Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0551

    Regolamento (CE) n. 551/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007 , recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

    GU L 131 del 23.5.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/551/oj

    23.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 551/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 2007

    recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (2) definisce la produzione delle imprese ai fini dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un’impresa che produce per conto di un’altra. Essa è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, tra l’altro se la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa disposizione deve essere adattata alla luce dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (3), che prevede il ritiro preventivo della parte di produzione di quota che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo. Scopo di tale misura è di incoraggiare le imprese produttrici di zucchero a ridurre volontariamente la produzione nella campagna di commercializzazione 2006/2007. Occorre altresì modificare la definizione di produzione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo che non dissuada i produttori dal ridurre la produzione. Pertanto, la definizione di produzione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 deve riferirsi alla somma dei limiti per il ritiro preventivo anziché alla somma delle quote.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, l’obbligo a carico delle imprese di determinare i prezzi mensili riguarda rispettivamente lo zucchero di quota e lo zucchero fuori quota. Questa distinzione, tuttavia, non si applica alle raffinerie, la cui attività consiste nel raffinare zucchero importato e non dipende dall’assegnazione di quote. Per evitare ogni confusione, occorre precisare espressamente che la distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.

    (3)

    Per lo zucchero industriale, il sistema di informazione sui prezzi istituito in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 deve riguardare soltanto transazioni di un certo volume minimo, essendo di scarso interesse rilevare i prezzi nelle transazioni aventi ad oggetto quantitativi irrilevanti. È pertanto opportuno fissare un limite minimo per l’applicazione dell’obbligo di determinare e comunicare alla Commissione il prezzo medio mensile di acquisto.

    (4)

    L’applicazione delle disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi alla Commissione, di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 952/2006, deve essere prorogata fino al primo trimestre del 2008 per consentire la stesura di una relazione sul funzionamento del sistema e la conseguente introduzione di un sistema informatizzato.

    (5)

    Il prelievo unico cui sono soggette le quote supplementari di zucchero e di isoglucosio a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa parte delle risorse proprie della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4). Occorre fissare la data per la comunicazione dell’importo del prelievo al debitore, ai fini della determinazione della data di accertamento del diritto della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (5).

    (6)

    Secondo il disposto dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 318/2006, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008 è riscossa, ad ogni campagna, una tassa sulla produzione delle quote assegnate per la campagna considerata. La tassa sulla produzione fa parte delle risorse proprie della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom. Occorre fissare la data per la comunicazione dell’importo della tassa al debitore, ai fini della determinazione della data di accertamento del diritto della Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

    (7)

    Occorre rettificare l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, che si riferisce erroneamente all’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anziché, come dovrebbe, all’articolo 3, paragrafo 1.

    (8)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 952/2006.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue.

    1)

    All’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote oppure, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (6).

    2)

    L’articolo 13 è modificato come segue:

    a)

    il comma seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 1:

    «La distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasformatori i cui acquisti di zucchero non superano le 2 000 tonnellate annue.»

    3)

    All’articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007, il 20 luglio 2007, il 20 ottobre 2007, il 20 gennaio 2008 e il 20 aprile 2008, le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.»

    4)

    Il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

    «CAPO V

    QUOTE E TASSA SULLA PRODUZIONE»

    5)

    All’articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per il pagamento del prelievo unico di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.

    Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al primo comma e al più tardi il 31 gennaio 2008.»

    6)

    All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.

    Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di isoglucosio interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e al più tardi il 30 novembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.»

    7)

    È inserito il seguente articolo 20 bis:

    «Articolo 20 bis

    Tassa sulla produzione

    Entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio accreditate l’importo della tassa sulla produzione dovuto per la campagna in corso.»

    8)

    All’articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie accreditate comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d):».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

    (3)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 119/2007 (GU L 37 del 9.2.2007, pag. 3).

    (4)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

    (5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

    (6)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11


    Top