This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0173
Commission Regulation (EU) No 173/2010 of 25 February 2010 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 51 del 2.3.2010, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 173/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
(2) |
La decisione 2010/92/PESC del Consiglio (2), modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.
Per la Commissione,
a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1) |
Le voci seguenti sono depennate dalla parte «I. Persone fisiche»:
|
2) |
Le voci seguenti sono depennate dalla parte «II. Persone giuridiche, entità o organismi»:
|