proposta, quali interventi statali non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione o la mancata applicazione della legislazione necessaria ad ottemperare a tali obblighi. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta di cancellazione dall'elenco di Città del Capo fornisce ogni documento giustificativo disponibile; il segretariato invia tramite OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta.

43.

Qualsiasi partecipante o non partecipante che fornisca sostegno pubblico per aeromobili ha facoltà di proporre il reinserimento nell'elenco di Città del Capo di uno Stato precedentemente cancellato dallo stesso, laddove ciò sia giustificato da azioni o eventi correttivi intervenuti nel frattempo. Tale proposta deve essere accompagnata da una descrizione delle circostanze che avevano portato alla cancellazione dello Stato dall'elenco e da una relazione sulle azioni correttive effettuate che giustifichi il reinserimento dello Stato nell'elenco. Il segretariato invia tramite OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente tale proposta.

44.

I partecipanti possono approvare o rigettare una proposta ai sensi degli articoli da 40 a 43 della presente appendice entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa ("periodo 1").

45.

Se alla fine del periodo 1 non sono state sollevate obiezioni alla proposta, l'aggiornamento proposto all'elenco di Città del Capo è considerato approvato da tutti i partecipanti. Il segretariato modifica l'elenco di conseguenza e invia un messaggio mediante OLIS entro cinque giorni lavorativi. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

46.

In caso di obiezioni alla proposta di aggiornamento dell'elenco di Città del Capo, il partecipante o i partecipanti che hanno sollevato obiezioni forniscono entro il periodo 1 una spiegazione scritta dei motivi del loro disaccordo. Dopo che il segretariato dell'OCSE ha trasmesso a tutti i partecipanti la contestazione scritta, i partecipanti fanno il possibile per giungere ad un accordo entro un ulteriore periodo di dieci giorni lavorativi ("periodo 2").

47.

I partecipanti informano il segretariato del risultato delle loro consultazioni. Se nel corso del periodo 2 viene raggiunto un accordo, il segretariato aggiorna di conseguenza, qualora necessario, l'elenco di Città del Capo e invia un messaggio mediante OLIS entro i successivi cinque giorni lavorativi. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

48.

Se non viene raggiunto un accordo nel corso del periodo 2, il presidente dei partecipanti alla presente intesa settoriale (nel prosieguo "il presidente") si adopera per cercare di mettere d'accordo i partecipanti entro i venti giorni lavorativi ("periodo 3") immediatamente successivi al periodo 2. Se alla fine del periodo 3 non è stato raggiunto un accordo, si giunge ad una soluzione attenendosi alle seguenti procedure:

a)

Il presidente redige una raccomandazione relativa alla proposta di aggiornamento dell'elenco di Città del Capo. La raccomandazione del presidente deve riflettere il punto di vista della maggioranza sulla base delle opinioni apertamente espresse almeno dai partecipanti che forniscono sostegno pubblico all'esportazione di aeromobili. In assenza di un punto di vista maggioritario, il presidente redige una raccomandazione basata esclusivamente sulle posizioni espresse dai partecipanti ed espone per iscritto la base della raccomandazione, indicando, in caso di inammissibilità, i criteri di ammissibilità che non sono stati rispettati.

b)

Nella sua raccomandazione il presidente non divulga informazioni riguardanti le opinioni e le posizioni espresse dai partecipanti nel contesto del processo di cui agli articoli da 40 a 49 della presente appendice, e

c)

i partecipanti accettano la raccomandazione del presidente.

49.

Se, a seguito di una proposta presentata a norma dell'articolo 40, i partecipanti o il presidente hanno stabilito che un determinato Stato non ha titolo per essere aggiunto all'elenco di Città del Capo, un partecipante o un non partecipante ha facoltà di presentare una nuova proposta per invitare i partecipanti a riconsiderare l'ammissibilità dello Stato in questione. Il partecipante o non partecipante che presenta tale proposta affronta i motivi alla base dell'iniziale decisione di inammissibilità. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta, inoltre, si procura e fornisce un questionario CTC aggiornato. La nuova proposta è soggetta alla procedura di cui agli articoli da 44 a 50.

50.

In caso di modifica dell'elenco dei paesi idonei in conformità alle procedure di cui all'articolo 48 della presente appendice, il segretariato trasmette mediante OLIS, entro cinque giorni lavorativi da tale modifica, un messaggio contenente l'elenco di Città del Capo aggiornato. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

51.

L'aggiunta, la cancellazione o il reinserimento di uno Stato nell'elenco di Città del Capo dopo che l'esborso per l'aeromobile è già avvenuto non pregiudica gli MPR stabiliti per tale aeromobile.

52.

Nell'ambito del processo di cui agli articoli da 40 a 50 della presente appendice, i partecipanti non divulgano informazioni riguardanti le opinioni e le posizioni espresse.

53.

I partecipanti monitorano l'attuazione degli articoli da 40 a 52 della presente appendice e la riesaminano nel primo semestre del 2012 e poi ogni anno o su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti.

54.

Ai tassi di premio minimi possono essere applicati i seguenti adeguamenti:

a)

una riduzione di cinque punti base (spread per anno) o dello 0,29 % (tassi iniziali) ai tassi di premio minimi applicabili ad operazioni che beneficiano di sostegno pubblico a titolo di copertura assicurativa condizionale;

b)

i tassi di premio minimi si applicano sull'importo del capitale coperto.

III.   OPERAZIONI NON GARANTITE DA ATTIVITÀ

55.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 19, lettera a), della presente appendice, i partecipanti possono concedere crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per operazioni non garantite da attività purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

nel caso delle operazioni non sovrane:

1)

il valore massimo del contratto di esportazione che beneficia di sostegno pubblico è 15 milioni di euro;

2)

il periodo di rimborso massimo è di 10 anni;

3)

nessun terzo ha come garanzia le attività finanziate; e

4)

si applica una maggiorazione di almeno il 30% ai tassi di premio minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I;

b)

nel caso delle operazioni sovrane o che beneficiano di una garanzia sovrana irrevocabile e incondizionata si applica una maggiorazione minima, conformemente alla tabella 6 che segue, ai tassi di premio minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I.

Tabella 6

Categoria di rischio

Maggiorazione (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

56.

Le disposizioni degli articoli da 35 a 51 della presente appendice non sono applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell'articolo 55 della presente appendice.

SEZIONE 3

Tassi di premio minimi per beni e servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale

57.

I tassi di premio minimi applicabili alle operazioni di sostegno pubblico di qualsiasi bene o servizio diverso dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale sono fissati come segue:

a)

nel caso delle operazioni garantite da attività, i tassi di premio minimi sono pari agli spread minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I, convertiti, in caso di copertura pura, in commissioni upfront in base al modello di conversione e alla durata del credito appropriata;

b)

nel caso delle operazioni non garantite da attività, i tassi di premio minimi sono pari agli spread minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I con l'aggiunta di una maggiorazione del 30%, convertiti, in caso di copertura pura, in commissioni upfront in base al modello di conversione e alla durata del credito appropriata.

58.

Le disposizioni di cui agli articoli da 35 a 54 della presente appendice si applicano al sostegno pubblico per tutti i beni e i servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale.

Allegato 1

Dichiarazioni di idoneità

1.

Ai fini dell'applicazione della sezione 2 dell'appendice II e ogni volta che nella presente intesa settoriale se ne fa riferimento, l'espressione "dichiarazioni di idoneità" indica che una parte contraente della convenzione di Città del Capo (parte contraente):

a)

ha fatto le dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente allegato e

b)

non ha fatto le dichiarazioni di cui all'articolo 3 del presente allegato.

2.

Le dichiarazioni ai fini dell'articolo 1, lettera a), del presente allegato sono le seguenti:

a)

insolvenza: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente la variante A prevista dall'articolo XI del protocollo aeronautico a tutti i tipi di procedura di insolvenza e che il periodo di attesa a norma dell'articolo XI, paragrafo 3, di tale variante non sarà superiore a 60 giorni di calendario;

b)

cancellazione dal registro: lo Stato contraente dichiara che applicherà l'articolo XIII del protocollo aeronautico;

c)

scelta della legge applicabile: lo Stato contraente dichiara che applicherà l'articolo VIII del

protocollo aeronautico; e almeno una delle due opzioni seguenti (sebbene siano entrambe raccomandate):

d)

metodo di esecuzione dei rimedi: lo Stato contraente dichiara, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, della convenzione, che qualsiasi rimedio a disposizione del creditore in applicazione di una disposizione della convenzione il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni pertinenti della convenzione, ad una richiesta all'organo giurisdizionale può essere esercitato senza l'autorizzazione del giudice (l'inserimento dell'espressione "senza azione giudiziaria" è raccomandato, ma non obbligatorio, davanti alle parole "per effetto dell'intervento dell'organo giurisdizionale");

e)

rimedi tempestivi: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente l'articolo X del protocollo aeronautico (anche nel caso che la clausola 5 dello stesso, che deve essere incoraggiata, non sia richiesta) e che il numero di giorni lavorativi da utilizzare ai fini della limitazione temporale di cui all'articolo X, paragrafo 2, del protocollo aeronautico sarà, per quanto riguarda:

1)

i rimedi specificati all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione (conservazione del bene e del suo valore; possesso, controllo o custodia del bene; immobilizzazione del bene), al massimo dieci giorni di calendario; e

2)

i rimedi specificati all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e e), della convenzione (leasing o gestione del bene e redditi da ciò derivanti, vendita e attribuzione dei proventi da beni mobili aeronautici), al massimo 30 giorni di calendario;

3.

le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera b), del presente allegato sono le seguenti:

a)

misure provvisorie: lo Stato contraente non deve aver fatto dichiarazioni ai sensi dell'articolo 55 della convenzione per indicare che non applicherà le disposizioni dell'articolo 13 o dell'articolo 43 della convenzione, fermo restando, tuttavia, che se lo Stato contraente ha fatto le dichiarazioni di cui all'articolo 2, lettera d), del presente allegato, il formulare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 55 della convenzione non impedisce l'applicazione dello sconto a titolo della convenzione di Città del Capo;

b)

convenzione di Roma: lo Stato contraente non deve aver fatto dichiarazioni ai sensi dell'articolo XXXII del protocollo aeronautico per indicare che non applicherà l'articolo XXIV di tale protocollo; e

c)

rimedio tramite leasing: lo Stato contraente non deve aver fatto dichiarazioni ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della convenzione per impedire che il bene sia dato in leasing.

4.

Riguardo all'articolo XI del protocollo aeronautico, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 2, lettera a), del presente allegato è considerata fatta da uno Stato membro, ai fini di tale articolo, se il diritto nazionale di tale Stato membro è stato modificato per essere conformato alle disposizioni della variante A dell'articolo XI del protocollo aeronautico (con un periodo di attesa massimo di 60 giorni di calendario). Per quanto concerne le dichiarazioni di idoneità di cui all'articolo 2, lettere c) e e), del presente allegato, dette dichiarazioni si considerano fatte, ai fini della presente intesa settoriale, se la legislazione dell'Unione europea o degli Stati membri interessati è sostanzialmente simile alle disposizioni di tale articolo e tali lettere del presente allegato. Relativamente all'articolo 2, lettera c), del presente allegato, la legislazione dell'Unione europea [regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali] è considerata sostanzialmente simile all'articolo VIII del protocollo aeronautico.

