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Document 32005R1367
Commission Regulation (EC) No 1367/2005 of 19 August 2005 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1367/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1367/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 216 del 20.8.2005, p. 6–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 260–267
(MT)
In force
20.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
Il Belgio, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 40).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:
1) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «BELGIO» è sostituito dal testo seguente:
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2) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «LITUANIA» è sostituito dal testo seguente:
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3) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «UNGHERIA» è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4
Articolo 8
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4) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:
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5) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «SVEZIA» è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4
Articolo 7
Articolo 8
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