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Document 32010D0266

    2010/266/: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010 , che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’importazione di cavalli registrati da determinate parti della Cina e che adegua talune denominazioni di paesi terzi [notificata con il numero C(2010) 2635] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 117 del 11.5.2010, p. 85–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/266/oj

    11.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 117/85


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2010

    che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’importazione di cavalli registrati da determinate parti della Cina e che adegua talune denominazioni di paesi terzi

    [notificata con il numero C(2010) 2635]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/266/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 15, lettera a), l’articolo 16, paragrafo 2 e l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (2), classifica i paesi terzi dai quali è autorizzata l’ammissione temporanea nell’Unione di cavalli registrati in gruppi sanitari di paesi ai fini dell’applicazione di specifiche prescrizioni in materia di polizia sanitaria e certificazione.

    (2)

    La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (3) classifica i paesi terzi dai quali è autorizzata la reintroduzione di detti cavalli nell’Unione in gruppi sanitari ai fini dell’applicazione di specifiche prescrizioni di polizia sanitaria e fornisce modelli di certificati sanitari da utilizzare per i cavalli registrati che hanno partecipato a manifestazioni equestri.

    (3)

    La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (4), classifica i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione dei suddetti cavalli in gruppi sanitari di paesi ai fini dell’applicazione di specifiche prescrizioni in materia di polizia sanitaria e certificazione.

    (4)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (5), reca un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano, tra l’altro, l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo l’esportazione temporanea per corse, competizioni e manifestazioni culturali e l’importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Anche tale elenco, contenuto nell’allegato I della suddetta decisione, classifica i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari specifici.

    (5)

    Le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE tengono conto della regionalizzazione come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione (6). La decisione 92/160/CEE è stata abrogata dalla decisione 2004/211/CE. Di conseguenza è opportuno modificare l’allegato I delle tre suddette decisioni tenendo conto della regionalizzazione, come disposto dalla decisione 2004/211/CE, nonché i gruppi sanitari indicati in tale decisione.

    (6)

    Per poter ospitare le manifestazioni equestri della sedicesima edizione degli Asian Games, le autorità competenti della Cina hanno chiesto che venga riconosciuta una zona indenne dalle malattie equine, che è stata istituita nel distretto amministrativo della città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina. Nel gennaio 2010 la Commissione ha effettuato un’ispezione veterinaria in Cina, compresa la zona indenne dalle malattie degli equini, che consiste in una zona centrale, inserita in una zona di sorveglianza circondata da una zona di protezione, collegata ad un aeroporto e ad un porto da tratti autostradali sicuri.

    (7)

    Le autorità cinesi hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di denuncia delle malattie di cui all’allegato A della direttiva 90/426/CEE nel loro paese e l’impegno a rispettare integralmente l’articolo 12, paragrafo 2, lettera f), per quanto concerne la denuncia immediata della malattia alla Commissione e agli Stati membri.

    (8)

    Per garantire la tutela sostenibile della situazione sanitaria della popolazione equina all’interno della zona indenne dalle malattie degli equini, le autorità cinesi si sono impegnate ad istituire una zona di quarantena all’interno della zona di protezione al fine di controllare l’ingresso di equidi provenienti da aziende di altre parti della Cina o da paesi non compresi nell’elenco dell’allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l’ingresso gli animali vengono sottoposti a test sanitari che soddisfano le condizioni dell’Unione per le importazioni.

    (9)

    Prima della zona di quarantena che precede l’ingresso, i movimenti degli equidi sono controllati al fine di accertare che possa essere certificato il rispetto delle norme di cui all’articolo 4 della direttiva 90/426/CEE per le aziende situate all’esterno della zona indenne dalle malattie degli equini nelle quali gli animali sono stati tenuti nei 180 giorni precedenti la spedizione verso l’Unione europea.

    (10)

    Tenuto conto dei risultati positivi della suddetta ispezione, nonché delle informazioni e delle garanzie fornite dalla Cina, è opportuno includere la Cina nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE, ma allo stesso tempo regionalizzare la Cina per determinate malattie degli equini e autorizzare esclusivamente l’introduzione di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini di Guangzhou, provincia di Guandong.