Allegato 2

Questionario della convenzione di città del Capo

I.   INFORMAZIONI PRELIMINARI

Si prega di fornire i seguenti dati:

1.

nome e indirizzo completo dello studio legale che ha compilato il questionario;

2.

esperienza in materia dello studio legale, che potrebbe comprendere l'esperienza nei processi legislativi e costituzionali relativi al recepimento di trattati internazionali nello Stato, ed esperienza specifica in questioni relative alla convenzione di Città del Capo, come l'esperienza nel campo della consulenza a governi o a privati sull'attuazione e l'applicazione della convenzione di Città del Capo, oppure il controllo del rispetto dei diritti dei creditori nello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo;

3.

se lo studio è coinvolto, o ha intenzione di esserlo, in operazioni che potrebbero beneficiare di una riduzione dei tassi di premio minimi qualora lo Stato proposto fosse aggiunto all'elenco CTC (21);

4.

data in cui il questionario è stato compilato.

II.   DOMANDE

1.   Dichiarazioni di idoneità

1.1

Lo Stato (22) ha fatto dichiarazioni di idoneità conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1, appendice II, dell'intesa settoriale "ASU" sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili (di cui ciascuna è una "dichiarazione di idoneità")? In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni relative al "metodo di esecuzione dei rimedi" [articolo 2, lettera d)] e ai "rimedi tempestivi" [articolo 2, lettera e)], si prega di specificare se è stata fatta una sola delle due o entrambe.

1.2

Descrivere le eventuali differenze fra le dichiarazioni fatte e le prescrizioni di cui alla domanda 1.1.

1.3

Confermare che lo Stato non ha fatto alcuna delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, allegato 1, appendice II dell'ASU.

2.   Ratifica

1.1

Lo Stato ha ratificato, accettato, approvato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico ("convenzione") o vi ha aderito? Indicare la data di ratifica/adesione e descrivere brevemente il processo di adesione o ratifica della Convenzione da parte dello Stato.

1.2

La convenzione e le dichiarazioni di idoneità fatte hanno valore di legge in tutto il territorio dello Stato senza che siano necessari altri atti o altre leggi di attuazione o senza che si debbano adottare ulteriori leggi o regolamenti?

1.3

In caso affermativo, illustrare brevemente il processo che conferisce valore di legge alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità.

3.   Effetto della legislazione nazionale e locale

1.1

Descrivere e indicare, se del caso, la legislazione attuativa e il regolamento/i regolamenti relativi alla convenzione e ogni dichiarazione di idoneità fatta dallo Stato.

1.2

La convenzione e le dichiarazioni di idoneità così come recepite nella legislazione nazionale (23) ("convenzione e dichiarazioni di idoneità") sostituiscono leggi, regolamenti, ordinamenti, precedenti giudiziari o prassi normative nazionali eventualmente contrastanti o hanno priorità su di essi? In caso affermativo, descrivere il processo (24); in caso negativo, fornire particolari.

1.3

Vi sono lacune nell'applicazione della convenzione e delle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, descriverle. (25)

4.   Decisioni giudiziarie e amministrative

1.1.

Indicare gli elementi, in particolare di prassi giudiziaria, normativa o amministrativa, che si ritiene possano fare sì che tribunali, autorità o organi amministrativi non diano pieno valore di legge e piena attuazione alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità. (26)  (27)

1.2.

Per quanto a Sua conoscenza, sono state attuate misure esecutive di tipo giudiziario o amministrativo su iniziativa di un creditore a norma della convenzione? In caso affermativo, descrivere tali misure e indicare se sono state efficaci.

1.3.

Per quanto a Sua conoscenza, si sono verificati casi in cui, successivamente alla ratifica/attuazione, i tribunali di tale Stato hanno rifiutato di far applicare obblighi debitori di un debitore o di un garante nello Stato, in contrasto con la convenzione e con le dichiarazioni di idoneità?

1.4.

Per quanto a Sua conoscenza, esistono altri elementi che possono permettere di stabilire se tribunali e organi amministrativi agiranno in conformità alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, si prega di specificare.

Appendice III

Tassi di interesse minimi

Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente tasso di premio che, conformemente alle disposizioni dell'appendice II, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

1.   TASSO DI INTERESSE MINIMO VARIABILE

a)

Il tasso di interesse minimo variabile corrisponde, a seconda dei casi, all'EURIBOR, al "Bank Bill Swap Bid Rate" (BBSY) o al London InterBank Offered Rate (LIBOR), determinato su incarico della "British Bankers’ Association" (BBA) per la valuta e il periodo corrispondente alla frequenza di pagamento degli interessi di un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico, al quale si aggiunge un margine benchmark calcolato in conformità all'articolo 8 della presente appendice.

b)

Il meccanismo di configurazione del tasso di interesse variabile varia come segue a seconda del piano di rimborso scelto:

1)

quando il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono combinati sotto forma di rate uguali, per calcolare il calendario completo dei pagamenti si adopera il tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data di utilizzo del credito, come se si trattasse di un tasso fisso. È quindi stabilito il calendario principale dei pagamenti, come anche il primo pagamento degli interessi. Il secondo pagamento degli interessi è calcolato sul capitale restante dovuto inizialmente stabilito sulla base del tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data del pagamento preliminare, e così via.

2)

Quando il rimborso del capitale è effettuato in rate uguali, per calcolare il pagamento seguente degli interessi sul capitale restante dovuto si adopera il tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data di utilizzo del credito e prima di ogni data di pagamento.

c)

Nei casi in cui è concesso un sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso variabile, gli acquirenti/mutuatari hanno la possibilità di passare da un tasso variabile a un tasso fisso a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)

la possibilità è limitata al passaggio al tasso swap;

2)

la possibilità di effettuare tale passaggio è esercitabile esclusivamente su richiesta e soltanto una volta ed è notificata di conseguenza con un riferimento al modulo di segnalazione inizialmente inviato al segretariato in applicazione dell'articolo 24 della presente intesa.

2.   TASSO DI INTERESSE MINIMO FISSO

Il tasso di interesse minimo fisso corrisponde:

a)

al tasso swap relativo alla valuta corrispondente al credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico e alla scadenza di cui alla tabella 7 che segue nei casi in cui l'ammortizzazione del credito si basi su pagamenti uguali del capitale o su pagamenti uguali del capitale e degli interessi. Quando i pagamenti del capitale non sono strutturati conformemente all'articolo 13, lettera a), della presente intesa settoriale, la scadenza del tasso swap applicato coincide con il tasso interpolato per i due periodi annuali disponibili più prossimi alla vita media ponderata del prestito. Il tasso di interesse è stabilito due giorni operativi prima di ogni data di utilizzo del credito.

Tabella 7

Periodo di rimborso

Tasso swap a scadenza

Fino a 3 anni

2 anni

Fino a 5 anni

3 anni

Fino a 7 anni

4 anni

Fino a 9 anni

5 anni

Fino a 10 anni

6 anni

Fino a 12 anni

7 anni

Fino a 15 anni

9 anni

OPPURE

b)

al tasso di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rate = CIRR) stabilito in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 della presente appendice, al quale si aggiunge, in entrambi i casi, il margine benchmark calcolato conformemente all'articolo 8 della presente appendice.

3.   COSTRUZIONE DEL CIRR

a)

È fissato un CIRR per ognuna delle valute ammissibili di cui all'articolo 9 della presente intesa settoriale; esso è calcolato aggiungendo un margine fisso di 120 punti base ad uno dei tre seguenti rendimenti (i tassi base):

1)

rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi di rimborso fino a 9 anni;

2)

rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi compresi fra 9 e 12 anni; oppure

3)

rendimento dei titoli di Stato a nove anni per periodi compresi fra 12 anni e 15 anni.

b)

Il CIRR è calcolato mensilmente utilizzando i dati del mese precedente e notificato al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese. Il segretariato informa quindi immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici. Il CIRR prende effetto il quindicesimo giorno di ogni mese.

c)

Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 28 a 33 della presente intesa settoriale.

4.   PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR

a)

Mantenimento del CIRR: Il CIRR applicabile a un'operazione non può essere mantenuto per un periodo superiore a sei mesi a contare dalla sua selezione (data del contratto di esportazione o qualsiasi data di applicazione posteriore) fino alla data del contratto di credito. Se il contratto di credito non è firmato entro tale limite e il CIRR è riaggiornato per un periodo aggiuntivo di sei mesi, il nuovo CIRR si applica al tasso in vigore alla data del riaggiornamento.

b)

Successivamente alla data del contratto di credito, il CIRR si applica a periodi di prelievo non superiori a sei mesi. Dopo il primo periodo di prelievo di sei mesi, il CIRR viene riaggiornato per i sei mesi successivi; il nuovo CIRR è quello in vigore il primo giorno del nuovo periodo semestrale e non può essere inferiore al CIRR selezionato inizialmente (procedura da ripetere per ogni successivo periodo di prelievo di sei mesi).

5.   APPLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

Conformemente alle disposizioni del contratto di credito, il mutuatario non è autorizzato a passare da un finanziamento a tasso variabile con sostegno pubblico ad un finanziamento a un CIRR preselezionato, né a commutare fra un CIRR preselezionato e il tasso di interesse di mercato a breve termine in vigore alla data di un pagamento degli interessi per tutta la durata del prestito.

6.   RIMBORSO ANTICIPATO DEL CIRR

Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, oppure qualora il CIRR applicato ai sensi del contratto di credito sia cambiato in un tasso variabile o in un tasso swap, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha fornito l'aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tali misure, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato.

7.   MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore una volta trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

8.   MARGINE BENCHMARK

a)

Un margine benchmark è calcolato ogni mese utilizzando i dati trasmessi al segretariato a norma dell'articolo 24, lettera b), della presente intesa settoriale, e prende effetto il quindicesimo giorno di ogni mese. Una volta calcolato, il margine benchmark è comunicato dal segretariato ai partecipanti e reso pubblico.

b)

Il margine benchmark è un tasso equivalente alla media del 50 % più basso dei margini al di sopra del LIBOR o dello SWAP addebitati per le operazioni effettuate nel corso dei tre mesi interi di calendario precedenti la data di entrata in vigore di cui alla lettera a) e che soddisfano le seguenti condizioni:

1)

operazioni di garanzia incondizionata al 100 % denominate in dollari USA;

2)

sostegno pubblico concesso per aeromobili valutati 35 milioni di USD o più (o una cifra equivalente in altre valute ammissibili); e

3)

notifica delle operazioni alle date di utilizzo del credito. In caso di più utilizzi con lo stesso mandato bancario allo stesso margine, è notificato solo il prelievo relativo al primo aeromobile.

c)

Una volta che ha preso effetto, il margine benchmark si applica ad ogni sostegno finanziario pubblico fornito durante il successivo periodo di un mese, fino a che il segretariato non lo riaggiorna come sopra indicato.

d)

I partecipanti monitorano il margine benchmark e ne riesaminano il meccanismo sei e dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente intesa settoriale, e successivamente ogni anno o su richiesta di un partecipante.

Appendice IV

Modulo di segnalazione

a)   Informazioni di base

1.

Paese notificante

2.

Data della notifica

3.

Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

4.

Numero di identificazione

b)   Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante

5.

Nome e paese dell'acquirente

6.

Nome e paese del mutuatario

7.

Nome e paese del garante

8.

Posizione dell'acquirente/mutuatario/garante, ad es. sovrano, banca privata, altro privato

9.

Classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario/del garante

c)   Condizioni e termini finanziari

10.

In quale forma è fornito il sostegno pubblico, ad esempio copertura pura, sostegno finanziario pubblico?

11.

Se viene fornito sostegno finanziario pubblico, si tratta di credito diretto, di rifinanziamento o di un intervento sul tasso di interesse?

12.

Descrizione dell'operazione che beneficia del sostegno, comprendente il fabbricante, il modello di aeromobile e il numero di apparecchi; indicare se l'operazione rientra nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, lettera a) oppure b), della presente intesa.

13.

Data dell'impegno definitivo

14.

Valuta del credito

15.

Importo del credito in base alla seguente scala in milioni di USD:

Categoria

Importo del credito

I

0-200

II

200-400

III

400-600

IV

600-900

V

900-1 200

VI

1 200-1 500

VII

1 500-2 000 (28)

16.

