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Document 32012R0176
Commission Implementing Regulation (EU) No 176/2012 of 1 March 2012 amending Annexes B, C and D to Council Directive 90/429/EEC as regards animal health requirements for brucellosis and Aujeszky’s disease Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1 °marzo 2012 , che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione, del 1 °marzo 2012 , che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 61 del 2.3.2012, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
2.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 176/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2012
che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina. |
(2) |
La direttiva 90/429/CEE stabilisce che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato prelevato da animali domestici della specie suina, il cui stato sanitario sia conforme al disposto dell’allegato B della medesima direttiva. Il capitolo I dell’allegato B fissa le condizioni applicabili all’ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma. Il capitolo II di tale allegato indica gli esami di routine obbligatori da eseguire su tutti gli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma. |
(3) |
La direttiva 90/429/CEE prescrive inoltre che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità all’allegato C della stessa direttiva. Tale allegato definisce le condizioni relative allo sperma raccolto presso centri riconosciuti di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all’interno dell’Unione. Il punto 4 dell’allegato C della direttiva 90/429/CEE stabilisce che gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia. |
(4) |
Infine, l’allegato D della direttiva 90/429/CEE stabilisce un modello di certificato sanitario per gli scambi di tale prodotto. |
(5) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), definisce le garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi di suini all’interno dell’Unione. Ai fini della coerenza della legislazione dell’Unione, è opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di polizia sanitaria applicabili ai verri donatori e al loro sperma dell’allegato B della direttiva 90/429/CEE con le disposizioni della decisione 2008/185/CE. |
(6) |
Al punto 4 dell’allegato C della direttiva 90/429/CEE deve inoltre essere inserita una disposizione che impone agli Stati membri di informare gli altri Stati membri e la Commissione quando si avvalgono del diritto di rifiutare sperma suino proveniente da centri di raccolta dello sperma che detengono animali della specie suina vaccinati contro la malattia di Aujeszky. |
(7) |
La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare l’idoneità della prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) che attualmente è l’unica prova attualmente autorizzata per la diagnosi della brucellosi secondo l’allegato B della direttiva 90/429/CEE, nonché di fornire un parere scientifico sull’idoneità di altre prove diagnostiche esistenti da inserire in tale allegato. |
(8) |
Il 5 giugno 2009 l’EFSA ha adottato il parere sulla brucellosi suina, formulato, a seguito di una richiesta della Commissione, dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) (3). L’EFSA ha concluso che per testare gli animali donatori della specie suina all’ammissione ai centri di raccolta dello sperma nonché per effettuare gli esami di routine obbligatori durante la permanenza in tali centri o in uscita da essi possono essere prese in considerazione la prova di immunoassorbimento enzimatico competitivo (cELISA) e la prova di immunoassorbimento enzimatico indiretto (iELISA) per la rilevazione della presenza degli anticorpi contro l’infezione da Brucella suis. Pertanto, accanto alla prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) è opportuno includere nell’allegato B della direttiva 90/429/CEE anche i test precitati. |
(9) |
Inoltre, è necessario rivedere il protocollo di cui al capitolo I dell’allegato B della direttiva 90/429/CEE per confermare o eliminare il sospetto della presenza di brucellosi all’ammissione degli animali nei centri di raccolta dello sperma, e specificare nel capitolo II del medesimo allegato che il ripristino della situazione sanitaria di un centro di raccolta dello sperma deve avvenire sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro interessato. |
(10) |
È inoltre necessario conformare il modello di certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma di animali della specie suina che figura nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE alle modifiche apportate agli allegati B e C. È inoltre opportuno che la presentazione grafica del certificato sanitario rispetti l’impaginazione standardizzata dei certificati veterinari di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (4). |
(11) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE. |
(12) |
Per evitare turbative degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità dell’allegato D della direttiva 90/429/CEE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2012, conforme al modello figurante nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(2) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.
(3) EFSA Journal (2009) 1144, 1-112, (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1144.pdf).
(4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
ALLEGATO
ALLEGATO B
CAPITOLO I
Condizioni per l’ammissione di animali domestici della specie suina nei centri di raccolta dello sperma
1. |
Tutti gli animali domestici della specie suina (di seguito “animali”) ammessi nei centri di raccolta dello sperma, prima dell’ammissione devono:
|
2. |
Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto. |
3. |
Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l’esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro di raccolta dello sperma devono essere registrati. |
4. |
Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell’ammissione. |
5. |
Fermo restando il punto 6, tutti gli animali devono provenire direttamente da un luogo di quarantena che il giorno della spedizione risponda alle seguenti condizioni:
|
6. |
A condizione che le condizioni di cui al punto 5 risultino rispettate e che durante i 12 mesi precedenti la data del trasferimento siano stati eseguiti gli esami di routine obbligatori di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti direttamente da un centro di raccolta dello sperma a un altro di stato sanitario equivalente senza l’obbligo della quarantena o delle prove. Tali animali non devono venire a contatto diretto o indiretto con artiodattili di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato pulito e disinfettato prima dell’uso. |
7. |
Ai fini dell’applicazione del punto 6 e in caso di scambi commerciali tra gli Stati membri, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali della specie suina destinati alla riproduzione, conforme al modello 2 dell’allegato F della direttiva 64/432/CEE, con una delle seguenti garanzie supplementari, corrispondente al loro stato, certificata dall’aggiunta alla sezione C del certificato della seguente dicitura:
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CAPITOLO II
Esami di routine obbligatori per gli animali di un centro di raccolta dello sperma
1. |
Gli esami di routine obbligatori devono essere eseguiti secondo le seguenti modalità:
|
2. |
Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto. |
3. |
Se uno degli esami di cui al punto 1.1 risulta positivo, gli animali devono essere isolati e lo sperma da essi prelevato successivamente alla data dell’ultimo test negativo non può essere immesso in commercio nell’Unione. Lo sperma prelevato da ciascun animale del centro successivamente alla data dell’ultimo test negativo eseguito su di esso deve essere immagazzinato separatamente e non può essere immesso in commercio nell’Unione fintantoché non sia ripristinata la situazione sanitaria di tale centro sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro interessato. |
ALLEGATO C
Condizioni relative allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all’interno dell’Unione
1. |
Lo sperma deve provenire da animali che:
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2. |
Occorre aggiungere nello sperma dopo la diluizione definitiva oppure nel diluente una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire. In caso di congelamento, gli antibiotici vanno aggiunti prima che lo sperma venga congelato. |
2.1. |
La combinazione di antibiotici di cui al punto 2 deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:
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2.2. |
Subito dopo l’aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti. |
3. |
Lo sperma destinato agli scambi all’interno dell’Unione deve:
|
4. |
Gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma in cui sono ammessi animali vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al primo capoverso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di applicarle. |
ALLEGATO D
Modello di certificato sanitario per gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina all’interno dell’Unione