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Document 32013R0607

Regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

GU L 181 del 29.6.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/607/oj

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/13


REGOLAMENTO (UE) N. 607/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per l’Unione di Myanmar (2), quale modificato dall’articolo 28, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2009 (3), dispone la revoca temporanea per il Myanmar/Birmania dell’accesso alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008.

(2)

La lettera a) dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma di detto regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per la violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato III, parte A, di tale regolamento, risultante dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti.

(3)

La convenzione (n. 29) del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato, figura nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, è giustificato porre un termine all’applicazione di detto regolamento alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, dalla quale risulta che le pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.

(5)

Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato una risoluzione «sulle misure relative al Myanmar adottate a norma dell’articolo 33 della costituzione OIL» («risoluzione ILC»). Prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal comitato ILC per l’applicazione delle norme e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato, la ILC ha deciso di abolire le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall’assistenza tecnica dell’OIL. La ILC ha inoltre sospeso per la durata di un anno la richiesta fatta dall’OIL ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni.

(6)

In data 17 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio sul lavoro forzato in Myanmar/Birmania, contenente le sue conclusioni («la relazione»). La relazione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso la conformità alle raccomandazioni dell’OIL, riconosciuti dagli organi di controllo competenti dell’OIL, consentono di non considerare più «gravi e sistematiche» le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29, raccomandando di ripristinare l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.

(7)

Alla luce della risoluzione dell’ILC e della relazione e a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, la revoca temporanea dell’accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di adozione della risoluzione dell’ILC.

(8)

È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi in Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, se del caso, quelle per rinnovare la revoca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 552/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzezza ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(2)  GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

(3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.


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