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Document 32009R0539

Regolamento (CE) n. 539/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e del regolamento (CE) n. 748/2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991

GU L 160 del 23.6.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/539/oj

23.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/3


REGOLAMENTO (CE) N. 539/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e del regolamento (CE) n. 748/2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), e a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (3), ai rispettivi contingenti sono assegnati numeri d’ordine.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008 ripartisce il contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo tra determinati quantitativi di carni originarie dell’Argentina e da essa provenienti, da un lato, e, dall’altro, carni originarie da altri paesi terzi e da essi provenienti.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 810/2008 ripartisce il contingente ivi previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), tra vari sottoquantitativi corrispondenti a più codici NC e rispondenti a precise definizioni. Tutti questi sottoquantitativi rientrano nello stesso numero d’ordine.

(4)

Per garantire la corretta gestione dei contingenti suddetti è opportuno assegnare numeri d’ordine specifici alle varie suddivisioni del contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, previsto dal regolamento (CE) n. 748/2008 e del contingente tariffario per l’importazione di carni bovine fresche, refrigerate e congelate previsto dal regolamento (CE) n. 810/2008.

(5)

Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

(6)

I contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008 sono aperti ogni anno per il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Per evitare confusioni e possibili turbative degli scambi nel corso di un periodo contingentale di importazione, è necessario che il presente regolamento si applichi solo dall’inizio del prossimo periodo contingentale, ossia a partire dal 1o luglio 2009.

(7)

Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

alla lettera a) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4460.»;

b)

alla lettera b) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4020»;

3)

gli allegati IV, V e VI sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la seconda frase è soppressa;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4450.»;

b)

alla lettera b) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4451.»;

c)

alla lettera c) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4452.»;

d)

alla lettera d) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4453.»;

e)

alla lettera e) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4454.»;

f)

alla lettera f) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002»;

g)

alla lettera g) è aggiunto il seguente comma:

«Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4455.»;

3)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 e 09.4455, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;»

4)

gli allegati IV, V e VI sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantità

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4460

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativo non utilizzato

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4460

 

 

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 748/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 748/2008

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(chilogrammi di peso prodotto)

09.4460

 

 

»

(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(2)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(3)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantità

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 

 

Australia

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australia

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasile

09.4454

 

 

Nuova Zelanda

09.4455

 

 

Paraguay

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativo non utilizzato

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 

 

Australia

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australia

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasile

09.4454

 

 

Nuova Zelanda

09.4455

 

 

Paraguay

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 

 

Australia

09.4450

 

 

Argentina

09.4451

 

 

Australia

09.4452

 

 

Uruguay

09.4453

 

 

Brasile

09.4454

 

 

Nuova Zelanda

09.4455

 

 

Paraguay

»

(1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(2)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(3)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


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