Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0191

    Decisione 2005/191/PESC del Consiglio, del 18 ottobre 2004, relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    GU L 67 del 14.3.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/191/oj

    Related international agreement
    Related international agreement
    Related international agreement

    14.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 67/1


    DECISIONE 2005/191/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 ottobre 2004

    relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

    (2)

    A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi.

    (3)

    Gli accordi dovrebbero essere approvati,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi sono approvati a nome dell'Unione europea.

    Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare l'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

    dall'altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

    (2)

    L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'Unione europea di gestione di una crisi. La Repubblica d'Islanda può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica d'Islanda.

    (3)

    Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica d'Islanda può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.

    (4)

    Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea alla gestione delle crisi in operazioni dirette dall'UE.

    (5)

    Le condizioni per la partecipazione della Repubblica d'Islanda alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

    (6)

    Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Repubblica d'Islanda di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    (7)

    L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica d'Islanda a un'operazione dell'UE già in corso di gestione di una crisi,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Decisioni relative alla partecipazione

    1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Repubblica d'Islanda a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che la Repubblica d'Islanda ha deciso di partecipare, la Repubblica d'Islanda informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

    2.   Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricordo a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica d'Islanda informa l'Unione europea dell'eventuale intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa l'eventuale contributo proposto.

    3.   La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Repubblica d'Islanda è condotta in consultazione con la Repubblica d'Islanda.

    4.   L'Unione europea fornisce alla Repubblica d'Islanda una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione prima possibile al fine di assistere la Repubblica d'Islanda nella formulazione della sua offerta.

    5.   L'Unione europea comunica alla Repubblica d'Islanda per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 2

    Contesto

    1.   La Repubblica d'Islanda aderisce all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   Il contributo della Repubblica d'Islanda a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Status del personale e delle forze

    1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica d'Islanda è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

    2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica d'Islanda.

    3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica d'Islanda esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

    4.   La Repubblica d'Islanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica d'Islanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

    5.   La Repubblica d'Islanda si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa la Repubblica d'Islanda, e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    6.   Gli Stati membri dell'UE si impegnano a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo, per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica d'Islanda a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    Articolo 4

    Informazioni classificate

    1.   La Repubblica d'Islanda adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

    2.   Qualora l'UE e la Repubblica d'Islanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    SEZIONE II

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

    Articolo 5

    Personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

    1.   La Repubblica d'Islanda garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   La Repubblica d'Islanda informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto a esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica d'Islanda. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

    Articolo 6

    Catena di comando

    1.   Il personale distaccato dalla Repubblica d'Islanda conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

    4.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

    5.   La Repubblica d'Islanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

    6.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

    7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica d'Islanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica d'Islanda, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

    Articolo 7

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 8, la Repubblica d'Islanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Repubblica d'Islanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

    Articolo 8

    Contributo al bilancio operativo

    1.   La Repubblica d'Islanda contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Repubblica d'Islanda al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica d'Islanda non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

    a)

    l'Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all'operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

    5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica d'Islanda sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Repubblica d'Islanda al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

    Articolo 9

    Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

    1.   La Repubblica d'Islanda garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   Il personale distaccato dalla Repubblica d'Islanda conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    3.   La Repubblica d'Islanda informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

    Articolo 10

    Catena di comando

    1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante può delegare i suoi poteri.

    3.   La Repubblica d'Islanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

    4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica d'Islanda, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica d'Islanda.

    5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative - SMR) è nominato dalla Repubblica d'Islanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    Articolo 11

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica d'Islanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Repubblica d'Islanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 12

    Contributi ai costi comuni

    1.   La Repubblica d'Islanda contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Repubblica d'Islanda ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

    Nel calcolo di cui alla lettera b), se la Repubblica d'Islanda fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il numero delle persone messe a disposizione dallo Stato terzo partecipante e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica d'Islanda e il totale del personale partecipante all’operazione.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

    a)

    l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

    4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC, da un lato, e le autorità amministrative competenti della Repubblica d'Islanda, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione dell'accordo

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica d'Islanda.

    Articolo 14

    Inadempienza

    Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

    Articolo 15

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

    3.   Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

    4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

    5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005, in lingua inglese in quattro copie.