Percentuale del sostegno pubblico

17.

Periodo di rimborso

18.

Piano e frequenza di rimborso, compresa, se del caso, la vita media ponderata

19.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

20.

Tassi di interesse:

tasso di interesse minimo applicato

margine benchmark applicato

21.

Totale premio addebitato sotto forma di:

commissioni upfront (in percentuale rispetto all'importo del credito), o

spread (punti base per anno al di sopra del tasso di interesse applicato)

se del caso, indicare separatamente la maggiorazione del 15 % applicata conformemente all'appendice II, articolo 20, lettera b).

22.

In caso di credito/finanziamento diretto, commissioni prelevate sotto forma di:

commissione di accordo/di strutturazione

commissione di impegno/di mantenimento del premio

commissione amministrativa

23.

Periodo di mantenimento del premio

24.

In caso di copertura pura, commissioni di mantenimento del premio

25.

Termini di strutturazione dell'operazione: fattori di attenuazione del rischio / maggiorazione di premio applicata

26.

Se del caso, indicazione dell'impatto della convenzione di Città del Capo sul tasso di premio applicato

Appendice V

Definizioni

Acquirente/mutuatario: comprende (senza tuttavia limitarsi ad essi) soggetti commerciali come le compagnie aeree e i locatori, nonché soggetti sovrani (o, se altro soggetto, la fonte primaria di rimborso dell'operazione).

Aeromobile nuovo: si veda l'articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale.

Agenzia di rating del credito: una delle agenzie di rating internazionalmente riconosciute o qualsiasi altra agenzia di rating accettabile per i partecipanti.

Apparecchiature specificate dall'acquirente: apparecchiature fornite dall'acquirente e incorporate nell'aeromobile durante il processo di fabbricazione o di ammodernamento, alla consegna o prima di essa, come risulta dall'atto di vendita del fabbricante.

Classificazione del rischio paese: classificazione del rischio paese in vigore determinata dai partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e pubblicata sul sito web dell'OCSE.

Contratto vincolante: accordo tra il produttore e la persona che prende in consegna l'aeromobile o i motori come acquirente o, nell'ambito di un leasing, come locatario con un contratto di almeno cinque anni, che definisca un impegno vincolante (esclusi quelli relativi alle opzioni non esercitate), il cui mancato adempimento comporti una responsabilità legale.

Convenzione di Città del Capo: convenzione di Città del Capo relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali e relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico.

Conversione cargo: costi connessi alla conversione di un aeromobile per il trasporto di passeggeri in un aeromobile da carico (cargo).

Copertura assicurativa condizionale: dispositivo di sostegno pubblico che, in caso di mancato pagamento per rischi definiti, indennizza il beneficiario dopo un determinato periodo di attesa; durante il periodo di attesa il beneficiario non ha diritto ad essere indennizzato dal partecipante. L'indennizzo a titolo di copertura assicurativa condizionale è subordinato alla validità ed alle eccezioni della documentazione soggiacente e dell'operazione soggiacente.

Copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico.

Credito all'esportazione: assicurazione, garanzia o accordo di finanziamento che consente ad un acquirente estero di beni e/o servizi esportati di rinviarne il pagamento per un certo periodo di tempo; un credito all'esportazione può assumere la forma di un credito fornitore concesso dall'esportatore, o di un credito acquirente, per il quale la banca dell'esportatore o un'altra istituzione finanziaria concede un credito all'acquirente (o alla sua banca).

Equivalenza globale dei costi: il valore netto attualizzato dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni prelevate per un credito diretto, calcolato in percentuale dell'importo del credito, è pari al valore netto attualizzato della somma dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni prelevate per la copertura pura in percentuale dell'importo del credito che beneficia di garanzia pura.

Garantita da attività: un'operazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, lettera a), dell'appendice II.

Impegno: dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria, comprese, senza restrizioni, le lettere di ammissibilità e di commercializzazione.

Impegno definitivo: si è in presenza di un impegno definitivo quando il partecipante si impegna a precisare e completare le condizioni e i termini finanziari, o mediante un accordo reciproco o tramite un atto unilaterale.

Interventi sul tasso di interesse: può trattarsi di un accordo tra un governo o un'istituzione che agisce per conto di un governo, da un lato, e banche o altri istituti finanziari, dall'altro lato, che autorizza a fornire finanziamenti all'esportazione a tasso fisso ad un tasso uguale o superiore al tasso di interesse fisso minimo applicabile.

Kit per motori: insieme di componenti finalizzati a migliorare l'affidabilità, la durata e/o le prestazioni su ala tramite introduzione di tecnologia.

Linea comune: accordo tra i partecipanti per una data operazione, o per circostanze particolari, sulle condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico; la linea comune prevale sulle disposizioni pertinenti della presente intesa settoriale unicamente per l'operazione o per le circostanze specificate nella linea comune.

Modello di conversione del tasso di premio: modello adottato dai partecipanti e messo a loro disposizione, da utilizzare ai fini della presente intesa settoriale per convertire il premio upfront in spread e viceversa, con un tasso di interesse e un tasso di sconto del 4,6%; tale tasso è periodicamente aggiornato dai partecipanti.

Modifiche sostanziali/ammodernamento: operazioni di riconfigurazione o di miglioramento di un aeromobile per il trasporto di passeggeri o di merci (cargo).

Non garantita da attività: un'operazione che non soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, lettera a), dell'appendice II.

Notifica preventiva: notifica effettuata almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, utilizzando il modulo di segnalazione di cui all'allegato IV.

Operazione non sovrana: un'operazione che non corrisponde alla descrizione di cui all'articolo 49, lettera b), dell'appendice II.

Operazione sovrana: operazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 55, lettera b), dell'appendice II.

Partecipante interessato: un partecipante che (i) concede sostegno pubblico per fusoliere o motori di aeromobili interamente o parzialmente prodotti nel proprio territorio, che (ii) ha un forte interesse commerciale o esperienza con l'acquirente/mutuatario in questione, o al quale (iii) è stato chiesto da un produttore/esportatore di concedere sostegno pubblico all'acquirente/mutuatario in questione.

Periodo di mantenimento del premio: fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, lettera b), dell'appendice II, periodo durante il quale viene mantenuto il tasso di premio offerto per un'operazione; non deve superare i 18 mesi a decorrere dalla data dell'impegno definitivo.

Periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale.

Prezzo netto: prezzo di un articolo fatturato dal produttore o dal suo fornitore, tenuto conto di tutti gli sconti e gli altri crediti per cassa, meno tutti gli altri crediti o le concessioni di qualsiasi tipo collegati o ragionevolmente considerabili, quale indicato in una dichiarazione vincolante di ciascuno dei produttori dell'aeromobile e dei motori (la dichiarazione del produttore dei motori è necessaria solo se pertinente in base alla forma del contratto d'acquisto) o del fornitore del servizio, a seconda dei casi, e corredata della documentazione richiesta dal fornitore del sostegno pubblico a conferma di tale prezzo netto. Il prezzo netto non comprende i dazi all'importazione e le imposte (ad esempio l'IVA).

Punto di partenza del credito: per la vendita di aeromobili (compresi gli elicotteri), motori di riserva e pezzi di ricambio, è al più tardi la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni. Per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente.

Tasso swap: tasso fisso uguale al tasso semestrale per cambiare un debito a tasso variabile con uno a tasso fisso (offerta), piazzato su un qualsiasi operatore indipendente che fornisca indici di mercato, come Telerate, Bloomberg, Reuters o equivalente, alle 11.00 (ora di New York), due giorni lavorativi prima della data di utilizzo del credito.

Vita media ponderata: il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.

ALLEGATO IV

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEL MUTAMENTO CLIMATICO E OPERE IDRAULICHE

La presente intesa settoriale intende offrire condizioni e termini finanziari adeguati a progetti in settori selezionati, anche nell'ambito di iniziative internazionali, ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione del mutamento climatico, in particolare progetti nel campo delle energie rinnovabili, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di alta efficienza energetica, nonché opere idrauliche. I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, devono essere attuati in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I

Ambito di applicazione dell'intesa settoriale

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI NEI SETTORI DELLE ENERGIE RINNOVABILI AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE I

a)

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti dei settori ammissibili che figurano nell'elenco dell'appendice I dell'intesa per:

1)

le esportazioni di impianti di energia da fonte rinnovabile completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio;

2)

la modernizzazione di impianti esistenti di energia da fonte rinnovabile nei casi in cui tale intervento sia in grado di prolungare la durata di vita economica dell'impianto di un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano i termini dell'accordo.

b)

La presente intesa settoriale non si applica agli elementi situati al di fuori del sito della centrale elettrica di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare all'approvvigionamento idrico non direttamente connesso alla centrale elettrica, ai costi collegati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permessi di insediamento, permessi di costruzione), salvo che:

1)

nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, i termini e le condizioni per il centro di commutazione originario non travalichino quelli applicabili per l'impianto di energia da fonte rinnovabile; e

2)

le condizioni e i termini applicabili per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con voltaggio minimo di 60 Kv situati al di fuori del sito dell'impianto di energia da fonte rinnovabile non siano più generosi di quelli che riguardano l'impianto stesso.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI DI ATTENUAZIONE DEL MUTAMENTO CLIMATICO AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE II

a)

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di un settore che figura nell'elenco dell'appendice II dell'intesa. Questo elenco di settori e, a seconda dei casi, dei criteri di prestazione tecnologicamente neutra utilizzati per determinare l'ammissibilità del progetto, può essere modificato conformemente alle disposizioni di riesame di cui all'articolo 11 della presente intesa settoriale.

b)

I contratti riguardano l'esportazione di progetti completi o di loro parti, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, a condizione che:

1)

il progetto comporti emissioni di carbonio, o di CO2 equivalente, basse o nulle e/o sia caratterizzato da un'alta efficienza energetica;

2)

il progetto sia concepito per rispettare, come minimo, le norme sulle prestazioni di cui all'appendice II; e

3)

le condizioni e i termini accordati siano estesi soltanto per far fronte a svantaggi finanziari peculiari incontrati nell'ambito di un progetto e si basino sulle esigenze finanziarie e sulle condizioni di mercato specifiche di ciascun progetto.

3.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE OPERE IDRAULICHE

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le esportazioni di progetti completi, o loro parti, riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:

a)

infrastrutture per la fornitura di acqua potabile ai comuni, comprese le abitazioni e le piccole imprese, vale a dire la purificazione dell'acqua al fine di ottenere acqua potabile e la rete di distribuzione (incluso il controllo delle perdite);

b)

impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, vale a dire la raccolta e il trattamento di acque reflue domestiche e industriali, inclusi i processi per il riutilizzo o il riciclaggio dell'acqua e il trattamento dei fanghi direttamente associati a tali attività;

c)

modernizzazione di tali strutture nei casi in cui tale intervento sia in grado di prolungarne la durata di vita economica di un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano le disposizioni dell'accordo.

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai crediti all'esportazione

4.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

a)

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti che rientrano nei settori indicati nell'appendice I e per le opere idrauliche di cui all'articolo 3 della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è di 18 anni.

b)

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore che rientrano nelle classi di progetti indicate nell'appendice II, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue:

1)

per i contratti dei progetti di classe A: 18 anni;

2)

per i contratti dei progetti di classe B e C: 15 anni.

c)

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP che rientrano nelle classi di progetti indicate nell'appendice II, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue:

1)

per i paesi della categoria I, quali definiti all'articolo 11 dell'accordo, il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 9 della presente intesa settoriale;

2)

per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni;

3)

in deroga alle disposizioni dei precedenti punti 1) e 2), per le centrali elettriche non nucleari, quali definite all'articolo 13 dell'accordo, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.

