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Document 32008R0329

    Regolamento (CE) n. 329/2008 della Commissione, del 10 aprile 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 552/2007 con riguardo alla fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

    GU L 101 del 11.4.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/329/oj

    11.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 329/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 10 aprile 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 552/2007 con riguardo alla fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e che modifica il suddetto regolamento (2), fissa per il 2007 i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (2)

    Conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Francia ha deciso di attuare parzialmente il regime di pagamento unico alle condizioni fissati in particolare all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del suddetto regolamento per quanto concerne il pagamento supplementare per il mantenimento di vacche nutrici. In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, a decorrere del 1o gennaio 2007, le regioni francesi della Corsica e dell'Hainaut non possono beneficiare del sostegno transitorio previsto da detto articolo. Di conseguenza, a partire dal 2007, il premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, concesso alle aziende agricole situate nelle regioni francesi della Corsica e dell'Hainaut non può essere finanziato dal FEAGA. Allo scopo di assicurare il mantenimento del sostegno comunitario al settore delle vacche nutrici, la Francia ha chiesto il trasferimento dell'importo corrispondente ai pagamenti effettuati a titolo del premio nazionale supplementare in Corsica e nello Hainaut fino al 2006, dal massimale fissato per il 2007 all'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007 per il premio nazionale supplementare al massimale fissato nello stesso allegato per il premio alla vacca nutrice. Occorre pertanto adeguare i massimali di bilancio sopramenzionati.

    (3)

    È necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 552/2007.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007 è modificato come segue:

    a)

    l'importo corrispondente al «Premio per vacca nutrice» per la Francia è sostituito da «734 416»;

    b)

    l'importo corrispondente al «Supplemento al premio per vacca nutrice» per la Francia è sostituito da «0».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).

    (2)  GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

    (3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).


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