    Per l'Unione europea

    Per la Repubblica d'Islanda


    (1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

    ALLEGATO

    TESTO DELLE DICHIARAZIONI

    DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

    "Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa la Repubblica d'Islanda, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica d'Islanda per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica d'Islanda nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica d'Islanda, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica d'Islanda nell'utilizzare detti mezzi."

    DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA

    "La Repubblica d'Islanda, nell'applicare un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi."


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno di Norvegia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    IL REGNO DI NORVEGIA,

    dall'altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

    (2)

    L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Il Regno di Norvegia può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dal Regno di Norvegia.

    (3)

    Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Regno di Norvegia può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.

    (4)

    Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE alla gestione delle crisi in operazioni dirette dall'UE.

    (5)

    Le condizioni per la partecipazione del Regno di Norvegia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

    (6)

    Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni del Regno di Norvegia di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    (7)

    L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione del Regno di Norvegia a un'operazione dell'UE già in corso di gestione di una crisi,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Decisioni relative alla partecipazione

    1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare il Regno di Norvegia a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che il Regno di Norvegia ha deciso di partecipare, il Regno di Norvegia informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

    2.   Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricordo a mezzi e capacità della NATO, il Regno di Norvegia informa l'Unione europea dell'eventuale intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa l'eventuale contributo proposto.

    3.   La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo del Regno di Norvegia è condotta in consultazione con il Regno di Norvegia.

    4.   L'Unione europea fornisce al Regno di Norvegia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione prima possibile al fine di assistere il Regno di Norvegia nella formulazione della sua offerta.

    5.   L'Unione europea comunica al Regno di Norvegia per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 2

    Contesto

    1.   Il Regno di Norvegia aderisce all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   Il contributo del Regno di Norvegia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Status del personale e delle forze

    1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte del Regno di Norvegia è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

    2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e il Regno di Norvegia.

    3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, il Regno di Norvegia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

    4.   Il Regno di Norvegia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. Il Regno di Norvegia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

    5.   Il Regno di Norvegia si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa il Regno di Norvegia, e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    6.   Gli Stati membri dell'UE si impegnano a formulare una dichiarazione, cui partecipa il Regno di Norvegia, per qualsiasi futura partecipazione del Regno di Norvegia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    Articolo 4

    Informazioni classificate

    1.   Il Regno di Norvegia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

    2.   Qualora l'UE e il Regno di Norvegia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    SEZIONE II

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

    Articolo 5

    Personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

    1.   Il Regno di Norvegia garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   Il Regno di Norvegia informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto a esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Regno di Norvegia. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

    Articolo 6

    Catena di comando

    1.   Il personale distaccato dal Regno di Norvegia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

    4.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

    5.   Il Regno di Norvegia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

    6.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

    7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Regno di Norvegia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione del Regno di Norvegia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

    Articolo 7

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 8, il Regno di Norvegia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, il Regno di Norvegia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 8

    Contributo al bilancio operativo

    1.   Il Regno di Norvegia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Il contributo finanziario del Regno di Norvegia al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno di Norvegia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

    a)

    l'Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all'operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

    5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi del Regno di Norvegia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi del Regno di Norvegia al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

    Articolo 9

    Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

    1.   Il Regno di Norvegia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   Il personale distaccato dal Regno di Norvegia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    3.   Il Regno di Norvegia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

    Articolo 10

    Catena di comando

    1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante può delegare i suoi poteri.

    3.   Il Regno di Norvegia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

    4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione del Regno di Norvegia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Regno di Norvegia.

    5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative - SMR) è nominato dal Regno di Norvegia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    Articolo 11

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 12, il Regno di Norvegia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2).

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, il Regno di Norvegia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell' accordo.

    Articolo 12

    Contributi ai costi comuni

    1.   Il Regno di Norvegia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    2.   Il contributo finanziario del Regno di Norvegia ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

    Nel calcolo di cui alla lettera b), se il Regno di Norvegia fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il numero delle persone messe a disposizione dallo Stato terzo partecipante e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dal Regno di Norvegia e il totale del personale partecipante all’operazione.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

    a)

    l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato Membro dell’Unione europea.

    4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC, da un lato, e le autorità amministrative competenti del Regno di Norvegia, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione dell'accordo

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Regno di Norvegia.

    Articolo 14

    Inadempienza

    Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

    Articolo 15

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

    3.   Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

    4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

    5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2004, in lingua inglese in quattro copie.

    Per l'Unione europea

    Per il Regno di Norvegia


    (1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

    ALLEGATO

    TESTO DELLE DICHIARAZIONI

    DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

    "Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa il Regno di Norvegia, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno di Norvegia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale provenienti dal Regno di Norvegia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Regno di Norvegia, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dal Regno di Norvegia nell'utilizzare detti mezzi."

    DICHIARAZIONE DEL REGNO DI NORVEGIA

    "Il Regno di Norvegia, nell'applicare un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi."


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Romania che istituisce un quadro per la partecipazione della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    LA ROMANIA,

    dall'altra,

    in appresso denominate «le parti»,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

    (2)

    L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. La Romania può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Romania.

    (3)

    Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Romania può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.

    (4)

    Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE alla gestione delle crisi in operazioni dirette dall'UE.

    (5)

    Le condizioni per la partecipazione della Romania alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

    (6)

    Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Romania di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    (7)

    L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Romania a un'operazione dell'UE già in corso di gestione di una crisi,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Decisioni relative alla partecipazione

    1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Romania a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che la Romania ha deciso di partecipare, la Romania informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

    2.   Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricordo a mezzi e capacità della NATO, la Romania informa l'Unione europea dell'eventuale intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa l'eventuale contributo proposto.

    3.   La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Romania è condotta in consultazione con la Romania.

    4.   L'Unione europea fornisce alla Romania una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione prima possibile al fine di assistere la Romania nella formulazione della sua offerta.

    5.   L'Unione europea comunica alla Romania per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 2

    Contesto

    1.   La Romania aderisce all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

    2.   Il contributo della Romania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Status del personale e delle forze

    1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Romania è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

    2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Romania.

    3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Romania esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

    4.   La Romania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Romania è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

    5.   La Romania si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa la Romania, e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    6.   Gli Stati membri dell'UE si impegnano a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Romania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

    Articolo 4

    Informazioni classificate

    1.   La Romania adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

    2.   Qualora l'UE e la Romania abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

    SEZIONE II

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

    Articolo 5

    Personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

    1.   La Romania garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   La Romania informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto a esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Romania. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

    Articolo 6

    Catena di comando

    1.   Il personale distaccato dalla Romania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

    4.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

    5.   La Romania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

    6.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

    7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Romania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Romania, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

    Articolo 7

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 8, la Romania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Romania, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 8

    Contributo al bilancio operativo

    1.   La Romania contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Romania al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Romania non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

    a)

    l'Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all'operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

    5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Romania sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Romania al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE III

    DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

    Articolo 9

    Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

    1.   La Romania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

    all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

    al piano operativo,

    alle misure di attuazione.

    2.   Il personale distaccato dalla Romania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    3.   La Romania informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

    Articolo 10

    Catena di comando

    1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

    2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante può delegare i suoi poteri.

    3.   La Romania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

    4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Romania, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Romania.

    5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative - SMR) è nominato dalla Romania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

    Articolo 11

    Aspetti finanziari

    1.   Fatto salvo l'articolo 12, la Romania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (2)

    2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Romania, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 12

    Contributi ai costi comuni

    1.   La Romania contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

    2.   Il contributo finanziario della Romania ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

    a)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del suddetto Stato terzo partecipante e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione;

    oppure

    b)

    la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero del personale del suddetto Stato terzo che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

    Nel calcolo di cui alla lettera b), se la Romania fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il numero delle persone messe a disposizione dallo Stato terzo partecipante e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Romania e il totale del personale partecipante all’operazione.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

    a)

    l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione;

    oppure

    b)

    lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

    4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC, da un lato, e le autorità amministrative competenti della Romania, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

    a)

    l'importo in questione;

    b)

    le modalità di pagamento del contributo finanziario;

    c)

    la procedura di audit.

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione dell'accordo

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Romania.

    Articolo 14

    Inadempienza

    Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

    Articolo 15

    Composizione delle controversie

    Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

    3.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004, in lingua inglese in quattro copie.

    Per l'Unione europea

    Per la Romania


    (1)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

    ALLEGATO

    TESTO DELLE DICHIARAZIONI

    DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

    "Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cui partecipa la Romania, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Romania per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Romania nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Romania, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Romania nell'utilizzare detti mezzi."

    DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA:

    "La Romania, nell'applicare un'azione comune dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

    siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

    o

    risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi."


    Top