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Document 32009R0441

    Regolamento (CE) n. 441/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 129 del 28.5.2009, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/441/oj

    28.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 441/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) prevede che, se a causa del loro riconoscimento recente, le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

    (2)

    A fini di certezza del diritto, occorre sia chiaro che il valore medio della produzione commercializzata nel periodo di tre anni di cui all’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 deve essere calcolato riferendosi ai periodi, nell’arco di tre anni, durante i quali i produttori producevano effettivamente ortofrutticoli, mentre i periodi durante i quali non venivano prodotti ortofrutticoli devono essere ignorati.

    (3)

    Gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007 danno attuazione all’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sull’aiuto finanziario nazionale per le organizzazioni di produttori in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori del settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, al fine di contribuire a migliorare il grado di organizzazione dei produttori in tali regioni. L’aiuto finanziario nazionale dev’essere direttamente legato alla produzione in queste regioni. Pertanto, occorre chiarire, all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di tale settore sia particolarmente scarso possono beneficiare dell’aiuto finanziario nazionale.

    (4)

    L’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, riguarda le informazioni di cui dev’essere corredata la richiesta di aiuto finanziario nazionale in uno Stato membro. Occorre che gli Stati membri che presentano tale domanda siano tenuti a dimostrare che l’aiuto viene concesso esclusivamente per la produzione originaria della regione in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, specialmente quando le organizzazioni di produttori che operano sul loro territorio esercitano la loro attività in più di una regione.

    (5)

    L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione (3) autorizzava i gruppi di produttori a includere gli aiuti alla trasformazione nel valore della produzione commercializzata. Tale principio dev’essere mantenuto per i gruppi di produttori ai quali è stato concesso un prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (4) finché i regimi di aiuto alla trasformazione siano abbandonati. Occorre che i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possano continuare a includere nelle loro vendite gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 (5), (CE) n. 1622/1999 (6), (CE) n. 1535/2003 (7) e (CE) n. 2111/2003 (8). Occorre che tali gruppi di produttori siano autorizzati a presentare una domanda supplementare affinché gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano calcolati in base al suddetto valore maggiorato della produzione commercializzata nel caso in cui tali aiuti alla trasformazione non siano stati presi in considerazione nelle precedenti domande ordinarie. Occorre stabilire le norme per calcolare gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data con periodi annuali di piani di riconoscimento, iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008.

    (6)

    In seguito alla riforma dell’organizzazione comune del settore ortofrutticolo, dal 1o gennaio 2008 alcune erbe aromatiche sono soggette alle norme applicabili a questo settore. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2008, gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori gli operatori specializzati nella produzione di erbe aromatiche o la cui produzione comprende le erbe aromatiche che figurano nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare: zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 alle organizzazioni di produttori i cui soci hanno iniziato a produrre erbe aromatiche prima del 2008 ha dato luogo a un periodo breve e non estensibile per l’inclusione del valore di tali prodotti nel valore della produzione commercializzata per i programmi operativi per il 2008 e il 2009. Pertanto, è opportuno autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore di tali prodotti nel valore della produzione commercializzata per i programmi operativi messi in atto nel 2008 e 2009.

    (7)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 53, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.»;

    2)

    l’articolo 93 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 93

    Livello di organizzazione dei produttori

    Ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.

    Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.»

    3)

    all’articolo 94, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’articolo 93 del presente regolamento, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.»

    4)

    all’articolo 152 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «11.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, il calcolo del valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le vendite realizzate nel 2007, 2008 e 2009 include gli aiuti ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 (9), (CE) n. 1622/1999 (10), (CE) n. 1535/2003 (11) e (CE) n. 2111/2003 (12).

    Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, con periodi annuali di piani di riconoscimento iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008, l’aiuto annuale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrisponde alla somma del valore delle vendite fatturate nel periodo del 2007 in questione, moltiplicato per il tasso applicabile per il periodo annuale considerato e il valore delle vendite fatturate nel 2008 moltiplicato per il nuovo tasso applicabile per il periodo annuale considerato.

    12.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 possono presentare una domanda separata per gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento per gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti (CE) n. 1621/1999, (CE) n. 1622/1999, (CE) n. 1535/2003 e (CE) n. 2111/2003 per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione nelle domande precedenti.

    13.   In deroga all’articolo 53 del presente regolamento, nel caso in cui le organizzazioni di produttori abbiano commercializzato erbe aromatiche elencate nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vale a dire zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati, nel 2008 e 2009, il valore della produzione commercializzata di tali prodotti per i programmi operativi attuati nel corso di quegli anni corrisponde al valore reale della produzione commercializzata per il periodo di 12 mesi nel corso del quale il programma operativo è stato messo in atto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, punti 2 e 3, si applica ai programmi operativi messi in atto a partire dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5.

    (4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (5)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

    (6)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

    (7)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

    (8)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

    (9)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

    (10)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

    (11)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

    (12)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5


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