    (11)

    Da un punto di vista epidemiologico, la zona indenne dalle malattie degli equini di Guanzhou, provincia di Guandong, Cina, va classificata nel gruppo sanitario C dell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto allegato.

    (12)

    È quindi necessario modificare la decisione 92/260/CEE al fine di includere tale parte della Cina nell’elenco dei paesi di cui all’allegato I della stessa decisione e adeguare il titolo e taluni requisiti relativi alle prove del certificato sanitario C dell’allegato II della decisione.

    (13)

    Per la reintroduzione dei cavalli registrati è necessario aggiornare l’articolo 1 al fine di includere tale parte della Cina nell’elenco di paesi di cui all’allegato I, adeguare il titolo del certificato sanitario di cui all’allegato II e sostituire il modello di certificato sanitario di cui all’allegato VII della decisione 93/195/CEE.

    (14)

    È inoltre necessario modificare la decisione 93/197/CEE al fine di includere tale parte della Cina nell’elenco dei paesi di cui all’allegato I e adeguare il titolo e taluni requisiti relativi alle prove del certificato sanitario C dell’allegato II della stessa decisione.

    (15)

    Nello stesso tempo determinate denominazioni di paesi terzi di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE vengono adeguate alle denominazioni corrispondenti dell’elenco di paesi terzi istituito dalla decisione 2004/211/CE.

    (16)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della decisione 92/260/CEE

    La decisione 92/260/CEE è così modificata:

    1)

    l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione;

    2)

    nel titolo dei certificati sanitari da A a F dell’allegato II, le parole che seguono «CERTIFICATO SANITARIO» sono sostituite dalle seguenti:

    «per l’ammissione temporanea nell’Unione europea di cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni in conformità della decisione 2004/211/CE»;

    3)

    il punto 1) della sezione III del certificato sanitario C dell’allegato II è sostituito dal seguente:

    «l)

    Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 10 giorni dall’esportazione in data … (4) (5);».

    Articolo 2

    Modifiche della decisione 93/195/CEE

    La decisione 93/195/CEE è così modificata:

    1)

    il settimo trattino dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «—

    hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all’Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione in conformità dell’articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell’allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VII della presente decisione,»;

    2)

    il titolo del certificato sanitario di cui all’allegato II è sostituito dal seguente:

    3)

    gli allegati I e VII sono sostituiti conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Modifiche della decisione 93/197/CEE

    La decisione 93/197/CEE è così modificata:

    1)

    l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato III della presente decisione;

    2)

    nel titolo dei certificati sanitari da A a F dell’allegato II, le parole che seguono «CERTIFICATO SANITARIO» sono sostituite dalle seguenti:

    «per le importazioni nell’Unione europea di equidi registrati e equidi da riproduzione e da produzione in conformità della decisione 2004/211/CE»;

    3)

    la lettera m), della sezione III del certificato sanitario C dell’allegato II è sostituita dalla seguente:

    «m)

    Se il cavallo proviene dalla Cina (1) (3) o dalla Thailandia (3), è stato sottoposto ad una prova di fissazione del complemento per la morva e per la durina, con esito negativo (titolo 1/10), eseguita su campione ematico prelevato entro 21 giorni dall’esportazione in data … (4);».

    Articolo 4

    Modifiche della decisione 2004/211/CE

    L’allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

    (3)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

    (5)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Gruppo sanitario A  (1)

    Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

    Gruppo sanitario B  (1)

    Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (3) (RU), Ucraina (UA)

    Gruppo sanitario C  (1)

    Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)

    Gruppo sanitario D  (1)

    Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3) (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3) (MX), Perù (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

    Gruppo sanitario E  (1)

    Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (3) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)

    Gruppo sanitario F  (1)

    Sudafrica (3) (ZA)


    (1)  Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE. I paesi terzi, territori o parti di essi classificati in tale gruppo sanitario utilizzano il certificato sanitario recante la stessa lettera, di cui all’allegato II della decisione.

    (2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

    (3)  Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.


