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Document 32013D0213

2013/213/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2013 , che modifica la decisione 2010/221/UE riguardo all’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito [notificata con il numero C(2013) 2381] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 120 del 1.5.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/213/oj

1.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

che modifica la decisione 2010/221/UE riguardo all’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2013) 2381]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/213/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e al controllo di talune malattie degli animali acquatici (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici consente ad alcuni Stati membri, a norma dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2), di applicare limitazioni alle partite degli animali acquatici immessi sul mercato o importati, al fine di impedire l’introduzione di determinate malattie sul loro territorio.

(2)

Gli Stati membri possono applicare tali limitazioni purché dimostrino di essere indenni da tali malattie in tutto il loro territorio o in alcune aree ben definite o di aver posto in opera un programma di eradicazione.

(3)

Le limitazioni relative all’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) di cui alla decisione 2010/221/UE sono applicabili solamente fino al 30 aprile 2013. OsHV-1 μνar è una malattia emergente ancora poco conosciuta e i programmi di sorveglianza approvati dalla presente decisione non sono ancora stati sottoposti a una valutazione completa. È opportuno quindi prorogare di un altro anno il periodo in cui gli Stati membri possono applicare limitazioni riguardo alla malattia in esame.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3a, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE la data «30 aprile 2013» va sostituita con «30 aprile 2014».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.


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