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Document 32012R0468

Regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012 della Commissione, del 1 °giugno 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 28/2012, che fissa le condizioni di certificazione per importare nell’Unione e consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 144 del 5.6.2012, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/468/oj

5.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 468/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 28/2012, che fissa le condizioni di certificazione per importare nell’Unione e consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (2) stabilisce norme in materia di certificazione di partite di alcuni prodotti composti introdotti nell’Unione da paesi terzi, inclusi i prodotti composti contenenti ovoprodotti trasformati.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 28/2012, le partite di prodotti composti introdotti nell’UE o in transito attraverso di essa devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento e soddisfare le condizioni fissate nel suddetto certificato.

(3)

I modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 non contemplano attualmente condizioni particolareggiate per quanto riguarda gli ovoprodotti trasformati contenuti in prodotti composti introdotti nell’UE o in transito attraverso di essa.

(4)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) detta le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito attraverso l’Unione di alcuni prodotti, compresi gli ovoprodotti. Esso prevede che i prodotti importati nell’Unione o in transito attraverso di essa siano accompagnati da un certificato veterinario relativo al prodotto in questione e che rispettino le condizioni ivi stabilite.

(5)

Gli ovoprodotti trasformati presentano un potenziale rischio per la salute degli animali, anche quando sono usati per fabbricare determinati prodotti composti. È pertanto opportuno che le condizioni che devono essere rispettate dagli ovoprodotti introdotti nell’Unione o in transito attraverso di essa a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 siano applicati anche agli ovoprodotti trasformati impiegati per fabbricare prodotti composti.

(6)

I modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 includono la condizione che il paese di origine dei prodotti a base di carne o di latte, utilizzati per la fabbricazione di prodotti composti importati nell’Unione o in transito attraverso di essa, sia autorizzato a esportare nell’Unione prodotti a base di carne o di latte ai sensi della legislazione UE pertinente. Inoltre, i modelli di certificato includono la condizione che il paese di origine dei prodotti a base di carne o di latte coincida con il paese esportatore dei prodotti composti.

(7)

Queste due condizioni garantiscono che i prodotti a base di carne o di latte provenienti da paesi terzi e utilizzati nella fabbricazione di prodotti composti siano conformi alla normativa dell’Unione in materia di salute umana e animale. Tuttavia, la condizione che il paese di origine e il paese esportatore coincidano non consente l’importazione e il transito nell’Unione di prodotti composti esportati da un paese terzo ma contenenti prodotti a base di carne o di latte originari dell’Unione.

(8)

I prodotti a base di carne o di latte originari dell’Unione sono conformi alle condizioni sanitarie stabilite dalla legislazione dell’Unione. È pertanto opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l’uso dei prodotti a base di carne o di latte originari dell’Unione per la fabbricazione di prodotti composti in paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l’Unione.

(9)

In forza della decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano (4), gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di taluni prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni riguardanti l’origine e il trattamento di cui al suo allegato II. L’allegato stabilisce norme in merito a un trattamento generico (A) al quale i prodotti importati devono essere sottoposti quando provengono da paesi terzi in cui la situazione zoosanitaria non rappresenta un rischio per la situazione zoosanitaria nell’Unione. Poiché tali prodotti possono essere importati nell’Unione direttamente, è opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l’uso dei prodotti a base di carne per la fabbricazione di prodotti composti nei paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l’Unione, a condizione che il paese terzo che esporta i prodotti composti garantisca la conformità di tali prodotti a base di carne alle prescrizioni sanitarie e in materia di origine, previste nella legislazione dell’Unione e sia autorizzato a esportare gli stessi prodotti a base di carne verso l’Unione alle stesse condizioni.

(10)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (5) stabilisce che gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell’allegato I. Inoltre, in forza del regolamento (UE) n. 605/2010 gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi non a rischio di afta epizootica di cui alla colonna B dell’allegato I, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un medesimo trattamento, come prescritto dal regolamento. Poiché tali prodotti possono essere importati nell’Unione direttamente, è opportuno modificare le condizioni previste nei modelli di certificato di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 in modo da consentire l’uso di tali prodotti a base di latte per la fabbricazione di prodotti composti nei paesi terzi autorizzati a esportare prodotti composti verso l’Unione, a condizione che il paese terzo che esporta i prodotti composti garantisca la conformità di tali prodotti a base di latte alle prescrizioni sanitarie e in materia di origine previste nella legislazione dell’Unione e sia autorizzato a esportare gli stessi prodotti a base di latte verso l’Unione alle stesse condizioni.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 28/2012.

(12)

Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l’uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 28/2012 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2012, le partite di prodotti composti accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o ottobre 2012 conformemente ai modelli di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 28/2012, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell’Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(5)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.


ALLEGATO

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ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per il transito o il magazzinaggio nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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