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Document 32010R0680

Regolamento (UE) n. 680/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

GU L 198 del 30.7.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/680/oj

30.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/5


REGOLAMENTO (UE) N. 680/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

1 215 526

78.0020

1o giugno-30 settembre

966 429

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

11 879

78.0075

1o novembre-30 aprile

18 611

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

8 866

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

355 386

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

96 377

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

329 903

78.0160

1o gennaio-31 maggio

92 638

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

146 510

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

1 262 435

78.0180

1o settembre-31 dicembre

95 357

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

280 764

78.0235

1o luglio-31 dicembre

83 435

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

49 314

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

90 511

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

6 867

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

57 764»


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