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Document 32012R0532

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012 , che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 163 del 22.6.2012, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/532/oj

    22.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 21 giugno 2012

    che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

    vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1 e l’articolo 24, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

    (2)

    L’allegato II, parte 2, della suddetta decisione contiene un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali è consentito introdurre nell’Unione prodotti sottoposti ai diversi trattamenti di cui alla parte 4 dello stesso allegato.

    (3)

    Nella decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, Israele è elencato tra i paesi dai quali è consentito introdurre nell’UE prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti d’allevamento e di volatili selvatici, sottoposti a un trattamento non specifico, per il quale non è stabilita alcuna temperatura minima («trattamento A»).

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti le condizioni per essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza — HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nella UE.

    (6)

    Israele si trova nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, quale paese terzo da cui è consentito importare nell’UE tutti i prodotti ottenuti da pollame, contemplati da tale regolamento.

    (7)

    In data 8 e 9 marzo 2012, Israele ha notificato alla Commissione la presenza sul suo territorio di 2 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenenti al sottotipo H5N1. A causa del focolaio accertato di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia. Di conseguenza, le autorità veterinarie di Israele hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di alcuni prodotti ottenuti da pollame su tutto il suo territorio, destinati a essere importati nella UE.

    (8)

    A causa della presenza di tali focolai di HPAI, Israele non soddisfa più le condizioni di polizia sanitaria per applicare il «trattamento A» ai prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, ratiti d’allevamento e volatili selvatici di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2. L’attuale «trattamento A» non elimina tutti i rischi per la salute degli animali insiti in tali prodotti e, avuta conferma della presenza di HPAI, le autorità veterinarie di Israele hanno perciò immediatamente sospeso la certificazione per i prodotti sottoposti a tale trattamento.

    (9)

    Israele ha informato la Commissione delle misure di controllo adottate riguardo ai focolai di HPAI recentemente insorti. La Commissione ha valutato tali informazioni nel contesto della situazione epidemiologica di Israele.

    (10)

    Israele ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Israele sta inoltre attuando attività di sorveglianza sull’influenza aviaria che soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato IV, parte II.

    (11)

    L’esito positivo della valutazione della Commissione sulle misure di controllo adottate da Israele e la situazione epidemiologica in tale paese terzo, consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell’UE di alcuni tipi di prodotti a base di pollame della zona colpita dalla malattia che le autorità veterinarie di Israele hanno sottoposto a restrizioni veterinarie. Le restrizioni a tali importazioni saranno applicate per 3 mesi fino al 22 giugno 2012, in seguito a un’adeguata pulizia e disinfezione delle aziende precedentemente infette e se Israele continuerà la sorveglianza sull’influenza aviaria durante tale periodo.

    (12)

    La tabella di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 1, elenca i territori, o le parti dei territori dei paesi terzi, cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria. Nella tabella va pertanto inserita una voce «Israele» che indichi la zona in Israele colpita dai focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012.

    (13)

    È necessario modificare la decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, anche per prevedere un trattamento adeguato dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti e di volatili selvatici, originari della zona in Israele interessata da tali focolai.

    (14)

    Occorre inoltre modificare la voce relativa a Israele nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, per aggiungervi una zona con il codice IL-4 che descriva la parte del territorio di Israele per cui le importazioni nell’UE di determinati prodotti ottenuti dal pollame sono soggette a restrizioni a causa dei recenti focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012. Le date di «chiusura» (8 marzo 2012) e di «apertura» (22 giugno 2012) vanno indicate, per la zona identificata da tale codice, rispettivamente nella colonna 6A e 6B.

    (15)

    Inoltre, le importazioni da Israele nella UE di alcuni prodotti ottenuti dal pollame, erano state vietate dal regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2011 (6) della Commissione, in seguito a un precedente focolaio di HPAI nel 2011. La «data di chiusura» dell’8 marzo 2011, indicata nella colonna 6A per la zona del territorio di Israele identificata dal codice IL-3 nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, relativa a tale focolaio va soppressa, poiché è terminato il periodo di 90 giorni durante il quale i prodotti fabbricati prima di tale data possono essere importati.

