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Document 32008D0305

    2008/305/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 106 del 16.4.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/305/oj

    Related international agreement

    16.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/6


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2008

    relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2008/305/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Panama su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato il 1o ottobre 2007 a nome della Comunità europea.

    (4)

    È opportuno approvare detto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

    2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (1).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. RUPEL


    (1)  Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.


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    16.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/7


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI PANAMA

    dall'altra,

    (in seguito denominate «le Parti»)

    CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama sono stati firmati accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea;

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea;

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Panama, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Panama, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica di Panama, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per «Stati membri LACAC» si intendono gli Stati membri della Commissione latino-americana per l'aviazione civile.

    2.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2

    Designazione, autorizzazione e revoca

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Panama, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte della Repubblica di Panama, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica di Panama rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3.   La Repubblica di Panama può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; o

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

    iv)

    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale tra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro e la Repubblica di Panama dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o

    v)

    il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica di Panama e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica di Panama siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

    La Repubblica di Panama esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    4.   Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica di Panama, uno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica di Panama; e

    ii)

    la Repubblica di Panama eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e sia da questi effettivamente controllato.

    5.   Uno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica di Panama; o

    ii)

    la Repubblica di Panama non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC o non sia da questi effettivamente controllato; o

    iv)

    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli elencati nell'allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica di Panama ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Repubblica di Panama si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di standard di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per aerei

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato II, lettera d).

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Panama che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

    3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato II, lettera d), osta a che la Repubblica di Panama imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica di Panama o tra un punto situato nella Repubblica di Panama e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

    Articolo 5

    Tariffe di trasporto

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli elencati nell'allegato II, lettera e).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica di Panama in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.

    3.   Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti fra la Repubblica di Panama ed un altro Stato membro della LACAC sono soggette alla legislazione panamense per quanto riguarda la leadership di prezzo e sono applicate su base non discriminatoria.

    Articolo 6

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza; o ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza.

    2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

    Articolo 7

    Allegati dell'accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 8

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 10

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Panama City, in duplice esemplare, il primo ottobre duemilasette nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    Image

    За Република Панама

    Por la República de Panamá

    Za Panamskou republiku

    For Republikken Panama

    Für die Republik Panama

    Panama Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία του Παναμά

    For the Republic of Panama

    Pour la République du Panama

    Per la Repubblica di Panama

    Panamas Republikas vārdā

    Panamos Respublikos vardu

    A Panamai Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tal-Panama

    Voor de Republiek Panama

    W imieniu Republiki Panamy

    Pela República do Panamá

    Pentru Republica Panama

    Za Panamskú republiku

    Za Republiko Panamo

    Panaman tasavallan puolesta

    För Republiken Panama

    Image


    ALLEGATO I

    Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Panama, fatto a Panama il 13 dicembre 1999, in seguito denominato «accordo Panama-Germania» nell'allegato II.

    Accordo sui servizi aerei fra i governi della Repubblica di Panama e il Regno del Belgio, fatto a Panama City il 12 gennaio 1966, in seguito denominato «accordo Panama-Belgio» nell'allegato II.

    Accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Panama, fatto a Panama City il 7 agosto 2001, in seguito denominato «accordo Panama-Spagna» nell'allegato II.

    Protocollo della riunione fra le delegazioni aeronautiche del governo della Repubblica Italiana e del governo della Repubblica di Panama, fatto a Roma l'11 novembre 1970, in seguito denominato «protocollo Panama-Italia» nell'allegato II.

    Accordo fra la Repubblica di Panama e il Regno dei Paesi Bassi in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, siglato come allegato II del memorandum di intesa fatto all'Aja il 7 giugno 1995, in seguito denominato «accordo Panama-Paesi Bassi» nell'allegato II.

    Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Panama, siglato come allegato B del memorandum d'intesa firmato a Londra il 26 agosto 1997, in seguito denominato «accordo Panama-Regno Unito» nell'allegato II.

    b)

    Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Panama e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.


    ALLEGATO II

    Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione:

    Articolo 3 dell'accordo Panama-Germania;

    Articolo 3 dell'accordo Panama-Spagna;

    Articolo 4 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

    Articolo 4 dell'accordo Panama-Regno Unito;

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    Articolo 3 dell'accordo Panama-Germania;

    Articolo 9 dell’accordo Panama-Belgio;

    Articolo 4 dell'accordo Panama-Spagna;

    Articolo 5 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

    Articolo 5 dell'accordo Panama-Regno Unito;

    c)

    Controllo regolamentare:

    Articolo 12 dell'accordo Panama-Germania;

    Articolo 11 dell'accordo Panama-Spagna;

    d)

    Tassazione del carburante per aerei:

    Articolo 6 dell'accordo Panama-Germania;

    Articolo 7 dell'accordo Panama-Belgio;

    Articolo 5 dell'accordo Panama-Spagna;

    Articolo 10 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

    Articolo 8 dell'accordo Panama-Regno Unito;

    e)

    Tariffe di trasporto:

    Articolo 10 dell'accordo Panama-Germania;

    Articolo 5 dell'accordo Panama-Belgio;

    Articolo 7 dell'accordo Panama-Spagna.

    Articolo 6 dell'accordo Panama-Paesi Bassi;

    Articolo 7 dell'accordo Panama-Regno Unito.


    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

    a)

    La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

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