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Document 32009D0306
2009/306/EC: Council Decision of 30 March 2009 concerning the extension and amendment of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the United States of America
2009/306/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009 , relativa alla proroga e la modifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
2009/306/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2009 , relativa alla proroga e la modifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
GU L 90 del 2.4.2009, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2009
relativa alla proroga e la modifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
(2009/306/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 98/591/CE (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, di seguito «accordo», entrato in vigore il 14 ottobre 1998. |
(2) |
L’articolo 12, lettera b), dell’accordo prevede, in particolare, che lo stesso possa essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le parti. |
(3) |
Con decisione 2004/756/CE (3), il Consiglio ha rinnovato l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni con effetto dal 14 ottobre 2003. |
(4) |
Gli Stati Uniti d'America hanno informato la Commissione che sarebbero favorevoli alla proroga dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. Una proroga in tempi rapidi sarebbe pertanto nell'interesse di entrambe le parti. |
(5) |
Il contenuto materiale dell’accordo prorogato sarà identico al contenuto materiale dell’accordo valido fino al 13 ottobre 2008, ad eccezione di una modifica di carattere tecnico che consiste principalmente nell'aggiunta di attività di ricerca nel settore della sicurezza e dello spazio all'elenco dei settori di attività in cooperazione, per adattare quest'ultimo alla portata del Settimo programma quadro comunitario di ricerca. |
(6) |
È opportuno prorogare l'accordo a nome della Comunità, |
DECIDE:
Articolo 1
È prorogato, per un periodo supplementare di cinque anni, a nome della Comunità,l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, di seguito «accordo», come modificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
In conformità dell'articolo 12 dell'accordo, il presidente del Consiglio notifica, a nome della Comunità, al governo degli Stati Uniti d'America, l'adempimento da parte della Comunità delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. BENDL
(1) Parere reso il 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.
(3) GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 5.
(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Testo modificato dell'articolo 4 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America
«Articolo 4
Settori di attività in cooperazione
a) |
Le attività di cooperazione possono comprendere i settori seguenti:
|
b) |
Le parti possono modificare il presente elenco su raccomandazione del gruppo consultivo paritetico di cui all'articolo 6, secondo le rispettive procedure vigenti; |
c) |
le parti possono condurre congiuntamente attività in cooperazione con terzi.» |