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Document 32007R1352
Commission Regulation (EC) No 1352/2007 of 16 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 303 del 21.11.2007, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2007
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
viso il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2) è stato aggiornato dal regolamento (CE) n. 702/2007 per tener conto delle conclusioni del gruppo di esperti chimici. Gli adeguamenti introdotti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 hanno riguardato segnatamente la determinazione del tenore di 2-gliceril monopalmitato, che costituisce un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati, e la riduzione del valore limite per lo stigmastadiene negli oli d'oliva vergini, che permette di procedere ad una migliore separazione degli oli d'oliva vergini da quelli raffinati. |
(2) |
Di conseguenza, occorre adeguare anche la nota complementare n. 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata concernente gli oli d'oliva. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(4) |
La modifica apportata al regolamento (CEE) n. 2568/91 nel 2007 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Per motivi di coerenza, anche il presente regolamento deve essere applicabile a partire da tale data. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 702/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 11).
ALLEGATO
Nell'allegato I, capitolo 15, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:
1) |
la nota complementare 2.B.1 è modificata come segue:
|
2) |
la nota complementare 2.B.2 è modificata come segue:
|
3) |
nella nota complementare 2.C il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
|
4) |
nella nota complementare 2.D il testo delle lettere da a) a d) è sostituito da quello delle seguenti lettere da a) a e):
|
5) |
nella nota complementare 2.E il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all'1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.» |