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Document 32007E0807

    Azione comune 2007/807/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2007 , che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    GU L 323 del 8.12.2007, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/807/oj

    8.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 323/53


    AZIONE COMUNE 2007/807/PESC DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 2007

    che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

    (2)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile eserciti il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC; gli orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio sia, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, il comandante dell'operazione civile.

    (3)

    La summenzionata struttura di comando e controllo dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

    (4)

    Per la presente missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato del Consiglio.

    (5)

    L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

    1)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    Comandante dell'operazione civile

    1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante dell'operazione civile dell'EU BAM Rafah.

    2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EU BAM Rafah.

    3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro al capomissione le necessarie istruzioni a livello strategico.

    4.   Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

    5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

    6.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il rappresentante speciale dell’Unione europea si consultano reciprocamente.».

    2)

    All'articolo 5, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

    3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

    4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile a livello strategico.

    5.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione ed a tal fine firma un contratto con la Commissione.

    6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

    7.   Il capomissione rappresenta l'EU BAM Rafah nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

    8.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’Unione europea.».

    3)

    All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

    4)

    L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Catena di comando

    1.   L'EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

    2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU BAM Rafah.

    3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del Segretario generale/Alto Rappresentante, è il comandante dell'EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite il Segretario generale/Alto Rappresentante.

    5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.».

    5)

    L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta del Segretario generale/Alto rappresentante e per modificare l'OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.».

    6)

    L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Sicurezza

    1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EU BAM Rafah a norma degli articoli 4 bis e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio (Servizio di sicurezza dell'SGC).

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

    3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza dell'SGC.

    4.   Il personale dell'EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza.».

    7)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 15 bis

    Vigilanza

    È attivata la capacità di vigilanza per l'EU BAM Rafah.».

    8)

    All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

    Articolo 2

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

    Articolo 3

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. COSTA


    (1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

    (2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).».


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