    ALLEGATO II

    Gli allegati I e VII della decisione 93/195/CEE sono modificati come segue:

    1)

    l’allegato I è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Gruppo sanitario A  (1)

    Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

    Gruppo sanitario B  (1)

    Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (3) (RU), Ucraina (UA)

    Gruppo sanitario C  (1)

    Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)

    Gruppo sanitario D  (1)

    Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3) (BR), Cile (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3) (MX), Perù (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

    Gruppo sanitario E  (1)

    Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (3) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)

    2)

    l’allegato VII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VII

    Image

    Image

    Image


    (1)  Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

    (3)  Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO I

    Gruppo sanitario A  (1)

    Isole Falkland (FK), Groenlandia (GL), Islanda (IS), Svizzera (CH)

    Gruppo sanitario B  (1)

    Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Kirghizistan (2)  (3) (KG), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (2) (RU), Ucraina (UA)

    Gruppo sanitario C  (1)

    Canada (CA), Cina (2)  (3) (CN), Hong Kong (3) (HK), Giappone (3) (JP), Repubblica di Corea (3) (KR), Macao (MO) (3) Malaysia (penisola) (3) (MY), Singapore (3) (SG), Thailandia (3) (TH), Stati Uniti d’America (US)

    Gruppo sanitario D  (1)

    Argentina (AR), Barbados (3) (BB), Bermuda (3) (BM), Bolivia (3) (BO), Brasile (2) (BR), Cile (CL), Cuba (3) (CU), Giamaica (3) (JM), Messico (2) (MX), Perù (2)  (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

    Gruppo sanitario E  (1)

    Emirati arabi uniti (3) (AE), Bahrein (3) (BH), Algeria (DZ), Egitto (2)  (3) (EG), Israele (IL), Giordania (3) (JO), Kuwait (3) (KW), Libano (3) (LB), Marocco (MA), Maurizio (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudita (2)  (3) (SA), Siria (3) (SY), Tunisia (TN), Turchia (2)  (3) (TR)

    Gruppo sanitario F  (1)

    Sudafrica (2)  (3) (ZA)

    Gruppo sanitario G  (1)

    Saint Pierre e Miquelon (PM)


    (1)  Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    I paesi terzi, territori o parti di essi classificati in tale gruppo sanitario utilizzano il certificato sanitario recante la stessa lettera, di cui all’allegato II della decisione.

    (2)  Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (3)  Solo cavalli registrati.

    (4)  Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»


    ALLEGATO IV

    L’allegato I della decisione 2004/211/CEE è così modificato:

    1)

    dopo la voce relativa al Cile (CL) è inserita la riga seguente:

    «CN

    Cina

    CN-0

    L’intero paese

     

     

    CN-1

    Zona indenne dalle malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guanzhou, provincia di Guandong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l’aeroporto a Guanzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)

    C

    X

    X

    X

    —»

     

    2)

    si aggiunge la seguente casella 3:

    «Casella n. 3:

    CN

    Cina

    CN-1

    Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:

    zona centrale

    :

    sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque Km, controllata dal posto di controllo stradale dell’autostrada 105;

    zona di sorveglianza

    :

    tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un’area di 2 009 km2;

    zona di protezione

    :

    confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:

    distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua,

    distretto di Huadu della città di Guanzhou,

    città di Zengcheng,

    divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan,

    contea di Fogang,

    contea di Xinfeng,

    contea di Longmen;

    tratto autostradale sicuro

    :

    dal sito equestre nella zona centrale all’aeroporto internazionale di Baiyun, Guangzhou, attraverso l’autostrada 105, autostrada Jiebei, superstrada per l’aeroporto, compresa la zona di esclusione equina di un Km che circonda l’aeroporto internazionale di Baiyun nella città di Guangzhou;

    dal sito equestre nella zona centrale fino al porto di Huanggang, Shenzhen, al confine Cina-Hong Kong, attraverso l’autostrada 105, autostrada Jiebei, circonvallazione nord n. 2 della superstrada e autostrada Guang-Shen, con la zona di esclusione equina su entrambi i lati dell’autostrada per almeno un Km di larghezza;

    zona di quarantena pre-ingresso

    :

    la zona di quarantena all’interno della zona di protezione, destinata dall’autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all’ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.»


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