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Document 32011R0120

Regolamento (UE) n. 120/2011 della Commissione, dell’ 11 febbraio 2011 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011

GU L 38 del 12.2.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/120/oj

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (UE) N. 120/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2011

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell’Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2011, dal regolamento (UE) n. 122/2011 della Commissione (2).

(4)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6)

Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2011, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di riferimento (EUR/t)

Pesce eviscerato con testa (1)

Pesce intero (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

118

4b

F017

118

4c

F018

247

5

F015

219

6

F019

110

7a

F025

110

7b

F026

99

8

F027

82

Scorfani

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

1

 

F067

982

2

F068

982

3

F069

824

Merluzzi della specie

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 134

F321

1 098

2

F318

1 800


2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzi di riferimento

(EUR/t)

1.   

Scorfani

 

 

Interi:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

969

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filetti:

 

F412

con lische (standard)

1 952

F413

senza lische

2 094

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 239

2.   

Merluzzi

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 095

ex 0304 29 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 451

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 663

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 499

F420

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 972

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 990

ex 0304 99 33

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 448

3.   

Merluzzi carbonari

ex 0304 29 31

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 564

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 688

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 663

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 840

ex 0304 99 41

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

966

4.   

Eglefino

ex 0304 29 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 241

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 580

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 737

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 901

5.   

Merluzzo dell’Alaska

 

 

Filetti:

 

ex 0304 29 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 170

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 311

6.   

Aringa

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

464


(1)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


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