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Document 32009D0117
2009/117/EC: Council Decision of 7 April 2008 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services
2009/117/CE: Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2009/117/CE: Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 41 del 12.2.2009, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/117(1)/oj
12.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2008
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2009/117/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŽERJAV
(1) La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del Segretariato generale del Consiglio.
12.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/5 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DEL NEPAL,
dall’altra,
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che diversi Stati membri della Comunità europea e il Nepal hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
RICONOSCENDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal devono essere conformi alla legislazione del Nepal e della Comunità europea, in modo da costituire una base giuridica affidabile e solida in grado di garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal,
CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite dal presente accordo,
CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente accordo, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Nepal, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Nepal, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione, autorizzazione e revoca
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dal Nepal, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.
2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte del Nepal, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.
3. Una volta ricevuta tale designazione e le domande di autorizzazioni e di licenze del vettore o dei vettori designati, nelle debite forme e secondo le debite procedure, l’altra parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le opportune autorizzazioni e licenze con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:
|
4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione o le licenze di un vettore aereo designato dall’altra parte qualora:
a) |
nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:
|
b) |
nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:
|
5. Il Nepal esercita i diritti di cui al paragrafo 4, senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti al governo del Nepal, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo del Nepal, si applicano ugualmente con riguardo all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e all’autorizzazione all’esercizio rilasciata a detto vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato del Nepal che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto, situato sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal governo del Nepal in forza di uno degli accordi elencati nell’allegato I, che contenga una disposizione elencata nell’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Compatibilità con le norme sulla concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.
Articolo 7
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo del Nepal che alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventitré gennaio duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nepalese.
За Европейската Общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska Gemenskapen
За правителството на Непал
Por el Gobierno de Nepal
Za vládu Nepálu
For Nepals regering
Für die Regierung von Nepal
Nepali valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση του Νεπάλ
For the Government of Nepal
Pour le gouvernement du Népal
Per il governo del Nepal
Nepālas valdības vārdā
Nepalo vyriausybės vardu
Nepál kormánya részéről
Għall-Gvern tan-Nepal
Voor de Regering van Nepal
W imieniu Rządu Nepalu
Pelo Governo do Nepal
Pentru Guvernul Nepalului
Za vládu Nepálu
Za vlado Nepala
Nepalin hallituksen puolesta
För Nepals regering
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:
|
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 6 DEL PRESENTE ACCORDO
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o licenze:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo); |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo); |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo); |
d) |
la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |