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Document 32010D0435

    2010/435/UE: Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010 , che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 5420] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 209 del 10.8.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/435/oj

    10.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/18


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2010

    che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica

    [notificata con il numero C(2010) 5420]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/435/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori per quanto concerne questa malattia.

    (2)

    Tali misure preventive comprendono l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnosi sia effettuata solo nei laboratori autorizzati elencati nella parte A e la manipolazione di vaccini o di antigeni inattivati per la produzione di vaccini e la ricerca attinente siano effettuate solo negli stabilimenti e nei laboratori autorizzati elencati nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (3)

    La Bulgaria ha ufficialmente informato la Commissione che in seguito ai controlli eseguiti in conformità all’articolo 66 della direttiva 2003/85/CE, il suo laboratorio nazionale di riferimento non risulta più conforme alle norme di biosicurezza stabilite dall’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.

    (4)

    I Paesi Bassi hanno informato ufficialmente la Commissione di alcuni cambiamenti relativi al nome di un laboratorio situato nei Paesi Bassi, menzionato nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (5)

    Per motivi di sicurezza è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori contenuto nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (6)

    È quindi necessario sopprimere la voce relativa alla Bulgaria nell’elenco dei laboratori figurante alla parte A e sostituire la voce relativa ai Paesi Bassi nell’elenco dei laboratori figurante nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è così modificato:

    1)

    nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è soppressa;

    2)

    nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

    «NL

    Paesi Bassi

    Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


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