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Document 32012D0315

    Decisione 2012/315/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    GU L 160 del 21.6.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/315/oj

    Related international agreement

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/1


    DECISIONE 2012/315/PESC DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2011

    relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

    (2)

    A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo»).

    (3)

    È opportuno approvare l'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. KOROLEC


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    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/1


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    L'UNIONE EUROPEA (UE)

    da una parte, e

    LA NUOVA ZELANDA

    dall'altra,

    in prosieguo denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

    (1)

    L'Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

    (2)

    L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Nuova Zelanda può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Nuova Zelanda.

    (3)

    Le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni UE di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

    (4)

    Tale accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Nuova Zelanda di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi.

    (5)

    Tale accordo dovrebbe riguardare unicamente le operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi che è già stata in corso,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Decisioni relative alla partecipazione

    1.   A seguito della decisione dell'Unione europea di invitare la Nuova Zelanda a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e una volta che la Nuova Zelanda ha deciso di partecipare, la Nuova Zelanda informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

    2.   L'Unione europea fornisce prima possibile alla Nuova Zelanda una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione al fine di assistere la Nuova Zelanda nella formulazione della sua offerta.

    3.   La valutazione dell'Unione europea del contributo della Nuova Zelanda è condotta in consultazione con la Nuova Zelanda.

    4.   L'Unione europea comunica alla Nuova Zelanda per iscritto e tempestivamente il risultato di tale valutazione per assicurare la partecipazione della Nuova Zelanda conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 2

    Quadro

    1.   La Nuova Zelanda si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà l'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione delle crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e delle modalità di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   La partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

    3.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della Nuova Zelanda di ritirare la propria partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi se non concorda con una decisione di cui al paragrafo in questione.

    Articolo 3

    Status del personale e delle forze

    1.   Lo status del personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Nuova Zelanda è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

    2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato secondo modalità stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Nuova Zelanda.

    3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, e salvi gli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, nei casi in cui le forze della Nuova Zelanda operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE quest'ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.

    4.   La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

    5.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto) per i danni, la perdita o la distruzione di beni a esse appartenenti o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso dei membri del personale dell'una o dell'altra parte, causati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

    6.   La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Nuova Zelanda e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

    7.   L'Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

    Articolo 4

    Informazioni classificate

    1.   La Nuova Zelanda adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

    2.   Qualora l'UE riceva informazioni classificate dalla Nuova Zelanda, dette informazioni sono oggetto di protezione proporzionata alla loro classifica e corrispondente alle norme stabilite nella normativa relativa alle informazioni classificate UE.

    3.   Qualora l'UE e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    SEZIONE II

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

    Articolo 5

    Personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

    1.   La Nuova Zelanda garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

    a)

    alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

    b)

    al piano operativo;

    c)

    alle misure di attuazione.

    2.   La Nuova Zelanda informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi («capomissione») e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    3   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalle competenti autorità neozelandesi e dichiarato clinicamente idoneo al servizio da una competente autorità della Nuova Zelanda. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale dichiarazione.

    Articolo 6

    Catena di comando

    1.   Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda esercita le proprie funzioni e osserva una condotta che tiene in considerazione unicamente gli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'Unione europea.

    4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

    5.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

    6.   La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    7.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

    8.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

    9.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Nuova Zelanda se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

    Articolo 7

    Aspetti finanziari

    1.   La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione ad eccezione dei costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione. Tale disposizione non pregiudica l'articolo 8.

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Nuova Zelanda e a eventuali indennizzi a suo carico sono regolate secondo le condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o da altri accordi applicabili.

    Articolo 8

    Contributo al bilancio operativo

    1.   La Nuova Zelanda contribuisce al finanziamento del bilancio dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

    a)

    la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Nuova Zelanda e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o

    b)

    la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Nuova Zelanda che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Nuova Zelanda non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

    4.   Nonostante il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio la Nuova Zelanda dai contributi finanziari per un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

    a)

    l'Unione europea decide che la partecipazione della Nuova Zelanda all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o

    b)

    la Nuova Zelanda ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.

    5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Nuova Zelanda sul pagamento dei contributi della Nuova Zelanda al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo di cui si tratta;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

    c)

    la procedura di revisione contabile.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

    Articolo 9

    Partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi

    1.   La Nuova Zelanda garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

    a)

    alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

    b)

    al piano operativo; e

    c)

    alle misure di attuazione.

    2.   La Nuova Zelanda informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

    Articolo 10

    Catena di comando

    1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    2.   Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda esercita le proprie funzioni e osserva una condotta che tiene in considerazione unicamente gli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    3.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.

    4.   La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

    5.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Nuova Zelanda, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Nuova Zelanda.

    6.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Nuova Zelanda.

    Articolo 11

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo la Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio (2), relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena).

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Nuova Zelanda e ad eventuali indennizzi a suo carico sono regolate secondo le condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o ad altri accordi applicabili.

    Articolo 12

    Contributi ai costi comuni

    1.   La Nuova Zelanda contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Nuova Zelanda dei costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

    a)

    la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Nuova Zelanda e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o

    b)

    la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Nuova Zelanda che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Nuova Zelanda fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Negli altri casi, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Nuova Zelanda e il totale del personale partecipante all'operazione.

    3.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Nuova Zelanda dai contributi finanziari per i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

    a)

    l’Unione Europea decide che la partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; o

    b)

    la Nuova Zelanda ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.

    4.   È concluso un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e le autorità amministrative competenti della Nuova Zelanda. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo di cui si tratta;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

    c)

    la procedura di revisione contabile.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione dell'accordo

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 e dell'articolo 8, paragrafo 5, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Nuova Zelanda.

    Articolo 14

    Inadempienza

    Qualora una delle parti non adempia agli obblighi a essa incombenti a norma del presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

    Articolo 15

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.

    3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

    4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra parte.

    Fatto a Bruxelles, addì diciotto aprile duemiladodici.

    Per l’Unione europea

    Per la Nuova Zelanda


    (1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

    (2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.


    DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

    Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Nuova Zelanda cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per lesioni o decesso di membri del loro personale, ovvero per danni o perdita di beni a essi appartenenti e utilizzati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale della Nuova Zelanda nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

    risultino dall'uso di beni appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Nuova Zelanda che utilizza detti beni.


    DICHIARAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA

    Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi la Nuova Zelanda cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell'UE che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per lesioni o decesso di membri del suo personale, ovvero per danni o perdita di beni a essa appartenenti utilizzati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    a)

    siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

    b)

    risultino dall'uso di beni appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi che utilizza detti beni.

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