    (16)

    La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

    (3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (5)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

    (6)  GU L 113 del 3.5.2011, pag. 3.


    ALLEGATO I

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

    1)

    nella parte 1, viene inserita la seguente nuova voce «Israele» dopo la voce «Cina»:

    «Israele

    IL

     

    Intero paese

    IL-1

    01/2012

    L’intero paese di Israele, esclusa la zona IL-2 rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

    IL-2

    01/2012

    La zona di Israele all’interno dei seguenti confini, rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità:

    intersezione tra il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza) e il confine Israele/Egitto,

    avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Egitto fino alla latitudine 31° 06′ N,

    avanzare, in direzione est, lungo la latitudine 31° 06′ N fino alla longitudine 34° 26′ E,

    tracciare una linea retta in direzione nord, fino all’intersezione Nassi (incrocio delle strade 264 e 25),

    avanzare lungo la strada 264 in direzione nord fino a Bet Kama (incrocio delle strade 264 e 40),

    avanzare, in direzione est, sulla latitudine 31° 27′ N fino alla longitudine 34° 52′ E,

    avanzare, in direzione nord, sulla longitudine 34° 52′ E fino alla strada 353,

    tracciare una linea retta, fino all’incrocio tra la strada 40 e la latitudine 31° 40′ N,

    avanzare, in direzione ovest, lungo la latitudine 31° 40′ N fino al mare,

    avanzare, in direzione sud, lungo la costa mediterranea, fino al confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza),

    avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza).»

    2)

    nella parte 2, la voce «Israele» è sostituita dalle seguenti righe:

    «IL

    Israele IL

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Israele IL-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    Israele IL-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX»


    ALLEGATO II

    Nella parte 1 dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Israele» è sostituita da quanto segue:

    «IL — Israele

    IL-0

    Intero paese

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    IL-1

    Zona di Israele, che non comprenda IL-2, IL-3 e IL-4

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    IL-2

    Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

    verso ovest: strada numero 4,

    verso sud: strada numero 5812 che si collega alla strada numero 5815,

    verso est: dal muro di sicurezza fino alla strada numero 6513,

    verso nord: dalla strada numero 6513 fino all’incrocio con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all’ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all’incrocio della strada 652 con la strada 4.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    1.5.2010

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    IL-3

    Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

    verso nord: strada 386 fino ai confini comunali di Gerusalemme, il fiume Refaim, l’ex confine israelo-giordano (“linea verde”),

    verso est: strada 356,

    verso sud: strade 8670, 3517 e 354,

    verso ovest: una linea retta in direzione nord fino alla strada 367, proseguendo la 367 verso ovest e poi verso nord fino alla strada 375 e, a ovest del villaggio di Matta, una linea verso nord/nord est fino alla strada 386.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    14.6.2011

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    14.6.2011

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    14.6.2011

     

     

     

    IL-4

    Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

    intersezione tra il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza) e il confine Israele/Egitto,

    in direzione sud, lungo il confine Israele/Egitto fino alla latitudine 31° 06’N,

    in direzione est, lungo la latitudine 31° 06′N fino alla longitudine 34° 26′E,

    tracciare una linea retta in direzione nord, fino all’intersezione Nassi (incrocio delle strade 264 e 25),

    strada 264 in direzione nord fino a Bet Kama (incrocio delle strade 264 e 40),

    in direzione est, lungo la latitudine 31° 27′N fino alla longitudine 34° 52′E,

    in direzione nord, lungo la longitudine 34° 52′E fino alla strada 353,

    tracciare una linea retta, fino all’incrocio tra la strada 40 e la latitudine 31° 40′N,

    avanzare, in direzione ovest, lungo la latitudine 31° 40′N fino al mare,

    avanzare, in direzione sud, lungo la costa mediterranea, fino al confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza),

    avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza).

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

    8.3.2012

    22.6.2012

    A

     

    S5, ST1»

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2012

    22.6.2012

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

    8.3.2012

    22.6.2012

     

     

     


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