This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0176
Regulation (EC) No 176/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
GU L 61 del 5.3.2008, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
5.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 61/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 176/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità. |
(2) |
Le statistiche di tutti gli Stati membri trasmesse alla Commissione, ripartite per unità territoriali, dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS ove applicabile. |
(3) |
È necessario adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(4) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la creazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è modificato come segue:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 20 febbraio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 175 del 27.7.2007, pag. 13.
(2) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 gennaio 2008.
(3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 è modificato come segue:
1) |
tra BE — BELGIQUE/BELGIË e CZ — ČESKÁ REPUBLIKA è inserita la seguente tabella: «БЪЛГАРИЯ
|
2) |
tra PT — PORTUGAL e SI — SLOVENIJA è inserita la seguente tabella: «ROMÂNIA
|
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1059/2003 è modificato come segue:
1) |
nel paragrafo relativo al livello NUTS 3 tra Belgio e Repubblica ceca è inserita la seguente frase: «per la Bulgaria “Области (Oblasti)”,»; |
2) |
nel paragrafo relativo al livello NUTS 3 tra Ungheria e Repubblica slovacca è inserita la seguente frase: «per la Romania “Judeţe”,». |
ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003 è modificato come segue:
1) |
tra Belgio e Repubblica ceca è inserita la seguente frase: «per la Bulgaria “Общини (Obshtini)”,»; |
2) |
tra Portogallo e Slovenia è inserita la seguente frase: «per la Romania “Municipii, Oraşe, Comune”,». |