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Document 32007R0841

Regolamento (CE) n. 841/2007 della Commissione, del 17 luglio 2007 , che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 186 del 18.7.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/841/oj

18.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/15


REGOLAMENTO (CE) N. 841/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 luglio 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

50,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

25,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

73,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

18,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


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