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Document 32008R0467

Regolamento (CE) n. 467/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

GU L 139 del 29.5.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/467/oj

29.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/12


REGOLAMENTO (CE) N. 467/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova, e che modifica il regolamento (CE) n. 980/2005 e la decisione 2005/924/CE della Commissione (2), stabilisce un contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari. Tale contingente tariffario deve essere gestito in conformità al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (4), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (5). Occorre quindi apportare gli opportuni adeguamenti al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(3)

L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, (il TDCA), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio (6), è entrato in vigore il 1o maggio 2004. L'accordo prevede che le parti contraenti aprano su base annua dei contingenti per il formaggio. Nell'ambito dei negoziati relativi ad una liberalizzazione accelerata degli scambi di formaggi tra la Comunità europea e il Sudafrica, è stato deciso che i contingenti di formaggio devono essere gestiti da entrambe le parti secondo la procedura «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli da 308 bis a 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato nel modo seguente.

1)

L'articolo 5 è così modificato:

a)

le lettere c) ed e) sono soppresse;

b)

è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (8)

2)

All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate ma non superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente per il semestre di cui all'articolo 6.

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.»

3)

L'articolo 19 è così modificato:

a)

le lettere b) e d) sono soppresse;

b)

è aggiunta la seguente lettera i):

«i)

le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.»

4)

L'articolo 19 bis è così modificato:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli articoli 308 bis a 308 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui:

a)

al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (9);

b)

al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (10);

c)

all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica (11).

b)

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione:

a)

dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile;

b)

del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele;

c)

del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica (12)

5)

All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

6)

All'articolo 22, la lettera a) è soppressa.

7)

L'allegato I è così modificato:

a)

le parti I.C e I.E sono soppresse;

b)

il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J.

8)

Nell'allegato II è soppressa la parte A.

9)

Nell'allegato VII bis è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37).

(4)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(6)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(8)  GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1

(9)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(10)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(11)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1

(12)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298


ALLEGATO I

«I.J

CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008

Numero del contingente

Codice NC

Designazione della merce (1)

Paese di origine

Anno di importazione

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in t)

(in peso prodotto)

Dazio all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

Annuale

Semestrale

09.4210

da 0401 a 0406

 

Moldova

 

 

 

0

Prodotti lattiero-caseari

Dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

da 2010 a 2012

1 500

750


(1)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»


ALLEGATO II

«3.   Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato IV dell'accordo tra la Comunità Europea e il Sudafrica

Numero del contingente

Codice NC

Designazione della merce (1)

Paese di origine

Anno di importazione

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in t)

Dazio all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

 

 

09.1810

(dal 1o luglio 2008)

0406 10

0406 20 90

0406 30

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 21

0406 90 50

0406 90 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

Formaggi

Sudafrica

 

 

 

0

 

2008

7 000

 

 

2009

7 250

 

 

2010

illimitata

 


(1)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»


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