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Document 32009D0510

2009/510/CE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 2009 , concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 173 del 3.7.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/510/oj

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3.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/510/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità il 29 aprile 2008, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2008/420/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 65.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 63.


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