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Document 32012R0784
Commission Regulation (EU) No 784/2012 of 30 August 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by Germany and correcting Article 59(7) thereof Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d’asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l’articolo 59, paragrafo 7 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d’asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l’articolo 59, paragrafo 7 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 234 del 31.8.2012, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
31.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 784/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d’asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l’articolo 59, paragrafo 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. La designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta di cui all’allegato III, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del medesimo regolamento. |
(2) |
Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d’asta. |
(3) |
Il 9 marzo 2012 la Germania ha comunicato alla Commissione l’intenzione di designare European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(4) |
Il 22 marzo 2012 la Germania ha presentato la notifica al Comitato sui cambiamenti climatici. Inoltre, la Germania ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica. |
(5) |
La designazione proposta di EEX quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 è compatibile con le esigenze del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010 una piattaforma d’asta non deve valersi abusivamente del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. Pertanto, la registrazione di EEX quale piattaforma d’asta deve essere subordinata all’obbligo per EEX di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da EEX o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui si prevedono disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell’ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È opportuno che EEX elabori una siffatta strategia di uscita e tenga in massimo conto il parere in merito del sorvegliante d’asta. |
(8) |
Una piattaforma d’asta ha l’obbligo di richiedere il parere del sorvegliante d’asta in merito alla metodologia per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Tuttavia, qualora il sorvegliante d’asta non sia stato designato prima dell’inizio dell’asta di cui trattasi, è opportuno autorizzare la piattaforma d’asta a procedere senza disporre del parere del sorvegliante d’asta. |
(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(10) |
Occorre inoltre correggere alcuni riferimenti di cui all’articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(11) |
Al fine di garantire la prevedibilità e l’organizzazione tempestiva delle aste da parte della piattaforma d’asta designata dalla Germania, il presente regolamento deve entrare in vigore il più rapidamente possibile. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta che esprime un parere in merito e previa informazione dell’autorità competente nazionale di cui all’articolo 56. La piattaforma può modificare il metodo, tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, averne ottenuto il parere e aver informato le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56. Qualora il sorvegliante d’asta non sia stato designato almeno un mese prima dell’inizio dell’asta di cui trattasi, la piattaforma d’asta può applicare la metodologia prevista senza disporre del parere del sorvegliante d’asta. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta.»; |
3) |
all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Qualora il sorvegliante d’asta non sia stato designato almeno un mese prima dell’inizio dell’asta di cui trattasi, la piattaforma può procedere al cambiamento di orario previsto.»; |
4) |
all’articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e dell’articolo 8, paragrafo 3, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»; |
5) |
l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifica del regolamento (UE) n. 1031/2010
All’articolo 59, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.»
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La tabella dell’allegato III al regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituita dalla tabella seguente:
«Piattaforme d’asta designate dalla Germania |
||
1 |
Piattaforma |
European Energy Exchange AG (EEX) |
|
Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 1o settembre 2012 fino almeno al 31 marzo 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
|
Condizioni |
L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da un terzo qualsiasi. |
|
Obblighi |
Entro due mesi dal 1o settembre 2012 EEX presenta la propria strategia di uscita alla Germania per consultazione del sorvegliante d’asta. Entro due mesi dalla ricezione del parere del sorvegliante d’asta EEX rivede la propria strategia di uscita, tenendo il massimo conto di detto parere. La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale ai pertinenti rapporti contrattuali con EEX.» |