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Document 32012R0532
Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2012 of 21 June 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards entries for Israel in the lists of third countries or parts thereof with respect to highly pathogenic avian influenza Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012 , che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012 , che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 163 del 22.6.2012, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
22.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2012
che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1 e l’articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4). |
(2) |
L’allegato II, parte 2, della suddetta decisione contiene un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali è consentito introdurre nell’Unione prodotti sottoposti ai diversi trattamenti di cui alla parte 4 dello stesso allegato. |
(3) |
Nella decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, Israele è elencato tra i paesi dai quali è consentito introdurre nell’UE prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti d’allevamento e di volatili selvatici, sottoposti a un trattamento non specifico, per il quale non è stabilita alcuna temperatura minima («trattamento A»). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti le condizioni per essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza — HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nella UE. |
(6) |
Israele si trova nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, quale paese terzo da cui è consentito importare nell’UE tutti i prodotti ottenuti da pollame, contemplati da tale regolamento. |
(7) |
In data 8 e 9 marzo 2012, Israele ha notificato alla Commissione la presenza sul suo territorio di 2 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenenti al sottotipo H5N1. A causa del focolaio accertato di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia. Di conseguenza, le autorità veterinarie di Israele hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di alcuni prodotti ottenuti da pollame su tutto il suo territorio, destinati a essere importati nella UE. |
(8) |
A causa della presenza di tali focolai di HPAI, Israele non soddisfa più le condizioni di polizia sanitaria per applicare il «trattamento A» ai prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, ratiti d’allevamento e volatili selvatici di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2. L’attuale «trattamento A» non elimina tutti i rischi per la salute degli animali insiti in tali prodotti e, avuta conferma della presenza di HPAI, le autorità veterinarie di Israele hanno perciò immediatamente sospeso la certificazione per i prodotti sottoposti a tale trattamento. |
(9) |
Israele ha informato la Commissione delle misure di controllo adottate riguardo ai focolai di HPAI recentemente insorti. La Commissione ha valutato tali informazioni nel contesto della situazione epidemiologica di Israele. |
(10) |
Israele ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Israele sta inoltre attuando attività di sorveglianza sull’influenza aviaria che soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato IV, parte II. |
(11) |
L’esito positivo della valutazione della Commissione sulle misure di controllo adottate da Israele e la situazione epidemiologica in tale paese terzo, consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell’UE di alcuni tipi di prodotti a base di pollame della zona colpita dalla malattia che le autorità veterinarie di Israele hanno sottoposto a restrizioni veterinarie. Le restrizioni a tali importazioni saranno applicate per 3 mesi fino al 22 giugno 2012, in seguito a un’adeguata pulizia e disinfezione delle aziende precedentemente infette e se Israele continuerà la sorveglianza sull’influenza aviaria durante tale periodo. |
(12) |
La tabella di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 1, elenca i territori, o le parti dei territori dei paesi terzi, cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria. Nella tabella va pertanto inserita una voce «Israele» che indichi la zona in Israele colpita dai focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012. |
(13) |
È necessario modificare la decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, anche per prevedere un trattamento adeguato dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti e di volatili selvatici, originari della zona in Israele interessata da tali focolai. |
(14) |
Occorre inoltre modificare la voce relativa a Israele nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, per aggiungervi una zona con il codice IL-4 che descriva la parte del territorio di Israele per cui le importazioni nell’UE di determinati prodotti ottenuti dal pollame sono soggette a restrizioni a causa dei recenti focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012. Le date di «chiusura» (8 marzo 2012) e di «apertura» (22 giugno 2012) vanno indicate, per la zona identificata da tale codice, rispettivamente nella colonna 6A e 6B. |
(15) |
Inoltre, le importazioni da Israele nella UE di alcuni prodotti ottenuti dal pollame, erano state vietate dal regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2011 (6) della Commissione, in seguito a un precedente focolaio di HPAI nel 2011. La «data di chiusura» dell’8 marzo 2011, indicata nella colonna 6A per la zona del territorio di Israele identificata dal codice IL-3 nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, relativa a tale focolaio va soppressa, poiché è terminato il periodo di 90 giorni durante il quale i prodotti fabbricati prima di tale data possono essere importati. |
(16) |
La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(6) GU L 113 del 3.5.2011, pag. 3.
ALLEGATO I
L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:
1) |
nella parte 1, viene inserita la seguente nuova voce «Israele» dopo la voce «Cina»:
|
2) |
nella parte 2, la voce «Israele» è sostituita dalle seguenti righe:
|
ALLEGATO II
Nella parte 1 dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Israele» è sostituita da quanto segue:
«IL — Israele |
IL-0 |
Intero paese |
SPF |
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EP, E |
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S4 |
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IL-1 |
Zona di Israele, che non comprenda IL-2, IL-3 e IL-4 |
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP |
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N |
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A |
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S5, ST1 |
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WGM |
VIII |
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POU, RAT |
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N |
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IL-2 |
Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP |
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N, P2 |
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1.5.2010 |
A |
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S5, ST1 |
||||||||||||||||||||||
WGM |
VIII |
P2 |
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1.5.2010 |
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||||||||||||||||||||||||
POU, RAT |
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N, P2 |
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1.5.2010 |
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||||||||||||||||||||||||
IL-3 |
Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP |
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N, P2 |
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14.6.2011 |
A |
|
S5, ST1 |
||||||||||||||||||||||
WGM |
VIII |
P2 |
|
14.6.2011 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N, P2 |
|
14.6.2011 |
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||||||||||||||||||||||||
IL-4 |
Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:
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BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP |
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N, P2 |
8.3.2012 |
22.6.2012 |
A |
|
S5, ST1» |
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WGM |
VIII |
P2 |
8.3.2012 |
22.6.2012 |
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POU, RAT |
|
N, P2 |
8.3.2012 |
22.6.2012 |
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