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Document 32006D0296

2006/296/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2006 , che modifica l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di bovini dal Cile [notificata con il numero C(2006) 1552] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 108 del 21.4.2006, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 630–632 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/296/oj

21.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che modifica l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di bovini dal Cile

[notificata con il numero C(2006) 1552]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), fissa un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.

(2)

Il Cile ha chiesto alla Comunità di essere inserito nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di bovini.

(3)

La situazione sanitaria del Cile è accettabile e tale paese è inoltre già nell’elenco per gli animali non domestici diversi dai suini. Il Cile dovrebbe dunque essere inserito nell’elenco per le importazioni di bovini nella Comunità.

(4)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 79/542/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell’allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/259/CE della Commissione (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 65).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ANIMALI VIVI

Parte 1

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)

Paese (5)

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgaria

BG-0

Tutto il paese

 

VI

BG-1

Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120°15′ di longitudine e a 49° di latitudine,

in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35′ di longitudine e a 50°30′ di latitudine,

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45′ di latitudine,

in direzione sud, fino a un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118°15′ di longitudine e a 49° di latitudine.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Tutto il paese

 

 

X

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — St Pierre e Miquelon

PM-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Romania

RO-0

Tutto il paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

XM — Montenegro (3)

XM-0

Intero territorio doganale (5)

 

 

X

XS — Serbia (3)

XS-0

Intero territorio doganale (5)

 

 

X

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

“I”

:

territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame indigeno è considerata estremamente improbabile ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y.

“II”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“III”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVa”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVb”

:

territorio con aziende autorizzate, riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“V”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X.

“VI”

:

limitazioni geografiche:

“VII”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“VIII”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“IX”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.

“X”

:

solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali destinati direttamente alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero designato di ingresso nella Comunità e registrato in TRACES. Al punto di uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti un timbro recante la dicitura: “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il paese non pertinente) DALLA BULGARIA/DALLA ROMANIA (cancellare il paese non pertinente) VERSO L’UE”.»


(1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Esclusivamente per animali vivi non appartenenti alla specie Cervidae.

(3)  Escluso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese da attribuire in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(5)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con amministrazioni doganali distinte, che formano un’unione di Stati e figurano perciò separatamente nell’elenco.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

“I”

:

territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame indigeno è considerata estremamente improbabile ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y.

“II”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“III”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVa”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“IVb”

:

territorio con aziende autorizzate, riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.

“V”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X.

“VI”

:

limitazioni geografiche:

“VII”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“VIII”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.

“IX”

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.

“X”

:

solo fino al 31 dicembre 2006 per il transito attraverso il territorio di animali destinati direttamente alla macellazione provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania e destinati a uno Stato membro in automezzi sui quali è stato apposto un sigillo numerato progressivamente. Il numero del sigillo deve essere iscritto nel certificato sanitario e il sigillo deve essere intatto all’arrivo al posto di ispezione frontaliero designato di ingresso nella Comunità e registrato in TRACES. Al punto di uscita dalla Bulgaria o dalla Romania, prima del transito attraverso un paese terzo, sul certificato deve essere apposto dalle autorità veterinarie competenti un timbro recante la dicitura: “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (cancellare il paese non pertinente) DALLA BULGARIA/DALLA ROMANIA (cancellare il paese non pertinente) VERSO L’UE”.»


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