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Document 32010D0066

2010/66/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010 , recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2010) 626] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 35 del 6.2.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/66(1)/oj

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2010) 626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/66/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III. Detti programmi devono riguardare almeno alcune sottopopolazioni di bovini appartenenti a determinati gruppi di età.

(2)

Il citato regolamento stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di sorveglianza relativi agli Stati membri in grado di dimostrare — in base ad alcuni criteri — che la situazione epidemiologica nel loro territorio è migliorata.

(3)

La decisione 2009/719/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il loro programma annuale di controllo. Essa dispone altresì che i programmi si applichino almeno a tutti gli animali appartenenti a determinate sottopopolazioni di bovini di età superiore a 48 mesi.

(4)

Il 2 ottobre 2008 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(5)

Dal 29 giugno 2009 al 3 luglio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione a Cipro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(6)

I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione a Cipro delle disposizioni sulle misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi bovine (BSE) di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Sono stati inoltre verificati tutti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici enunciati nell'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, dello stesso regolamento ed è risultato che Cipro li soddisfa.

(7)

Viste tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata da Cipro per la revisione del suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare Cipro a rivedere il suo programma annuale di controllo in modo che 48 mesi sia il nuovo limite di età per i test della BSE in tale Stato membro.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2009/719/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

Belgio

Danimarca

Germania

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cipro

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Portogallo

Slovenia

Finlandia

Svezia

Regno Unito».


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