5.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a)

I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) seguenti:

1)

il rimborso del capitale si effettua in rate uguali;

2)

il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata deve essere pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati, il sostegno pubblico può essere concesso a condizioni diverse da quelle stabilite alle precedenti lettere a) e b). Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

2)

il rimborso del capitale deve essere effettuato a scadenze rateali non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 18 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2% del capitale del credito deve essere rimborsato entro 18 mesi dal punto di partenza del credito;

3)

gli interessi sono da corrispondere a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4)

la vita media massima ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore al 60 % della durata massima del credito.

d)

Gli interessi dovuti dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

6.   TASSI DI INTERESSE MINIMI

I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i seguenti tassi di interesse minimi:

Periodo di rimborso

(anni)

Tassi di interesse minimi standard

Tassi di interesse minimi per progetti che richiedono periodi lunghi per la loro realizzazione, vale a dire:

nuovi progetti idroelettrici di grandi dimensioni

appendice II, classe di progetti A

Titoli di Stato

(anni)

Margine

(punti base)

Titoli di Stato

(anni)

Margine

(punti base)

< 11

CIRR pertinente a norma dell'articolo 20 dell'accordo

11 - 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

7.   VALUTE AMMISSIBILI

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono quelle pienamente convertibili e per le quali sono disponibili dati che consentono di definire i tassi di interesse minimi di cui all'articolo 6 della presente intesa settoriale, nonché all'articolo 20 dell'accordo per i termini di rimborso inferiori a 11 anni.

8.   SPESE LOCALI

a)

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore, il sostegno pubblico concesso per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.

b)

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP:

1)

per i settori indicati nell'appendice I, l'importo del sostegno pubblico concesso per le spese locali non deve superare il 45 % del valore del contratto di esportazione;

2)

per i settori indicati nell'appendice II e per le opere idrauliche definite all'articolo 3 della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico concesso per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.

c)

Quando supera il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 9 della presente intesa settoriale. Nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali cui si intende concedere il sostegno.

CAPITOLO III

Procedure

9.   NOTIFICA PREVENTIVA

a)

Un partecipante procede ad una notifica preventiva a norma dell'articolo 48 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda fornire sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale.

b)

Nel caso dei progetti che rientrano nelle classi indicate nell'appendice II della presente intesa settoriale, la notifica preventiva comprende una descrizione particolareggiata del progetto volta a dimostrare che il progetto rispetta i criteri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 2, lettera b), della presente intesa settoriale.

c)

Se il partecipante autore della notifica intende fornire il suo sostegno con un periodo di rimborso superiore a 15 anni e/o conformemente all'articolo 5, lettera c), della presente intesa settoriale, deve attendere ulteriori dieci giorni di calendario qualora un qualsiasi altro partecipante chieda una discussione durante i primi dieci giorni di calendario.

d)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze maturate in materia.

CAPITOLO IV

Monitoraggio e riesame

10.   LAVORO FUTURO

I partecipanti convengono di esaminare le seguenti questioni entro i 12 mesi successivi all'adozione della presente intesa settoriale:

a)

premi di rischio adeguati ai termini di rimborso;

b)

settori e tecnologie per l'adattamento al mutamento climatico;

c)

condizioni applicabili alle centrali elettriche a combustibili fossili caratterizzate da basse emissioni/alta efficienza energetica, compresa la predisposizione per la CCS (cattura e stoccaggio del carbonio);

d)

edifici a consumo energetico zero;

e)

reti intelligenti;

f)

progetti riguardanti le celle a combustibile.

11.   MONITORAGGIO E RIESAME

a)

Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale.

b)

I partecipanti riesaminano periodicamente l'ambito di applicazione e le altre disposizioni della presente intesa settoriale, al più tardi entro la fine del 2013.

c)

L'appendice II è riesaminata ad intervalli regolari, eventualmente su richiesta di un partecipante, allo scopo di verificare se sia necessario aggiungere o rimuovere classi o tipologie di progetti o modificare le soglie. Eventuali proposte di nuove classi e/o tipologie di progetti vanno corredate di informazioni che indichino in quale modo i progetti nell'ambito di tale categoria/tipologia soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, lettera b), della presente intesa settoriale e devono seguire la metodologia di cui all'appendice III.

Appendice I

Settori delle energie rinnovabili

I seguenti settori delle energie rinnovabili sono ammessi alle condizioni e ai termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale a condizione che i loro impatti siano valutati conformemente alla raccomandazione del 2012 sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale (29) [modificata successivamente dai membri del gruppo di lavoro OCSE sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito (ECG) e adottata dal consiglio dell'OCSE]:

a)

energia eolica (30);

b)

energia geotermica;

c)

energia mareomotrice;

d)

energia delle onde;

e)

energia da osmosi;

f)

energia solare fotovoltaica;

g)

energia solare termica;

h)

energia termica oceanica;

i)

bioenergia: tutti i gas di discarica sostenibili, i gas da impianti di trattamento delle acque reflue e gli impianti di energia da biogas o i carburanti derivati da biomassa. Per "biomassa" si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

j)

energia idroelettrica;

k)

efficienza energetica nel quadro di progetti concernenti le energie rinnovabili.

Appendice II

Settori di attenuazione del mutamento climatico

Classe di Progetti

Definizione

Obiettivo

Norme applicate

Periodo di Rimborso

Classe di Progetti A:   Cattura e stoccaggio del carbonio

TIPOLOGIA 1:

centrali a combustibile fossile con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Processo che consiste nel separare il flusso di CO2 dalle emissioni prodotte dalle centrali a combustibile fossile e nel trasportarlo fino a un sito di stoccaggio geologico permanente e sicuro dal punto di vista ambientale.

Conseguire bassi livelli di emissioni di carbonio per le fonti di energia a combustibile fossile.

L'intensità del carbonio deve essere uguale o inferiore a 350 tonnellate metriche di CO2 per GWh immessi nell'atmosfera (31);

oppure:

per tutti i progetti, il tasso di cattura e stoccaggio deve permettere di ridurre le emissioni di carbonio della centrale di almeno il 65 %;

oppure:

il tasso di cattura deve essere di almeno l'85 % delle emissioni di CO2 per l'impianto indicato nella domanda di credito all'esportazione con sostegno pubblico. Il tasso dell'85% si applica alle condizioni normali di funzionamento.

18 anni

TIPOLOGIA 2:

progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Processo che consiste nel separare il CO2 proveniente da fonti industriali o da centrali energetiche e nel trasportarlo fino a un sito di stoccaggio geologico permanente e sicuro dal punto di vista ambientale.

Ridurre sensibilmente le emissioni di carbonio generate dalle fonti esistenti.

Per tutti i progetti, il tasso di cattura e stoccaggio deve permettere di ridurre le emissioni di carbonio generate da fonti industriali o da centrali energetiche di almeno il 65 %;

oppure:

il tasso di cattura deve essere di almeno l'85 % delle emissioni di CO2 per l'impianto indicato nella domanda di credito all'esportazione con sostegno pubblico. Il tasso dell'85% si applica alle condizioni normali di funzionamento.

18 anni

Classe di Progetti B:   Sostituzione dei combustibili fossili

TIPOLOGIA 1:

produzione di energia dai rifiuti

Unità di produzione di energia mediante trattamento termico (compresa la gassificazione) di rifiuti solidi misti.

Compensare le emissioni di gas a effetto serra provocate dall'utilizzo di energia elettrica convenzionale e ridurre le emissioni future di gas a effetto serra quali il metano normalmente emanato dai rifiuti.

Nel caso di un ciclo di vapore, una caldaia (o un generatore di vapore) con un rendimento di conversione energetica di almeno il 75% espresso al suo potere calorifico inferiore (32).

Nel caso della gassificazione, un rendimento di gassificazione di almeno il 65 % espresso al suo potere calorifico inferiore (33).

15 anni

TIPOLOGIA 2:

centrali elettriche ibride

Una centrale elettrica che genera energia elettrica impiegando sia fonti di energia rinnovabile che combustibili fossili.

Al fine di rispettare le norme di disponibilità degli impianti, per i periodi in cui l'energia proveniente dalle sorgenti rinnovabili non è disponibile o è insufficiente è necessario utilizzare come fonte il combustibile fossile. Il ricorso al combustibile fossile consente di impiegare l'energia rinnovabile nelle centrali miste, permettendo di conseguire una sensibile riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle centrali tradizionali a combustibile fossile.

Modello 1:

due fonti distinte, l'energia rinnovabile e il combustibile fossile.

Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 50 % della produzione totale annua di energia prevista per l'impianto provenga da fonti di energia rinnovabile.

Modello 2:

unica fonte di produzione che combina energia rinnovabile e combustibili fossili. Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 75 % dell'energia utile prodotta provenga da fonte rinnovabile.

15 anni

Classe di Progetti C:   Efficienza Energetica

TIPOLOGIA 1:

progetti di produzione combinata di calore ed elettricità (cogestione)

Produzione simultanea di molteplici forme di energia (elettrica, meccanica e termica) in un unico sistema integrato.

L'impianto di cogestione deve produrre energia elettrica o meccanica e calore per uso commerciale, industriale e/o residenziale.

Nelle centrali termoelettriche di tipo convenzionale, fino a due terzi dell'energia primaria adoperata per produrre elettricità si disperde in forma di calore. La cogestione può pertanto costituire un metodo efficace per ridurre i gas a effetto serra. Essa è possibile con tutte le macchine termiche e tutti i combustibili (inclusi solare termico e biomasse) in centrali a condensazione di vapore in grado di generare da pochi kW fino a 1 000 MW (34).

Rendimento complessivo di almeno il 75 % espresso al suo potere calorifico inferiore (35).

15 anni

TIPOLOGIA 2:

Teleriscaldamento e/o teleraffreddamento

Rete di trasporto/distribuzione di energia termica dall'unità di produzione all'utente finale.

Migliorare l'efficienza del teleriscaldamento realizzando reti di canalizzazione del vapore e/o dell'acqua calda ad elevata efficienza termica, sia riducendo le perdite delle tubazioni e dei convertitori che aumentando l'impiego del calore residuo.

Il teleraffreddamento è una tecnologia integrativa in grado di contribuire in misura sostanziale a ridurre le emissioni di biossido di carbonio e l'inquinamento atmosferico e ad accrescere la sicurezza energetica, ad esempio sostituendo i climatizzatori individuali.

La conduttività termica delle tubazioni del teleriscaldamento/ teleraffreddamento deve essere inferiore all'80 % della conduttività termica richiesta dalla norma europea EN253:2009 (da rivedere quando questa norma sarà aggiornata).

15 anni

Appendice III

Metodologia da adottare per determinare l'ammissibilità dei settori ai sensi dell'articolo 2 della presente intesa settoriale

Quando propongono di aggiungere una classe o una tipologia di progetti all'appendice II della presente intesa settoriale, i partecipanti forniscono una descrizione particolareggiata della classe o tipologia di progetti proposta unitamente ad informazioni che indichino in quale modo tali progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, lettera b), della presente intesa settoriale. Le informazioni devono comprendere:

a)

una valutazione del contributo diretto della classe o tipologia di progetti in questione all'attenuazione del cambiamento climatico, con un confronto tra le prestazioni del settore, sulla base di dati quantificabili riguardanti le emissioni di carbonio o di CO2 equivalente e/o l'alta efficienza energetica, con le tecnologie tradizionali e quelle più recenti; tale confronto deve essere basato in tutti i casi su misure quantitative, come ad esempio la riduzione delle emissioni per unità prodotta;

b)

una descrizione delle norme tecniche e delle prestazioni della classe o tipologia di progetti proposta, che includa informazioni sull'esistenza di eventuali migliori tecniche disponibili (best available techniques = BAT); se del caso, tale descrizione deve spiegare le ragioni per le quali una determinata tecnologia rappresenta un miglioramento rispetto alle BAT esistenti;

c)

una descrizione degli ostacoli finanziari esistenti per la classe o tipologia di progetti proposta, che includa tutte le esigenze finanziarie e le condizioni di mercato e indichi le disposizioni della presente intesa settoriale che dovrebbero consentire la realizzazione di tali progetti.

