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Document 32012R0937

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    GU L 280 del 13.10.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R0640

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/937/oj

    13.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 280/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 937/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 12 ottobre 2012

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies in combinato disposto con l’articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (3), in particolare l’articolo 142, lettere c) e o),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4), e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (5), stabiliscono il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno contemplati dai medesimi regolamenti.

    (2)

    Gli interessi si applicano per il periodo che intercorre tra la notificazione dell’obbligo di restituzione sino all’effettivo rimborso o alla detrazione degli importi dovuti. Ciò comporta, per le autorità nazionali, l’obbligo di riscuotere gli interessi praticamente in tutti i casi di recupero, tramite un ordine di riscossione separato emesso quando il tempo intercorso sia già noto.

    (3)

    A fini di semplificazione e di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno che gli interessi siano dovuti solo a decorrere da un termine di pagamento ragionevole per il debitore, indicato nell’ordine di riscossione.

    (4)

    Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011.

    (5)

    Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di cui al presente regolamento si applicano agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009

    All’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l’agricoltore, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) n. 65/2011

    All’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.»

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica agli ordini di riscossione emessi a decorrere dal 16 ottobre 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (5)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.


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