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Document 32008R1190
Commission Regulation (EC) No 1190/2008 of 28 November 2008 amending for the 101st time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 322 del 2.12.2008, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
In data 3 settembre 2008 (2) la Corte di giustizia ha deciso l’annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui esso riguarda Yassin Abdullah Kadi e la Al Barakaat International Foundation. La Corte ha statuito nel contempo che gli effetti del regolamento (CE) n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, siano mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza. Tale lasso di tempo è stato accordato per consentire di porre rimedio alle violazioni constatate. |
(3) |
Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha trasmesso una sintesi che illustra le motivazioni avanzate dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani al sig. Kadi e alla Al Barakaat International Foundation, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni in proposito affinché possano esprimere il loro punto di vista. |
(4) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation. |
(5) |
Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figurano il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation. |
(6) |
Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dal sig. Kadi con lettera datata 10 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento del sig. Kadi nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale persona con la rete Al-Qaeda. |
(7) |
Dopo un attento esame delle osservazioni fatte pervenire dalla Al Barakaat International Foundation con lettera datata 9 novembre 2008, e poiché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche costituisce una misura di prevenzione, la Commissione ritiene giustificato l’inserimento della Al Barakaat International Foundation nel suddetto elenco in ragione dei collegamenti di tale organizzazione con la rete Al-Qaeda. |
(8) |
In considerazione di quanto sopra, occorre modificare l’allegato I aggiungendovi i nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat International Foundation. |
(9) |
Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di misura di prevenzione, e tenuto conto dell’esigenza di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla legittimità del regolamento oggetto dell’annullamento, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 maggio 2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) Sentenza pronunciata nei procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio, Raccolta 2008, pag. I-… (non ancora pubblicata).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
1) |
la voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Barakaat International Foundation. Indirizzo: a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia.»; |
2) |
la voce seguente viene aggiunta all’elenco «Persone fisiche»: «Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]; nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.» |