Appendice IV

Definizioni

Gas a effetto serra: i gas a effetto serra sono il biossido di carbonio, il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo.

a)per "tecniche" si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;b)"disponibili" qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;c)"migliori" qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Migliori tecniche disponibili ("best available techniques"): come da definizione della direttiva UE 96/61/CE (articolo 2.11), per "migliori tecniche disponibili" si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

Progetti idroelettrici di grandi dimensioni: come da definizione della Commissione internazionale sulle grandi dighe (ICOLD). La ICOLD definisce "grandi" le dighe aventi un'altezza dalla base di 15 metri o superiore. Sono classificate come grandi dighe, inoltre, anche le dighe di altezza compresa fra i 5 metri e i 15 metri di volume superiore ai 3 milioni di m3.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

Le informazioni di cui alla sezione I sotto vanno fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell'accordo (inclusi i suoi allegati). Inoltre, le informazioni indicate nella sezione II vanno fornite, all'occorrenza, in relazione al tipo specifico di notifica.

I.   INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE

a)   Informazioni di base

1.

Paese notificante

2.

Data della notifica

3.

Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

4.

Numero di riferimento

5.

Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione se del caso)

6.

Numero della rata (se del caso)

7.

Numero di riferimento della linea di credito (se del caso)

8.

Articoli dell'accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica

9.

Numero di riferimento della notifica di allineamento (se del caso)

10.

Descrizione del sostegno a cui si effettua l'allineamento (se del caso)

11.

Paese di destinazione

b)   Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante

12.

Paese dell'acquirente

13.

Nome dell'acquirente

14.

Ubicazione dell'acquirente

15.

Forma giuridica dell'acquirente

16.

Paese del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

17.

Nome del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

18.

Ubicazione del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

19.

Forma giuridica del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

20.

Paese del garante (se del caso)

21.

Nome del garante (se del caso)

22.

Ubicazione del garante (se del caso)

23.

Forma giuridica del garante (se del caso)

c)   Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto

24.

Descrizione dei beni e/o servizi esportati

25.

Descrizione del progetto (se del caso)

26.

Ubicazione del progetto (se del caso)

27.

Data di chiusura della gara (se del caso)

28.

Data di scadenza della linea di credito (se del caso)

29.

Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento del progetto o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:

Categoria

da

a

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (36)

30.

Valuta dei contratti

d)   Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico del credito all'esportazione

31.

Valore del credito: l'effettivo valore per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento del progetto o di qualsiasi operazione individuale su base volontaria o in base alla scala DSP

32.

Valuta del credito

33.

Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

34.

Spese locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

35.

Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell'articolo 10

36.

Durata del periodo di rimborso

37.

Base del tasso di interesse

38.

Tasso di interesse o margine

II.   INFORMAZIONI ULTERIORI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

a)   Accordo, articolo 14, lettera d), paragrafo 5

1.

Piano di rimborso

2.

Frequenza di rimborso

3.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

4.

Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

5.

Vita media ponderata del periodo di rimborso

6.

Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 14, lettere da a) a c)

b)   Accordo, articoli 24, 27, 30 e 31

1.

Classificazione del rischio paese del paese del debitore

2.

Categoria selezionata di rischio acquirente del debitore

3.

Durata del periodo di esborso

4.

Percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

5.

Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

6.

Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)

7.

MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese del debitore senza garanzia di un soggetto terzo, partecipazione di un'istituzione multilaterale/regionale, mitigazione del rischio e/o miglioramenti del credito per il rischio acquirente

8.

MPR applicabile

9.

Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)

c)   Accordo, articolo 24, lettera c), terzo comma

1.

Benchmark applicato/i (cfr. allegato XIII)

d)   Accordo, articolo 24, lettera e), primo comma

1.

Classificazione del rischio paese del paese del garante

2.

Categoria selezionata di rischio paese del garante

3.

Conferma che sono soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato VII.

4.

Percentuale dell'importo totale in rischio (capitale e interessi) coperto dalla garanzia (importo totale o parziale)

5.

Indicazione in merito all'eventuale esistenza di qualunque tipo di relazione finanziaria tra il garante e il debitore

6.

Qualora esista una relazione tra il garante e il debitore:

il tipo di relazione (società controllante-controllata/società controllata-controllante/società appartenenti allo stesso gruppo)

conferma dell'indipendenza giuridica e finanziaria del garante e della sua capacità di ottemperare agli obblighi di pagamento del debitore

conferma del fatto che il garante non è soggetto all'influenza di eventi, norme o interventi del governo nel paese del debitore

e)   Accordo, articolo 27, lettera e)

1.

Categoria selezionata di rischio acquirente del debitore

2.

Rating del debito in valuta estera dell'agenzia di rating accreditata

3.

Giustificazione per la categoria di rischio acquirente migliore di quella assegnata dall'agenzia di rating accreditata

f)   Accordo, articolo 30

1.

Tecnica di mitigazione del rischio paese utilizzata

2.

Conferma che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato VIII

3.

Per la tecnica 1, classificazione di rischio paese applicabile a seguito dell'utilizzo di questa tecnica

4.

Per la tecnica 2:

valuta locale utilizzata

valore del fattore "valuta locale" applicato

g)   Accordo, articolo 31

1.

Miglioramento/i del credito applicato per il rischio acquirente

2.

Il fattore di miglioramento del credito applicato per ogni miglioramento del credito

3.

Il fattore di miglioramento del credito totale da applicare

h)   Accordo, articoli 49 e 50

1.

Forma di aiuto legato (crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati)

2.

Livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuti legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell'articolo 40

3.

TSD utilizzato per il calcolo dell'agevolazione

4.

Trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione

5.

Restrizioni all'uso delle linee di credito

i)   Allegato II, articolo 8

1.

Descrizione particolareggiata del contratto di esportazione (centrale elettrica nucleare nuova), ammodernamento di centrali elettriche nucleari esistenti, fornitura e arricchimento di combustibile nucleare o fornitura di servizi di gestione del combustibile esaurito

2.

Rimborso del capitale e pagamento degli interessi in applicazione dell'articolo 3, lettera a), punto 1); dell'articolo 3, lettera a), punto 2); o dell'articolo 3, lettera c), dell'allegato II

3.

Quando il sostegno pubblico è concesso a norma dell'articolo 3, lettera c), dell'allegato II, indicare:

piano di rimborso

frequenza di rimborso

periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

importo dell'interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

vita media ponderata del periodo di rimborso

spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 3, lettere a) e b)

4.

Tasso di interesse minimo applicato a norma dell'articolo 4 dell'allegato II

j)   Allegato IV, articolo 9

1.

Descrizione particolareggiata del progetto:

nuova centrale di produzione di energia rinnovabile e nuovo impianto idrico, o ammodernamento di impianti di produzione di energia rinnovabile e idrici esistenti, incluso il settore specifico di cui all'appendice I dell'allegato IV; oppure

in caso di progetto riguardante una centrale per la produzione di energia idroelettrica, se si tratta di un nuovo progetto idroelettrico di grandi dimensioni (quale definito all'appendice IV dell'allegato IV); oppure

per i progetti che rientrano nelle classi indicate nell'appendice II dell'allegato IV, una dimostrazione che il progetto soddisfa i criteri per il sostegno di cui all'articolo 2, lettera b), dell'allegato IV

2.

Piano di rimborso del capitale e pagamento degli interessi in applicazione dell'articolo 5, lettera a), punto 1); dell'articolo 5, lettera a), punto 2); o dell'articolo 5, lettera c), dell'allegato IV

3.

Quando il sostegno pubblico è concesso a norma dell'articolo 5, lettera c), dell'allegato IV, indicare:

piano di rimborso

frequenza di rimborso

periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

importo dell'interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

vita media ponderata del periodo di rimborso

spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e b)

4.

Tasso di interesse minimo applicato a norma dell'articolo 6 dell'allegato IV

k)   Allegato X, articolo 5

1.

Motivazione del riscorso a termini finanziari applicabili al finanziamento di progetti

2.

Valore del contratto in relazione al contratto completo, alla porzione dei subappalti ecc.

3.

Descrizione dettagliata del progetto

4.

Tipo di copertura fornita prima del punto di partenza del credito

5.

Percentuale della copertura per il rischio politico prima del punto di partenza del credito

6.

Percentuale della copertura per il rischio commerciale prima del punto di partenza del credito

7.

Tipo di copertura fornita dopo il punto di partenza del credito

8.

Percentuale della copertura per il rischio politico dopo il punto di partenza del credito

9.

Percentuale della copertura per il rischio commerciale dopo il punto di partenza del credito

10.

Durata del periodo di costruzione (se del caso)

11.

Durata del periodo di esborso

12.

Vita media ponderata del periodo di rimborso

13.

Piano di rimborso

14.

Frequenza di rimborso

15.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

16.

Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito

17.

Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

18.

Altri compensi percepiti dall'ECA, ad es. commissioni di impegno (opzionali, meno che per le operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)

19.

Tasso di premio (opzionale, meno che per i progetti in paesi OCSE ad alto reddito)

20.

Conferma (e se del caso spiegazione) che l'operazione interessa/è caratterizzata da:

il finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscono la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscono una garanzia del prestito

il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie

l'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati

il flusso di cassa generato dal progetto, che deve essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi

le spese operative e il servizio del debito da detrarre in via prioritaria dai proventi del progetto

un acquirente/mutuatario non sovrano senza garanzia sovrana di rimborso

garanzie basate sulle attività per i proventi/le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi

rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento

l)   Allegato X, articolo 5, per progetti in paesi OCSE ad alto reddito

1.

Importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati

2.

Importo totale del debito sindacato dai prestatori privati

3.

Percentuale del debito sindacato fornito dai partecipanti

4.

Conferma che:

in relazione alla partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di un sostegno pubblico di credito all'esportazione, il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito

il tasso di premio indicato alla voce k) 19 sopra non è inferiore al finanziamento disponibile sul mercato privato ed è commisurato ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione

ALLEGATO VI

CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

Formula di calcolo dei tassi di premio minimi (MPR)

La formula per il calcolo dell'MPR applicabile a un credito all'esportazione che coinvolge un debitore/garante in un paese classificato in una categoria di rischio paese compresa fra la 1 e la 7 è la seguente:

Formula

laddove:

ai= coefficiente di rischio paese nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

cin= coefficiente di rischio acquirente per la categoria di rischio acquirente n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

bi= costante per la categoria di rischio paese i (i = 1-7)

HOR= periodo di rischio

PCC= percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

PCP= percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

CEF= fattore di miglioramento del credito

QPFi= fattore qualità del prodotto nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

PCFi= fattore percentuale di copertura nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

BTSF= fattore migliore del rischio sovrano ("better than sovereign")

LCF= fattore valuta locale

Classificazione del rischio paese applicabile

La classificazione del rischio paese applicabile è determinata a norma dell'articolo 24, lettera e), che a sua volta determina il coefficiente di rischio paese (ai) e la costante (bi), che si ricavano dalla tabella seguente:

 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Selezione della categoria di rischio acquirente appropriata

La categoria di rischio acquirente appropriata si seleziona in base alla tabella seguente, che riporta le combinazioni delle categorie di rischio paese e di rischio acquirente stabilite e la concordanza convenuta fra le categorie di rischio acquirente CC1-CC5 e le classificazioni delle agenzie di rating accreditate. Le descrizioni qualitative di ciascuna categoria di rischio acquirente (da SOV+ a CC5), che si trovano nell'allegato XII, servono ad agevolare la classificazione dei debitori (e dei garanti).

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

SOV / CC0

CC1 da AAA a AA-

CC1 da A+ a A-

CC1 da BBB+ a BBB-

CC1 da BB+ a BB

CC1 BB-

CC1 B+

CC1 B

CC2 da A+ a A-

CC2 da BBB+ a BBB-

CC2 da BB+ a BB

CC2 BB-

CC2 B+

CC2 B

CC2 B- o peggiore

CC3 da BBB+ a BBB-

CC3 da BB+ a BB

CC3 BB-

CC3 B+

CC3 B

CC3 B- o peggiore

 

CC4 da BB+ a BB

CC4 BB-

CC4 B+

CC4 B

CC4 B- o peggiore

 

 

CC5 BB- o peggiore

CC5 B+ o peggiore

CC5 B o peggiore

CC5 B- o peggiore

 

 

 

La categoria di rischio acquirente selezionata determina, in combinazione con la categoria di rischio paese applicabile, il coefficiente di rischio acquirente (cin), che si ricava dalla tabella seguente:

Categoria di rischio acquirente

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV / CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

n/a

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

n/a

n/a

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

n/a

n/a

n/a

Periodo di rischio (HOR)

Il periodo di rischio (HOR) si calcola come segue.

 

Per i piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale):

Formula

 

Per i piani di rimborso non standard:

Formula

Nelle formule sopra riportate, l'unità di misura del tempo è l'anno.

Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente), PCC, e per il rischio politico (rischio paese), PCP

Le percentuali di copertura (PCC e PCP) sono espresse in valori decimali (ad es. 95% equivale a 0,95) nella formula di calcolo dell'MPR.

Miglioramenti del credito per il rischio acquirente

Il valore del fattore di miglioramento del credito (CEF) è 0 per ogni operazione che non è soggetta a miglioramenti del credito per il rischio acquirente. Il valore del CEF per le operazioni che sono soggette a miglioramenti del credito per il rischio acquirente è determinato conformemente all'allegato VIII dell'accordo, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 31, lettera c), e non può essere superiore a 0,35.

Fattore qualità del prodotto (QPF)

Il QPF si ricava dalla tabella seguente:

Qualità del prodotto

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

Inferiore

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Standard

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Superiore

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Fattore percentuale di copertura (PCF)

Il PCF è determinato nel modo seguente:

 

Per ( max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1)

 

Per ( max(PCC, PCP) > 0,95, Formula

Il coefficiente della percentuale di copertura si ricava dalla tabella seguente:

Categoria di rischio paese

 

1

2

3

4

5

6

7

Coefficiente della percentuale di copertura

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Fattore migliore del rischio sovrano ("better than sovereign factor" = BTSF)

Quando un debitore è classificato alla categoria di rischio acquirente "migliore del rischio sovrano" (SOV+), BTSF = 0,9; altrimenti BTSF = 1.

Fattore valuta locale (LCF)

Per le operazioni che comportano una mitigazione del rischio paese in valuta locale, il valore dell'LCF non può essere superiore a 0,2. Il valore dell'LCF per tutte le altre operazioni è 0.

ALLEGATO VII

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DI UNA GARANZIA DI TERZI PER IL RIMBORSO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI

OBIETTIVO

Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che governano l'applicazione di garanzie di terzi per il rimborso, compresa la garanzia di rimborso di un'istituzione multilaterale o regionale classificata a norma dell'articolo 24, lettera e), dell'accordo. Esso presenta inoltre i criteri in base ai quali le istituzioni multilaterali o regionali devono essere valutate quando si tratta di determinare se un'istituzione sia da classificare in riferimento all'articolo 28 dell'accordo.

APPLICAZIONE

Caso 1:   garanzia per l'intero importo in rischio

Quando un'entità fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per l'intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), si possono applicare la classificazione di rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

la garanzia copre l'intera durata del credito;

la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante;

il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito;

il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede.

Per le istituzioni multilaterali o regionali classificate che agiscono in qualità di garanti, si applicano i seguenti criteri:

la garanzia copre l'intera durata del credito;

la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

il garante è giuridicamente impegnato per l'intero importo del credito;

i rimborsi sono versati direttamente al creditore.

Se il garante è una società controllata/controllante dell'ente garantito, i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante e il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente e sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del soggetto sovrano; e 3) in caso di inadempienza, si riterrebbe responsabile la sede centrale.

Caso 2:   garanzia di importo limitato

Quando un'entità fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per una quota limitata dell'importo in rischio (ossia capitale e interessi), si possono applicare la classificazione di rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante per la quota del credito soggetta a garanzia, purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste per il caso 1.

Per la parte non garantita, si applicano la classificazione di rischio paese e la categoria di rischio acquirente del debitore.

Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali

Sono ammissibili alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese da 0 a 7 in base a una valutazione individuale del rischio e alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:

l'istituzione ha indipendenza statutaria e finanziaria;

nessuna attività dell'istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca;

l'istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi;

l'istituzione non è soggetta all'intervento governativo nel paese in cui ha sede;

l'istituzione gode di immunità fiscale; e

esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell'istituzione.

La valutazione tiene anche conto dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempienza attribuibile al rischio paese nel paese in cui l'istituzione ha sede o nel paese di un debitore, nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile.

L'elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso e ogni partecipante può proporre il riesame della classificazione di un'istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.

ALLEGATO VIII

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

OBIETTIVO

Il presente allegato fornisce indicazioni sull'uso delle tecniche di mitigazione del rischio paese di cui all'articolo 30, lettera a), dell'accordo e dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente di cui all'articolo 31, lettera a), dell'accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche della loro applicazione nonché il loro impatto sugli MPR.

TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

1.    Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)

Definizione

Un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall'atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all'altra parte interessata per divenire efficace. Se, subordinatamente ad un'analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto per le categorie di paesi a più elevato rischio.

Criteri

Il conto vincolato è collegato a un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto vincolato sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione.

Il conto vincolato è tenuto all'estero in un paese, diverso da quello del progetto, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (un paese classificato nella categoria 0).

Il conto vincolato è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi del debitore o dal paese del debitore.

L'alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo.

L'insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) del debitore che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l'intera durata del credito, esso proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese interessato dal progetto (di norma paesi classificati nella categoria 0).

Il debitore conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dal debitore né tramite il suo paese).

Sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati termini di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto,

sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l'importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito.

Il debitore ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione).

Le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l'intera vita del credito.

L'apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti.

Il conto vincolato e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata.

Fattori ulteriori da prendere in considerazione

Questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l'altro, dei seguenti fattori:

il paese, il debitore (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l'intera durata del credito), i clienti;

le strutture giuridiche (ad es. se il meccanismo è immune dall'influenza del debitore o del suo paese);

la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri;

il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto;

l'importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un'adeguata alimentazione del conto;

la situazione rispetto al Club di Parigi (ad es. eventuale esenzione);

l'eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento;

il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è detenuto il conto;

i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata; e

l'importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all'importo totale del credito.

Impatto sull'MPR

L'applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio paese può migliorare di una categoria la classificazione del rischio paese applicabile per l'operazione, salvo che per le operazioni della categoria 1 di rischio paese.

2.    Finanziamento in valuta locale

Definizione

Contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L'onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.

Criteri

Il pagamento degli impegni dell'ECA e degli indennizzi o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale.

L'ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento.

In situazioni normali non sarà necessario convertire in valuta forte i depositi in valuta locale.

Il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito.

Se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio.

Le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull'obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale.

Fattori ulteriori da prendere in considerazione

Questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un'economia sana. L'ECA del partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l'ECA ha contratto l'impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio).

Impatto sull'MPR

L'applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio può ridurre del 20% al massimo la parte di rischio paese dell'MPR [cioè un fattore valuta locale (LCF) di valore non superiore a 0,2].

MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

La tabella che segue contiene le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente che possono essere applicati, nonché il loro impatto massimo sugli MPR applicabili in base al CEF nella formula di calcolo dell'MPR.

Miglioramento del credito

Definizione

CEF massimo

Cessione di proventi o di crediti del contratto

Se un mutuatario ha contratti con acquirenti forti, stranieri o locali, la cessione escutibile del contratto conferisce il diritto a far rispettare i contratti del mutuatario e/o di prendere decisioni nel quadro dei contratti principali in luogo del mutuatario in caso di mancato rimborso del prestito. Un accordo diretto con un soggetto terzo in un'operazione (un'agenzia delle amministrazioni locali nell'ambito di un'operazione in campo minerario o energetico) consente ai prestatori di rivolgersi a un'amministrazione per cercare di ottenere un risarcimento in caso di esproprio o di altra forma di violazione degli obblighi contrattuali connessi all'operazione.

Una società esistente che opera in un mercato o in un settore difficile può avere crediti connessi alla vendita della produzione con una o più società che si trovano in un contesto più stabile. Tali crediti sono generalmente in valuta forte, ma possono non essere oggetto di un rapporto contrattuale specifico. La loro cessione potrebbe fornire una garanzia basata su attività nei conti del mutuatario, permettendo al prestatore di beneficiare di un trattamento preferenziale nel flusso di cassa generato dal mutuatario.

0,10

Obbligazione garantita da attività (asset based security)

Elemento di controllo dell'attività: 1) ipoteca su un bene molto mobile e di grande valore e 2) che possiede in sé l'intero valore.

Un'obbligazione garantita da attività è una garanzia che può essere riacquisita con relativa facilità, come ad esempio una locomotiva, attrezzature mediche o macchinari per l'edilizia. Per valutare tale garanzia, l'ECA deve tenere in considerazione la facilità giuridica di recupero. In altre parole, il valore è maggiore quando la garanzia contenuta nell'attività si inscrive in un regime giuridico consolidato e minore quando la capacità giuridica di recuperare l'attività è dubbia. Il valore esatto di un'obbligazione garantita da attività è fissato dal mercato e il "mercato" in questione è più esteso del mercato locale, in quanto l'attività può essere trasferita a un’altra giurisdizione. N.B.: il miglioramento del credito mediante un'obbligazione garantita da attività si applica al rischio acquirente, laddove l'obbligazione garantita da attività è detenuta nel paese in cui si situa l'operazione.

0,25

Titolo di proprietà immobilizzato (fixed asset security)

I titoli di proprietà immobilizzati sono generalmente componenti, come ad esempio turbine o macchine integrate in una sequenza di assemblaggio, che per la loro natura fisica possono essere soggette a vincoli. L'obiettivo e il valore del titolo di proprietà immobilizzato è di dare all'ECA un maggiore influsso sull'uso dell'attività nel recupero delle perdite in caso di inadempienza. Il valore di un titolo di proprietà immobilizzato varia in base a fattori economici, giuridici, di mercato e di altro tipo.

0,15

Conto vincolato (escrow account)

I conti vincolati sono conti di riserva per il servizio del debito, o altri tipi di conti di credito, detenuti come garanzia per i prestatori da un'entità non controllata dall'acquirente/debitore e che non condivide proprietà con quest'ultimo. Il loro importo deve essere depositato o bloccato in anticipo. Il valore di questa garanzia rappresenta quasi sempre il 100% dell'importo nominale di tali conti di cassa. Questo dispositivo consente di controllare meglio l'impiego della liquidità e di assicurare il servizio del debito prima delle spese discrezionali. N.B.: il miglioramento del credito mediante un conto di garanzia si applica al rischio acquirente, nel caso in cui il conto vincolato sia detenuto nel paese in cui si situa l'operazione. Questa forma di garanzia riduce notevolmente il rischio di mancato pagamento delle rate da essa coperte.

