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Document 32010D0066
2010/66/: Commission Decision of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes (notified under document C(2010) 626) (Text with EEA relevance)
2010/66/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010 , recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2010) 626] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/66/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010 , recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2010) 626] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 35 del 6.2.2010, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2010
recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
[notificata con il numero C(2010) 626]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/66/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III. Detti programmi devono riguardare almeno alcune sottopopolazioni di bovini appartenenti a determinati gruppi di età. |
(2) |
Il citato regolamento stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di sorveglianza relativi agli Stati membri in grado di dimostrare — in base ad alcuni criteri — che la situazione epidemiologica nel loro territorio è migliorata. |
(3) |
La decisione 2009/719/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il loro programma annuale di controllo. Essa dispone altresì che i programmi si applichino almeno a tutti gli animali appartenenti a determinate sottopopolazioni di bovini di età superiore a 48 mesi. |
(4) |
Il 2 ottobre 2008 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE. |
(5) |
Dal 29 giugno 2009 al 3 luglio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione a Cipro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(6) |
I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione a Cipro delle disposizioni sulle misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi bovine (BSE) di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Sono stati inoltre verificati tutti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici enunciati nell'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, dello stesso regolamento ed è risultato che Cipro li soddisfa. |
(7) |
Viste tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata da Cipro per la revisione del suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare Cipro a rivedere il suo programma annuale di controllo in modo che 48 mesi sia il nuovo limite di età per i test della BSE in tale Stato membro. |
(8) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2009/719/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco degli Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
— |
Belgio |
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Danimarca |
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Germania |
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Irlanda |
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Grecia |
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Spagna |
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Francia |
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Italia |
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Cipro |
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Lussemburgo |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Portogallo |
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Slovenia |
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Finlandia |
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Svezia |
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Regno Unito». |