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Document 32008R0467
Commission Regulation (EC) No 467/2008 of 28 May 2008 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Regolamento (CE) n. 467/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
Regolamento (CE) n. 467/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
GU L 139 del 29.5.2008, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
29.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 467/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova, e che modifica il regolamento (CE) n. 980/2005 e la decisione 2005/924/CE della Commissione (2), stabilisce un contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari. Tale contingente tariffario deve essere gestito in conformità al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (4), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (5). Occorre quindi apportare gli opportuni adeguamenti al regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(3) |
L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, (il TDCA), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio (6), è entrato in vigore il 1o maggio 2004. L'accordo prevede che le parti contraenti aprano su base annua dei contingenti per il formaggio. Nell'ambito dei negoziati relativi ad una liberalizzazione accelerata degli scambi di formaggi tra la Comunità europea e il Sudafrica, è stato deciso che i contingenti di formaggio devono essere gestiti da entrambe le parti secondo la procedura «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli da 308 bis a 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato nel modo seguente.
1) |
L'articolo 5 è così modificato:
|
2) |
All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda di titolo riguarda un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate ma non superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente per il semestre di cui all'articolo 6. Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.» |
3) |
L'articolo 19 è così modificato:
|
4) |
L'articolo 19 bis è così modificato:
|
5) |
All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa. |
6) |
All'articolo 22, la lettera a) è soppressa. |
7) |
L'allegato I è così modificato:
|
8) |
Nell'allegato II è soppressa la parte A. |
9) |
Nell'allegato VII bis è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.
(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37).
(4) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(5) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(6) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.
(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).
(8) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.»
(9) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.
(10) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
(11) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.»
(12) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»
ALLEGATO I
«I.J
CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione della merce (1) |
Paese di origine |
Anno di importazione |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in t) (in peso prodotto) |
Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
|
Annuale |
Semestrale |
||||||
09.4210 |
da 0401 a 0406 |
|
Moldova |
|
|
|
0 |
Prodotti lattiero-caseari |
Dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008 |
|
1 000 |
||||
|
2009 |
1 000 |
500 |
||||
|
da 2010 a 2012 |
1 500 |
750 |
(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»
ALLEGATO II
«3. Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato IV dell'accordo tra la Comunità Europea e il Sudafrica
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione della merce (1) |
Paese di origine |
Anno di importazione |
Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre (in t) |
Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
|
|
|
||||||
09.1810 (dal 1o luglio 2008) |
0406 10 0406 20 90 0406 30 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 21 0406 90 50 0406 90 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 |
Formaggi |
Sudafrica |
|
|
|
0 |
|
2008 |
7 000 |
|
||||
|
2009 |
7 250 |
|
||||
|
2010 |
illimitata |
|
(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»