Importo stanziato in garanzia in percentuale del credito fino a un massimo di 0,10

ALLEGATO IX

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

Elenco di controllo della qualità dal punto di vista dello sviluppo dei progetti che beneficiano di crediti di aiuto

Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano effettivamente allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988;

negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987; e

nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)

Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

(Specificare il documento programmatico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell'insufficiente priorità data allo sviluppo?

Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

a)

aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38);

b)

aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22);

c)

aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all'utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).

a)

Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44).

b)

Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57).

c)

Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà scelta? (Per le definizioni, cfr. i principi elencati nel codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l'APS).

a)

Gara d'appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d'appalto internazionali efficienti).

b)

Gara d'appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV).

c)

Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture (PVP, paragrafo 63)?

ALLEGATO X

TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a)

Il presente allegato stabilisce i termini e le condizioni che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di cui all'appendice 1.

b)

In mancanza di una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell'accordo.

CAPITOLO II

Condizioni e termini finanziari  (37)

2.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

Il periodo di rimborso massimo è di 14 anni.

3.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Il capitale di un credito all'esportazione può essere rimborsato in rate non uguali e il capitale e gli interessi possono essere rimborsati con frequenza inferiore alle rate semestrali, alle seguenti condizioni:

a)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25% dell'importo del capitale del credito;

b)

la prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 24 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2% del capitale del credito deve essere rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito;

c)

gli interessi sono da corrispondere a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

d)

la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi;

e)

il partecipante deve darne notifica preventiva conformemente all'articolo 5 del presente allegato.

4.   TASSI DI INTERESSE MINIMI FISSI

Se i partecipanti concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso:

a)

per termini di rimborso fino a 12 anni inclusi, i partecipanti devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) costruito conformemente all'articolo 20 dell'accordo;

b)

per termini di rimborso superiori a 12 anni si applica una maggiorazione di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute.

CAPITOLO III

Procedure

5.   NOTIFICA PREVENTIVA PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Un partecipante deve notificare a tutti i partecipanti l'intenzione di fornire un sostegno conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di rilasciare un impegno. La notifica deve essere fornita conformemente all'allegato V dell'accordo. Se un partecipante richiede una spiegazione dei termini e delle condizioni che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante notificante attende un periodo ulteriore di dieci giorni di calendario prima di rilasciare un impegno.

Appendice 1

Criteri di ammissibilità per le operazioni di finanziamento di progetti

I.   CRITERI DI BASE

L'operazione interessa/è caratterizzata da:

a)

il finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito;

b)

il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie;

c)

l'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati;

d)

il flusso di cassa generato dal progetto, che deve essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi;

e)

le spese operative e il servizio del debito da detrarre in via prioritaria dai proventi del progetto;

f)

un acquirente/mutuatario non sovrano senza garanzia sovrana di rimborso (ad esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad es. i contratti di acquisto);

g)

garanzie basate sulle attività per i proventi/le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi;

h)

rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

II.   ULTERIORI CRITERI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

L'operazione interessa/è caratterizzata da:

a)

partecipazione in una sindacazione del prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico mediante un credito all'esportazione e:

1)

il partecipante è un partner minoritario e beneficia della clausola di pari passu per tutta la durata del prestito e;

2)

il sostegno pubblico fornito dai partecipanti mediante credito all'esportazione corrisponde a meno del 50% della sindacazione;

b)

tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti chiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

ALLEGATO XI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)   Aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, doni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di agevolazione superiore allo zero percentuale.

Tale definizione si applica sia che il "legame" sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all'articolo 31 dell'accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame.

b)   Aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o doni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese.

c)   Carica iniziale di combustibile: la carica iniziale di combustibile non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.

d)   Copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico.

e)   Disattivazione: chiusura o smantellamento di una centrale elettrica nucleare.

f)   Impegno: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria.

g)   Impegno definitivo: per un'operazione di credito (singola operazione o linea di credito), l'impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni finanziarie precise e complete.

h)   Interventi sul tasso di interesse: accordi tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consentono di fornire finanziamenti all'esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR.

i)   Linea comune: un'intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune.

j)   Linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto.

k)   Livello di agevolazione degli aiuti legati: nel caso dei doni il livello di agevolazione è pari al 100%; nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito.

l)   Periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale.

m)   Punto di partenza del credito:

1)

Parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso di parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell'acquirente oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture al cliente o all'accettazione dei servizi da parte del cliente.

2)

Beni semi strumentali inclusi servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in procedimenti industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semi strumentali, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente oppure - se l'esportatore è responsabile della messa in servizio - alla data della messa in servizio oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture o all'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività.

3)

Beni strumentali e servizi su progetti - macchinari o attrezzature di alto valore unitario destinati a procedimenti industriali o ad uso commerciale

 

Nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni.

 

In caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto.

 

Se l'esportatore è responsabile della messa in servizio, allora il punto di partenza del credito più avanzato è la data della messa in servizio.

 

Per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data della messa in operatività.

4)

Impianti o stabilimenti completi - unità produttive complete di valore elevato che richiedono l'impiego di beni strumentali

 

In caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente prende possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto.

 

Nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata.

 

Nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l'installazione o la costruzione ed è stato fatto un collaudo preliminare per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che l'impianto o la costruzione venga consegnato/a all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (ad es. la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale).

 

Quando il contratto prevede l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data più avanzata del punto di partenza del credito corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte, oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto non per la totalità, ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all'insieme del progetto.

 

Per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività.

n)   Spese locali: le spese sostenute nel paese dell'acquirente per beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente.

o)   Valore del contratto di esportazione: l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o i servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso; nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi.

p)   Vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario a rimborsare la metà del capitale di un credito. Si calcola come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito e ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.

ALLEGATO XII

DESCRIZIONE QUALITATIVA DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE

Migliore del rischio sovrano ("better than sovereign") (SOV+)

Si tratta di una classificazione eccezionale. L'entità che ottiene tale classificazione possiede un profilo di credito eccezionalmente solido ed è in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento in un periodo di difficoltà del debito sovrano o addirittura di inadempienza. Le agenzie internazionali di rating del credito pubblicano periodicamente relazioni che contengono i rating di società e di controparti che superano il rating sovrano in valuta estera. Tranne i casi in cui il rischio sovrano rilevato per mezzo dell'apposita metodologia di valutazione risulti essere molto superiore al rischio paese, i partecipanti che propongono che un'entità riceva un rating migliore del rischio sovrano devono fornire argomenti a sostegno di questa raccomandazione. Per ricevere un rating migliore del relativo rischio sovrano, un'entità deve presentara di norma molte, o almeno la maggioranza, delle seguenti caratteristiche (o equivalenti):

un solido profilo di credito;

entrate in valuta estera elevate in rapporto all'onere del debito;

impianti di produzione e capacità di generare flussi di cassa da filiali o attività all'estero, in particolare da quelle situate in entità sovrane con un rating di prim'ordine, vale a dire imprese multinazionali;

un proprietario straniero o un partner strategico che possa essere fatto valere come fonte di sostegno finanziario in mancanza di una garanzia formale;

antecedenti di trattamento preferenziale dell'entità da parte del soggetto sovrano, in particolare esenzione da vincoli di trasferimento e di convertibilità e da disposizioni di cessione dei proventi da esportazione, e di trattamento fiscale favorevole;

impegni ad aprire linee di credito rilasciati da banche internazionali con rating di prim'ordine, in particolare linee di credito senza clausola di cambiamento negativo sostanziale (che consente alle banche di ritirarsi dai loro impegni in caso di crisi sovrana o di altri accadimenti causa di rischi); e

attività detenute all'estero, soprattutto liquide, spesso in ragione di norme che consentono agli esportatori di detenere all'estero disponibilità liquide destinate al servizio del debito.

Di norma la categoria di rischio acquirente SOV+ non è applicabile a:

enti e strutture di proprietà pubblica, enti subsovrani come i ministeri competenti, le amministrazioni locali ecc.;

istituti finanziari con sede nella giurisdizione del soggetto sovrano; e

entità che effettuano le loro vendite principalmente sul mercato interno in valuta locale.

Rischio sovrano ("sovereign ") (SOV)

I debitori/garanti sovrani sono soggetti tenuti per legge ad obbligarsi al pagamento del debito per conto dello Stato sovrano, in genere il ministero delle Finanze o la banca centrale di tale Stato (38). Il rischio è designato come sovrano quando:

il debitore/garante è tenuto per legge ad obbligarsi al pagamento del debito per conto dell'entità sovrana e impegna pertanto la piena fiducia e il pieno credito dell'entità sovrana; e

in caso di rinegoziazione del rischio sovrano, il debito in questione sarà preso in considerazione negli impegni di rinegoziazione e di pagamento acquisiti dall'entità sovrana in virtù della rinegoziazione.

Equivalente al rischio sovrano ("equivalent to the sovereign") (CC0): credito di qualità eccezionale

La categoria "equivalente al rischio sovrano" comprende due tipi fondamentali di debitori/garanti:

gli enti pubblici, nel caso in cui i dovuti accertamenti dimostrino che l'acquirente ha la piena fiducia e il pieno credito/sostegno del soggetto sovrano o che vi è una forte probabilità di sostegno alla liquidità e alla solvibilità da parte del sovrano, sia rispetto alle prospettive di ripresa che al rischio di inadempienza. Fra gli enti pubblici non sovrani equivalenti al soggetto sovrano rientrano anche le aziende di Stato che detengono il monopolio o il quasi-monopolio delle attività di un determinato settore (per esempio energia elettrica, petrolio, gas);

le aziende dotate di un profilo di credito eccezionalmente solido le cui caratteristiche, sia per quello che riguarda l'inadempienza che le prospettive di ripresa, indicano che il rischio può essere considerato equivalente a quello sovrano. Fra i candidati possono figurare aziende blue chip solide o banche molto importanti, per le quali la probabilità di sostegno in liquidità e solvibilità sovrane è elevata.

Con un credito di qualità eccezionale, si ritiene che il rischio di interruzione dei pagamenti sia trascurabile e che l'entità in questione abbia una capacità di rimborso eccezionalmente elevata e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La qualità creditizia di un'entità si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità e di reddito da buona a ottima;

livelli di liquidità da buoni a ottimi;

rapporto di indebitamento da basso a molto basso;

profilo commerciale da eccellente a molto solido con capacità gestionali comprovate molto elevate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC0 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).

Credito di qualità ottima (CC1)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso o molto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso molto elevata e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa o molto bassa. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità e di reddito da ottima a buona;

livelli di liquidità da ottimi a buoni;

rapporto di indebitamento da molto basso a basso;

profilo commerciale molto solido con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC1 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).

Credito di qualità da buona ad abbastanza buona, superiore alla media (CC2)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso buona o abbastanza buona e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità e di reddito da buona ad abbastanza buona;

livelli di liquidità da buoni ad abbastanza buoni;

rapporto di indebitamento da basso ad abbastanza basso;

profilo commerciale abbastanza solido con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC2 un rating compreso fra A+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 7).

Credito di qualità abbastanza buona, media (CC3)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto moderato o abbastanza basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o abbastanza buona. Esiste la possibilità di un aumento del rischio del credito nel caso che il debitore/garante dovesse fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero inficiare la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Tuttavia possono essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di ottemperare agli impegni. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità e di reddito da abbastanza buona a moderata;

livelli di liquidità da abbastanza buoni a moderati;

rapporto di indebitamento da abbastanza basso a moderato;

profilo commerciale moderato con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC3 un rating compreso fra BBB+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 6).

Credito di qualità modesta, inferiore alla media (CC4)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto abbastanza modesto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o modesta. Esiste la possibilità di un aumento del rischio del credito nel caso che il debitore/garante dovesse fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero inficiare la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Tuttavia possono essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di ottemperare agli impegni. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità e di reddito da moderata a modesta;

livelli di liquidità da moderati a modesti;

rapporto di indebitamento da moderato a piuttosto alto;

profilo commerciale modesto con scarsi riscontri di capacità gestionale.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC4 un rating compreso fra BB+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 5).

Credito di qualità scarsa (CC5)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto alto o molto alto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso modesta o scarsa. Il debitore/garante ha per il momento sufficiente capacità di rimborso ma un margine di sicurezza limitato. Esiste pertanto la probabilità che si presentino problemi di pagamento, in quanto la capacità di effettuare i pagamenti senza interruzioni dipende dalla presenza di una situazione economica e commerciale favorevole. Eventuali condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli potrebbero inficiare la sua capacità o volontà di continuare i pagamenti.La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

creazione di liquidità modesta, scarsa o molto scarsa;

livelli di liquidità da modesti a scarsi;

rapporto di indebitamento da abbastanza alto ad alto;

profilo commerciale sfavorevole senza riscontri di capacità gestionale.

L'entità è inoltre caratterizzata da una scarsa qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC5 un rating compreso fra BB- (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 4).

ALLEGATO XIII

BENCHMARK DI MERCATO PER LE OPERAZIONI NEI PAESI DELLA CATEGORIA ZERO

Quota non garantita dei crediti all'esportazione o parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato

Il prezzo indicato da banche/istituzioni private relativamente alla quota non garantita dei crediti all'esportazione (o talvolta alla parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato) può rappresentare la migliore equivalenza rispetto alla garanzia dell'ECA. La definizione del prezzo di queste quote o parti non garantite è utilizzabile soltanto se avviene a condizioni di mercato (ciò esclude, per esempio, le quote finanziate da istituzioni finanziarie internazionali).

Obbligazioni societarie a denominazione specifica

Le obbligazioni societarie comportano un rischio di credito intrinseco. Occorre cautela in tema di equivalenza dei termini contrattuali dell'ECA, per aspetti quali la scadenza, la valuta di denominazione e gli eventuali miglioramenti del credito. Se si fa uso di obbligazioni societarie primarie (rendimento completo all'emissione) o di obbligazioni societarie secondarie (spread aggiustato per le opzioni in rapporto alla curva appropriata, che è di solito la pertinente curva swap delle valute), è opportuno utilizzare in via prioritaria quelle del debitore; se non fossero disponibili, dovrebbero essere usate le obbligazioni societarie primarie o secondarie di mutuatari e operazioni comparabili.

Credit default swap a denominazione specifica

I credit default swap (CDS) sono una forma di protezione contro l'inadempienza. Il differenziale (spread) sul CDS è l'importo pagato per periodo dall'acquirente dei CDS in percentuale del capitale di riferimento ed è di solito espresso in punti base. L'acquirente di CDS acquista un'assicurazione contro l'insolvenza effettuando pagamenti al venditore dei CDS per la durata di vita dello swap, o finché non si realizza l'evento del credito. È opportuno utilizzare in via prioritaria una curva CDS per il debitore; se non fosse disponibile, conviene usare curve per mutuatari e operazioni comparabili.

Credit default swap indicizzati

Un credit default swap indicizzato è un insieme di CDS registrati per un determinato settore industriale, o parte di esso, o per una determinata zona geografica. I differenziali dei CDS così raccolti rispecchiano il rischio di credito del particolare segmento di mercato al quale si applica

l'indicatore. La pertinenza del CDS indicizzato può essere massima nei casi in cui non sono disponibili CDS a denominazione specifica o il mercato di un CD denominato in modo specifico manca di liquidità.

Benchmark per i prestiti

Benchmark sul mercato primario dei prestiti (determinazione del tasso all'emissione) e benchmark sul mercato secondario dei prestiti (rendimento previsto dall'istituto finanziario che acquista il prestito da un'altra istituzione finanziaria). Per poter calcolare il rendimento globale occorre conoscere tutti i tassi sul mercato primario. Se si fa uso di benchmark per i prestiti, è opportuno utilizzare in via prioritaria quelli del debitore; se non fossero disponibili, conviene usare i benchmark che si applicano a mutuatari e a operazioni comparabili.

Curve dei benchmark Le curve dei benchmark rispecchiano il rischio di credito dell'insieme di un settore o di una classe di acquirenti. Queste informazioni di mercato possono essere rilevanti quando non sono disponibili informazioni relative ad una denominazione specifica. In generale, la qualità delle informazioni relative a tali mercati dipende dalla liquidità di questi ultimi. In ogni caso occorre cercare gli strumenti di mercato che forniscono l'equivalenza più stretta riguardo ai termini contrattuali dell'ECA, per aspetti quali la data, il rating del credito, la scadenza e la valuta di denominazione.

Costo medio ponderato delle risorse di finanziamento

Dai rendiconti finanziari dell'acquirente può essere possibile misurare il costo medio ponderato delle risorse di finanziamento. Se si applica questo metodo, occorre garantire che il costo medio delle risorse di finanziamento di un'azienda rispecchino le reali condizioni alle quali il finanziamento è stato fornito.

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(1)  Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della Convenzione OCSE.

(2)  Definiti dalla Banca mondiale su base annua secondo l'RNL pro capite.

(3)  L'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 24, lettera c), terzo trattino, decadrà il 31 dicembre 2012.

(4)  In caso di garanzia di terzi, la classificazione di rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili devono essere relative alla stessa entità, vale a dire il debitore o il garante.

(5)  Come da definizione di cui alla nota 2.

(6)  Ai fini amministrativi taluni paesi che di norma non ricevono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico non possono essere classificati. Per i paesi non classificati, i partecipanti sono liberi di applicare la classificazione del rischio paese che ritengono opportuna.

(7)  Nel caso in cui un mutuatario non sovrano abbia rating di più di un'agenzia di rating accreditata, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle agenzie.

(8)  Gli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» («better than sovereign», SOV+) sono inferiori del 10 % rispetto agli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «rischio sovrano» («sovereign», CC0).

(9)  Il segretariato redige e aggiorna un elenco di tali agenzie di rating accreditate.

(10)  Nel caso in cui un mutuatario non sovrano abbia rating di più di un'agenzia di rating accreditata, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle agenzie.

(11)  Per quanto riguarda il rischio acquirente, le istituzioni multilaterali e regionali classificate devono essere inserite nella categoria SOV/CC0.

(12)  Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l'ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell'OCSE (www.oecd.org/echanges/xcred).

(13)  L'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 24, lettera c), terzo trattino, decadrà il 31 dicembre 2012.

(14)  Tuttavia, nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, i termini e le condizioni per il centro di commutazione originario non dovrebbero essere più favorevoli di quelli validi per la centrale elettrica nucleare.

(15)  Rif. articolo 1, lettera a), punto 1).

(16)  Rif. articolo 1, lettera a), punti da 2) a 4).

(17)  Quando la proposta di classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario è superiore al rating del rischio del soggetto sovrano nel quale è situato, va fornita una spiegazione.

(18)  Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, il partecipante che non volesse seguire la procedura di classificazione del rischio di cui agli articoli da 6 a 8 della presente appendice applica la classificazione di rischio "8" per l'acquirente/il mutuatario oggetto dell'operazione e notifica l'operazione a norma dell'articolo 24, lettera a), della presente intesa settoriale.

(19)  Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, si applica un periodo di cinque giorni lavorativi.

(20)  Unitamente ad informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza).

(21)  Unitamente ad informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza)

(22)  Ai fini del presente questionario, "Stato" è il paese che si propone di aggiungere all'elenco della convenzione di Città del Capo conformemente all'appendice II, sezione 2, II dell'ASU. Se del caso, la risposta a queste domande sarà data anche in relazione alla legislazione della particolare "unità territoriale" dello Stato in cui è situato l'operatore di un aeromobile [o altro organismo competente come da articolo 35, lettera b), appendice II] e il "diritto nazionale" sarà inteso anche come comprendente un riferimento alla normativa locale pertinente.

(23)  Ai fini del presente questionario, l'espressione "diritto nazionale" si riferisce all'intero corpus legislativo nazionale di uno Stato, comprendendo fra l'altro la costituzione e le sue modifiche ed ogni legge o regolamento federale, statale, distrettuale ecc.

(24)  Per esempio, (i) i trattati prevalgono sull'altra legislazione in virtù di una legge quadro costituzionale o simile nello Stato X, oppure (ii) nello Stato X è stata adottata una legislazione necessaria che prevede espressamente che il trattato di Città del Capo sia prioritario e/o sostituisca tale altra legislazione, o (iii) il trattato di Città del Capo o la sua legislazione attuativa è a) più specifico rispetto ad altra legislazione (lex specialis derogat legi generali) e/o b) più recente (lex posterior derogat legi priori) e in virtù di a) e/o b) prevale su qualsiasi altra legislazione.

(25)  Per esempio, esistono motivi per cui i diritti e i rimedi accordati ai creditori ai sensi della convenzione, compresi quelli concessi in base alle dichiarazioni di idoneità, a) non sarebbero riconosciuti come efficaci o b) non sarebbero sufficienti di per sé a permettere di esercitare validamente tali diritti e rimedi nello Stato in questione?

(26)  Un esempio di misura amministrativa come intesa in questa domanda potrebbe essere che lo Stato manca di applicare procedure o di mettere a disposizione risorse per dare attuazione a una disposizione della convenzione o ad una dichiarazione di idoneità. Un altro esempio potrebbe essere che lo Stato manca di attuare nel suo registro aeronautico procedure adeguate per registrarvi le autorizzazioni delle richieste di cancellazione dell'immatricolazione e di permesso di esportazione.

(27)  Includere nell'analisi ogni eventuale precedente o decisione riguardante il riconoscimento dei diritti dei creditori, in particolare, se del caso, degli enti di credito alle esportazioni.

(28)  Indicare il numero di multipli di 300 milioni di USD al di sopra di 2 000 milioni di USD.

(29)  È sottinteso che la raccomandazione del 2012 è applicabile ugualmente ai progetti che non sono ammessi a queste condizioni e a questi termini finanziari.

(30)  Il periodo di rimborso massimo per le piattaforme autosollevanti impiegate per gli impianti di turbine eoliche è di 12 anni.

(31)  Nel caso delle centrali a gas naturale, l'intensità del carbonio dovrebbe essere nettamente minore.

(32)  Formula.

(33)  Formula

(34)  relazione di valutazione dell'IPCC: mutamento climatico 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html

(35)  Il rendimento totale (ηo) di un sistema di cogestione è la somma della produzione netta di elettricità (WE) e della produzione netta di energia termica utile (ΣQTH) divisa per il consumo totale di combustibile (QFUEL), secondo la formula indicata qui sotto: Formula

(36)  Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP eccedenti 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP vanno notificati come categoria XV+3.

(37)  

a)

Le condizioni e i termini finanziari stabiliti all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera d), si applicano alle operazioni per le quali l'impegno definitivo è rilasciato entro il 31 dicembre 2013.

b)

Dopo il 31 dicembre 2013, le condizioni e i termini finanziari di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera d), cesseranno di essere applicabili, a meno che i partecipanti non decidano diversamente.

c)

Qualora non dovessero essere più applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3, lettera d), saranno sostituite dalle seguenti:

 

Articolo 2 - Il periodo massimo di rimborso è di 14 anni, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito dai partecipanti mediante credito all'esportazione comprenda oltre il 35% della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, nel qual caso il periodo massimo di rimborso è di dieci anni.

 

Articolo 3, lettera d) - La vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito dai partecipanti mediante credito all'esportazione comprenda oltre il 35% della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, nel qual caso la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a cinque anni e tre mesi.

(38)  Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di un rischio sulla banca centrale o sul ministero delle Finanze. Per le entità statali centrali diverse dal ministero delle Finanze, occorre esercitare la dovuta diligenza per affermare che l'entità impegna la piena fiducia e il pieno credito del soggetto sovrano.


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