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Document 32008D0638

    2008/638/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2008 , che modifica la decisione 2007/777/CE riguardante l'autorizzazione della Cina per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente [notificata con il numero C(2008) 3874] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 207 del 5.8.2008, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/638/oj

    5.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/24


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2008

    che modifica la decisione 2007/777/CE riguardante l'autorizzazione della Cina per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente

    [notificata con il numero C(2008) 3874]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/638/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo paragrafo, l'articolo 8, punto 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l'importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano, oltre a stabilire gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui deve essere autorizzata l'importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti.

    (2)

    In base alla decisione 2007/777/CE la Cina è autorizzata ad esportare nella Comunità soltanto i prodotti a base di carne di pollame sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, in conformità alla parte 4 dell'allegato II di tale decisione.

    (3)

    Le autorità cinesi hanno ora chiesto alla Commissione di autorizzare l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di pollame sottoposti ad un trattamento meno rigoroso, vale a dire a un trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C.

    (4)

    Alcune missioni d'ispezione effettuate in Cina dai servizi della Commissione hanno dimostrato che le autorità competenti di quel paese, in particolare nella provincia di Shandong, sono sufficientemente ben strutturate per trattare la qualifica zoosanitaria del pollame.

    (5)

    Inoltre, le autorità della provincia di Shandong sono state in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di polizia sanitaria definite nella direttiva 2002/99/CE e nella decisione 2007/777/CE.

    (6)

    In seguito all'ultima sessione generale annuale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) svoltasi a Parigi nel maggio 2007, in occasione della quale la Cina è diventata membro a pieno titolo dell'organizzazione, le autorità cinesi hanno inviato regolarmente informazioni zoosanitarie alla Commissione. Inoltre, esse hanno convenuto di comunicare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai iniziali d'influenza aviaria e della malattia di Newcastle in ogni parte del suo territorio precedentemente indenne da tali malattie.

    (7)

    La Cina ha recentemente inviato campioni del virus dell'influenza aviaria al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (LCR). Lo scambio di campioni del virus consente di effettuare studi più dettagliati sull'evoluzione del virus e valutare la possibile origine e le possibili modalità di diffusione del virus.

    (8)

    È opportuno pertanto autorizzare l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di pollame dalla provincia cinese di Shandong trattati termicamente ad una temperatura minima di 70 °C conformemente alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.

    (9)

    La decisione 2007/777/CE va quindi modificata di conseguenza.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le parti 1 e 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

    (2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (3)  GU L 312, del 30.11.2007, pag. 49.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    PARTE 1

    Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

    Paese

    Territorio

    Descrizione del territorio

    Codice ISO

    Versione

    Argentina

    AR

    01/2004

    Tutto il paese

    AR-1

    01/2004

    Tutto il paese, ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come modificata da ultimo)

    AR-2

    01/2004

    Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come modificata da ultimo)

    Brasile

    BR

    01/2004

    Tutto il paese

    BR-1

    01/2005

    Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

    BR-2

    01/2005

    Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

    stato del Paraná;

    stato di São Paulo;

    parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

    stato di Espíritu Santo;

    stato del Rio Grande do Sul;

    stato di Santa Catarina;

    stato di Goiás;

    parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

    unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço); unità regionale di Caceres (escluso il comune di Caceres); unità regionale di Lucas do Rio Verde; unità regionale di Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora); unità regionale di Barra do Garça e unità regionale di Barra do Burgres.

    BR-3

    01/2005

    Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

    Cina

    CN

    01/2007

    Tutto il paese

    CN-1

    01/2007

    Provincia di Shandong

    Malaysia

    MY

    01/2004

    Tutto il paese

    MY-1

    01/2004

    Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

    Namibia

    NA

    01/2005

    Tutto il paese

    NA-1

    01/2005

    Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

    South Africa

    ZA

    01/2005

    Tutto il paese

    ZA-1

    01/2005

    Tutto il paese, tranne:

    la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

    PARTE 2

    Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'UE di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    (Vedasi la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

    Codice ISO

    Paese d'origine o relativa parte

    1.

    Bovini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento

    (esclusi i suini)

    Ovini/ caprini domestici

    1.

    Suini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento

    (suini)

    Solipedi domestici

    1.

    Pollame

    2.

    Selvaggina da penna di allevamento

    (esclusi i ratiti)

    Ratiti di allevamento

    Conigli domestici e leporidi di allevamento

    Artiodattili selvatici

    (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici

    (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri

    (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-2 (1)

    A (2)

    A (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australia

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BH

    Bahrein

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brasile

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brasile BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Bielorussia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CA

    Canada

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    CH

    Svizzera (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CL

    Cile

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Cina

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    Cina CN-1

    B

    B

    B

    B

    D

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Etiopia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenlandia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    HR

    Croazia

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    IL

    Israele

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    IN

    India

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islanda

    A

    A

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corea del Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Marocco

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ME

    Montenegro

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Mauritius

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MX

    Messico

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    MY

    Malaysia MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaysia MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibia (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RS

    Serbia (5)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RU

    Russia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    SG

    Singapore

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thailandia

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisia

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turchia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    UA

    Ucraina

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    US

    Stati Uniti

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ZA

    Sud Africa (1)

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    XXX

    Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini contenenti carni di questa specie.»


    (1)  Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati (biltong).

    (2)  Per prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

    (3)  Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

    (4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva di tale paese, la quale sarà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

    (5)  Escluso il Kosovo, come definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    XXX

    Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini contenenti carni di questa specie.»


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