Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0736

2007/736/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007 , che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente all’elenco di paesi terzi e di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di talune carni fresche nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 5365] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 296 del 15.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/736/oj

15.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente all’elenco di paesi terzi e di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di talune carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 5365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4), stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni fresche di taluni animali.

(2)

Detto allegato indica i periodi in cui l’importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione o abbattimento degli animali da cui sono state ottenute le carni. Tali periodi sono indicati per consentire l’importazione di carni fresche prodotte prima dell’applicazione delle restrizioni di polizia sanitaria a taluni paesi terzi o loro parti.

(3)

Tuttavia, per garantire un livello elevato di protezione della salute nella Comunità è opportuno prevedere che le importazioni di carni fresche ottenute in un paese terzo da animali macellati entro la data di applicazione delle misure restrittive siano consentite solo per un periodo limitato, vale a dire 90 giorni. Nel caso di partite che sono state certificate entro la data di applicazione di un divieto d’importazione e che al momento dell’entrata in vigore del divieto stesso sono trasportate via mare su rotte d’altura, tale periodo dovrebbe essere di 40 giorni.

(4)

È opportuno che nell’allegato II della decisione 79/542/CEE sia inserita la data a partire dalla quale sono autorizzate o vietate le importazioni nella Comunità di carni fresche provenienti da un determinato paese terzo o da parti di un paese terzo, al fine di evitare l’importazione di carni fresche prodotte in un periodo in cui in tale paese o parte di paese era presente un rischio zoonotico.

(5)

Le indicazioni sui periodi di tempo contenute in detto allegato hanno creato anche problemi pratici, sia nel controllo dei certificati sanitari per l’importazione di tali carni effettuato ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità, sia nella preparazione dei certificati stessi da parte dei servizi competenti dei paesi terzi esportatori.

(6)

Pertanto, per conseguire un livello elevato di protezione della salute e per assicurare chiarezza, coerenza e trasparenza per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate importazioni di carni fresche nella Comunità, è opportuno modificare l’allegato II della decisione 79/542/CEE e sopprimere i riferimenti ai suddetti periodi. Inoltre occorre aggiornare le voci concernenti taluni paesi, in particolare Paraguay e Brasile.

(7)

Per consentire l’importazione di stock di carni fresche la cui importazione nella Comunità da taluni paesi terzi o loro parti è attualmente autorizzata a norma della decisione 79/542/CEE ma non lo sarà più a partire dalla data di applicazione della presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio di 90 giorni.

(8)

In seguito all’insorgenza di due focolai di afta epizootica in Argentina nel febbraio 2006, la decisione 2006/259/CE della Commissione, del 27 marzo 2006, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione dell’Argentina e i modelli di certificati relativi all’importazione di carni fresche di bovini provenienti dall’Argentina (5), ha vietato le importazioni di carni bovine disossate e frollate da otto dipartimenti della provincia di Corrientes. Da una recente ispezione comunitaria in Argentina è risultato che le restrizioni di polizia sanitaria attualmente in vigore negli otto dipartimenti interessati, in particolare per quanto riguarda l’afta epizootica, non sono più necessarie. Pertanto, come chiesto dall’Argentina, esse non dovrebbero più applicarsi a tali zone del paese.

(9)

Dall’ispezione è risultato inoltre che in Argentina la produzione di carne di cervidi disossata e frollata soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria previste dalla decisione 79/542/CEE. È pertanto opportuno autorizzare le importazioni nella Comunità di carne di cervidi disossata e frollata proveniente dall’Argentina.

(10)

In seguito all’insorgenza di due focolai di afta epizootica in Botswana nell’aprile 2006, la decisione 79/542/CEE, come modificata dalla decisione 2006/463/CE della Commissione (6), ha vietato le importazioni di carni bovine disossate e frollate da una parte del Botswana. Dalla documentazione pervenuta da questo paese e dall’esito favorevole di un’ispezione comunitaria ivi effettuata nel marzo 2007 risulta che le misure adottate dal Botswana per la lotta contro tale malattia e la sua eradicazione sono state efficaci. Di conseguenza non dovrebbero più applicarsi le disposizioni di polizia sanitaria attualmente in vigore nella parte interessata del Botswana.

(11)

Inoltre l’ispezione comunitaria ha valutato positivamente altre due regioni del Botswana che sono state riconosciute dall’UIE esenti da afta epizootica senza vaccinazione. È perciò opportuno consentire a tali zone di esportare nell’UE carni disossate e frollate di bovini, ovini e selvaggina d’allevamento e selvatica.

(12)

Nella parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE figurano alcune parti della Colombia quali parti di un paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di carni bovine nella Comunità. La Colombia non ha però presentato alcun piano di sorveglianza dei residui per le carni bovine fresche in conformità della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (7). Inoltre non vi sono stabilimenti autorizzati all’esportazione di carni fresche nella Comunità. Pertanto le importazioni di carni bovine fresche dalla Colombia non dovrebbero più essere autorizzate ed occorre apportare le necessarie modifiche alla parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE.

(13)

Per dare ai soggetti interessati la possibilità di adeguarsi al nuovo regime delle importazioni è opportuno prevedere che la presente decisione si applichi a partire dal 1o dicembre 2007.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(15)

La decisione 96/367/CE della Commissione, del 13 giugno 1996, recante misure di protezione contro l’afta epizootica in Albania (8) e la decisione 96/414/CE della Commissione, del 4 luglio 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di animali e di prodotti animali provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in seguito all’insorgenza di focolai di afta epizootica (9) sono obsolete, poiché le disposizioni da esse previste sono ormai fissate in altri atti comunitari. A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare espressamente dette decisioni.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni 96/367/CE e 96/414/CE sono abrogate.

Articolo 3

Le importazioni di carni fresche nell’UE che erano autorizzate in base alla decisione 79/542/CEE e che non lo sono più in forza dell’applicazione della presente decisione continuano ad essere autorizzate per un periodo transitorio di 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 65.

(6)  GU L 183 del 5.7.2006, pag. 20.

(7)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/362/CE (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 18).

(8)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 98/373/CE (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62).

(9)  GU L 167 del 6.7.1996, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 98/373/CE.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

Parte 1

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Data di chiusura (entro la quale dev’essere avvenuta la macellazione) (2)

Data di apertura (a partire dalla quale dev’essere avvenuta la macellazione) (3)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy e Salta (eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa)

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Terra del Fuoco

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV, RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); Stato di Espíritu Santo; Stato di Goias; parte dello Stato di Mato Grosso comprendente le circoscrizioni regionali di:

Cuiaba (esclusi i comuni di Santo Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço),

Cáceres (escluso il comune di Cáceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres; Stato di Rio Grande do Sul

BOV

A e H

1

 

1o novembre 2002

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A e I

1

 

1o novembre 2002

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Cina (Repubblica popolare)

CN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

RS — Serbia (5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk e area autonoma di Jamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

 

 

=

Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

“1”

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi della Comunità con paesi terzi.

(2)  La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data.

Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data.

(NB: Se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali.)

(3)  Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

=

Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

“1”

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


Top