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Document 32010R0738
Commission Regulation (EU) No 738/2010 of 16 August 2010 laying down detailed rules on payments to German producer organisations in the hops sector
Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010 , recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo
Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010 , recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo
GU L 216 del 17.8.2010, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 738/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2010
recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 102 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (2), prevede un pagamento annuale alle organizzazioni di produttori tedesche riconosciute del settore del luppolo. Gli importi percepiti dalle organizzazioni di produttori devono essere utilizzati per finanziare le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
Per garantire una corretta gestione dei pagamenti, è opportuno che la Germania adotti regole concernenti la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni di produttori, anche per quanto riguarda i termini, e si assicuri che tutte le domande contengano le informazioni necessarie per consentire all’autorità tedesca competente di verificare se le organizzazioni di produttori hanno diritto di beneficiare dei pagamenti. |
(3) |
Per garantire che i pagamenti siano effettuati in modo equo, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori devono essere calcolati proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei loro membri. |
(4) |
Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie, i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore tedesco competente devono essere impegnati entro un periodo di tempo ragionevole. |
(5) |
Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea, nessun pagamento deve essere effettuato prima che siano stati eseguiti controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità. Tali misure di controllo devono comprendere verifiche amministrative integrate da controlli in loco. Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti. |
(6) |
L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ha integrato nel regime di pagamento unico, a decorrere dal 1o gennaio 2010, i pagamenti parzialmente accoppiati del settore del luppolo. Per garantire la continuità dei pagamenti, il primo pagamento dell’aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2011. |
(7) |
Per facilitare l’esecuzione del primo pagamento, è opportuno consentire all’autorità competente tedesca di procedere, nell’anno precedente il pagamento, all’identificazione dei potenziali beneficiari e delle superfici coltivate a luppolo potenzialmente ammissibili. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo in Germania di cui al suddetto articolo.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano ogni anno una domanda all’autorità tedesca competente, entro una data fissata dalla Germania, che non deve essere successiva al 30 settembre.
2. Nel fissare la data di cui al paragrafo 1, la Germania tiene conto del tempo necessario per garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria del pagamento, anche per quanto riguarda l’obbligo di svolgere controlli efficaci.
3. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) |
l’identità e la prova del riconoscimento dell’organizzazione di produttori; |
b) |
il totale delle superfici ammissibili di cui all’articolo 3; |
c) |
gli elementi atti a identificare i membri dell’organizzazione di produttori e le superfici ammissibili da essi coltivate; |
d) |
le misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
Articolo 3
Diritto all’aiuto
1. Gli importi versati alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo sono impegnati per finanziare misure volte a conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. L’importo da versare a ciascuna organizzazione di produttori è calcolato proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei suoi membri secondo quanto specificato ai paragrafi da 3 a 6.
3. Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate a luppolo in Germania che, al momento della presentazione della domanda di cui all’articolo 2, sono interamente piantate e sono state sottoposte a normali operazioni colturali secondo le norme locali.
4. Le superfici di cui al paragrafo 2 sono piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice.
5. Le superfici di cui al paragrafo 2 comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via.
6. Le superfici di cui al paragrafo 2 non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.
Articolo 4
Pagamento dell’aiuto
1. Per ogni domanda presentata in conformità del presente regolamento e della legislazione tedesca, la Germania versa l’aiuto ai beneficiari tra il 16 ottobre dell’anno di presentazione della domanda e, al più tardi, il 31 gennaio dell’anno successivo, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli obbligatori previsti all’articolo 5.
2. Qualsiasi importo versato dall’autorità tedesca competente che non sia stato impegnato da un’organizzazione di produttori entro tre anni dalla data del pagamento è rimborsato all’organismo pagatore e detratto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
1. Prima di concedere il pagamento, l’autorità nazionale competente esegue controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco su un campione significativo di domande.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto sono esaustivi e comprendono:
a) |
controlli incrociati delle superfici ammissibili oggetto della domanda, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009; |
b) |
una verifica del contributo delle misure attuate al conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
3. I controlli in loco sono realizzati presso ciascuna organizzazione di produttori e vertono almeno sul 5 % dell’aiuto da distribuire. Tali controlli sono volti in particolare a verificare:
a) |
il rispetto dei criteri di riconoscimento da parte dell’organizzazione di produttori; |
b) |
l’ammissibilità delle superfici coltivate a luppolo oggetto della domanda; |
c) |
un campione rappresentativo delle misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
4. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo in loco.
5. In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Germania si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.
6. In caso di pagamento indebito, si applica per quanto di ragione l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (4).
7. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento indebito a seguito di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, rimborsa un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale aveva effettivamente diritto. Tali importi sono versati al bilancio dell’UE.
8. L’autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco. La relazione fornisce una descrizione accurata dei vari elementi ed aspetti controllati ed è sufficientemente particolareggiata da consentire un esame dell’attività di controllo realizzata e dei risultati conseguiti.
9. L’autorità tedesca competente che esegue i pagamenti trasmette alla Commissione una relazione annuale sull’utilizzo che le organizzazioni di produttori hanno fatto degli importi percepiti, compresa una descrizione delle misure finanziate mediante i pagamenti. La relazione precisa il numero dei controlli in loco effettuati e le relative risultanze ed è trasmessa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Le domande relative al primo pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 15 gennaio 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro il 30 aprile 2011. Le domande relative al secondo pagamento di cui all’articolo 102 bis del suddetto regolamento sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 30 settembre 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro e non oltre il 31 gennaio 2012.
2. Anteriormente al primo pagamento di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente identifica le organizzazioni di produttori ammissibili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verifica in via provvisoria il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e stabilisce in via provvisoria gli importi e le superfici ammissibili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente detto pagamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(4) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.