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Document 32007H0562

Raccomandazione del Consiglio, del 12 giugno 2007 , sullo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico

GU L 214 del 17.8.2007, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/562/oj

17.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/9


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

sullo scambio di informazioni relative ai sequestri di persona a sfondo terroristico

(2007/562/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

I sequestri di persona attuati da gruppi/persone suscettibili di iscriversi nella sfera d'azione/contesto del terrorismo internazionale rappresentano una sfida gigantesca per gli Stati membri.

(2)

Per risolvere positivamente situazioni di questo tipo, gli Stati membri devono raccogliere elementi di informazione, stabilire contatti ed avviare discussioni in ambito riservato.

(3)

Le capacità dello Stato membro interessato verrebbero significativamente rafforzate se esso potesse valersi dell'esperienza acquisita da altri Stati membri in situazioni analoghe.

(4)

A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe trasmettere agli altri Stati membri una scheda contenente informazioni essenziali su sequestri avvenuti in passato, fornendo soltanto informazioni non classificate una volta risolto il caso e limitandosi ai casi/agli episodi collegati con il terrorismo internazionale,

RACCOMANDA:

1)

agli Stati membri:

a)

di trasmettere, una volta risolto un caso di sequestro di persona, i seguenti dati (1):

paese e regione in cui si è verificato il sequestro,

numero e cittadinanza dell'ostaggio o degli ostaggi,

ora e data del sequestro,

ora e data in cui il caso si è concluso,

autori/gruppo terroristico responsabile,

modalità operative del sequestro,

motivazione del sequestro,

coinvolgimento di un mediatore sì/no,

persona di contatto nello Stato membro interessato.

Tali informazioni supplementari dovrebbero essere trasmesse secondo il formato presentato nell'allegato 1;

b)

di trasmettere inoltre, se del caso, le seguenti informazioni supplementari:

ragioni della presenza degli ostaggi nel paese, conoscenze linguistiche, sesso dell'ostaggio,

ideologia, cittadinanza, conoscenze linguistiche dei sequestratori,

mezzi utilizzati dai sequestratori per comunicare con il pubblico,

precisazioni sulle modalità operative dei sequestratori.

Tali informazioni supplementari dovrebbero essere trasmesse secondo il formato presentato nell'allegato 2;

2)

se occorre includere dati di carattere personale, questi vanno trasmessi in conformità del diritto nazionale;

3)

agli Stati membri di raccogliere informazioni su tutti i casi verificatisi dal 1o gennaio 2002 e di trasmettere tale elenco agli altri Stati membri;

4)

agli Stati membri di scambiarsi le informazioni in base ai summenzionati principi tramite la rete di uffici di collegamento per lo scambio di informazioni a livello di UE in materia di episodi terroristici;

5)

agli Stati membri di scambiare, per quanto possibile, le informazioni anche con l'Europol e, in base alla mole ed al tipo di dati scambiati, di valutare, dopo un anno, se sia opportuno creare una base di dati presso l'Europol;

6)

agli Stati membri di stilare un elenco di dati riguardanti i contatti e scambiarsi tale elenco per agevolare la comunicazione diretta tra i punti di contatto.


(1)  In caso di sequestro di persona, tali informazioni potrebbero servire a sapere rapidamente se un altro Stato membro ha già sperimentato dei sequestri implicanti cittadini dell'UE nella stessa regione, ad opera dello stesso gruppo terroristico ovvero in circostanze analoghe. Lo Stato membro interessato può allora contattare la persona di contatto specificata. Ulteriori informazioni ed esperienze dovrebbero essere scambiate su base bilaterale in conformità del diritto nazionale.


ALLEGATO 1

Notification of terrorist kidnap

(or suspected terrorist kidnap)

Please complete all fields in this box

Image


ALLEGATO 2

Completion of the following information is optional in accordance with national law

Image


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