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Document 32011R0388
Commission Implementing Regulation (EU) No 388/2011 of 19 April 2011 concerning the authorisation of maduramicin ammonium alpha as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999 Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011 , relativo all’autorizzazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011 , relativo all’autorizzazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 104 del 20.4.2011, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013
20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 388/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2011
relativo all’autorizzazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento del’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE (2) del Consiglio. |
(2) |
Conformemente alla direttiva 70/524/CEE, il maduramicina ammonio alfa, numero CAS 84878-61-5, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 (3) della Commissione e ai tacchini dal regolamento (CE) n. 2380/2001 (4) della Commissione. Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 9 dicembre 2010 (5), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il maduramicina ammonio alfa non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nei polli da ingrasso. L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del maduramicina ammonio alfa dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative al maduramicina ammonio alfa contenute nel regolamento (CE) n. 2430/1999. |
(7) |
Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 è soppressa la voce corrispondente al numero di registrazione dell’additivo E 770, concernente il maduramicina ammonio alfa.
Articolo 3
Le premiscele e i mangimi composti contenenti maduramicina ammonio alfa, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.
(4) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18.
(5) EFSA Journal 2011; 9(1):1952.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
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Coccidiostatici e istomonostatici |
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5 1 770 |
Alpharma (Belgium) BVBA |
Maduramicina ammonio alpha 10 g/kg (Cygro 10G) |
|
Polli da ingrasso |
— |
5 |
6 |
|
10 maggio 2021 |
150μg di maduramicina ammonio/kg di fegato, cute e grasso freschi; 100 μg di maduramicina ammonio/kg di reni freschi; 30μg di maduramicina ammonio/kg di tessuto muscolare fresco. |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives