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Document 32009R0899

Regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 29.9.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/899/oj

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/11


REGOLAMENTO (CE) N. 899/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è stato autorizzato come additivo negli alimenti per animali dal regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2) per il titolare dell'autorizzazione Sorbial SAS.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sorbial SAS ha inviato una domanda di modifica della denominazione del titolare dell'autorizzazione da Sorbial SAS a Danisco France SAS in relazione al regolamento (CE) n. 1290/2008.

(3)

Il richiedente dichiara che Sorbial SAS ha assunto la ragione sociale Danisco France SAS con effetto dal 18 maggio 2009. Danisco France SAS ora detiene i diritti di immissione in commercio per l'additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.

(4)

La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(5)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di immissione in commercio sotto il nome di Danisco France SAS, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008 la denominazione «Sorbial SAS» è sostituita da «Danisco France SAS».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.


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