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Document 32003G1122(01)

Risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale

GU C 281 del 22.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G1122(01)

Risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale

Gazzetta ufficiale n. C 281 del 22/11/2003 pag. 0001 - 0002


Risoluzione del Consiglio

del 17 novembre 2003

per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale

(2003/C 281/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

richiamando la decisione 2002/348/GAI del Consiglio del 25 aprile 2002 concernente la sicurezza delle partite di calcio internazionali(1),

tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio del 9 giugno 1997(2) e del 6 dicembre 2001(3) sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio,

considerando quanto segue:

- l'obiettivo che l'Unione si prefigge ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando fra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia;

- è in costante aumento il numero delle persone che ordinariamente, con viaggi organizzati o individualmente, si sposta in Europa per assistere a partite di calcio o a gare in altri paesi;

- si sono registrati episodi in cui la passione sportiva è degenerata in turbative e atti di violenza, che impediscono il libero e pacifico godimento degli eventi sportivi, rendendo particolarmente sensibile l'esigenza di riaffermare l'Unione Europea come uno spazio di libertà, di giustizia e, soprattutto, di sicurezza;

- gli Stati membri hanno elaborato in questi anni coordinate misure di polizia da adottare in occasione di eventi sportivi di rilevanza transnazionale. Tali misure si sono dimostrate efficaci e consentono di constatare con soddisfazione che la cooperazione fra gli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea per garantire l'ordine pubblico delle competizioni calcistiche internazionali o di rilevanza internazionale è molto avanzata;

- lo scambio di notizie fra i paesi europei sui tifosi, sui loro spostamenti attraverso o per altri paesi, sulla loro tipologia pacifica e violenta, è ormai sistematico e tempestivo. In alcuni casi questa collaborazione è resa ancor più incisiva con l'invio di operatori di polizia nel paese sede di una competizione internazionale al seguito delle rispettive tifoserie nazionali in trasferta, al fine di fornire, nell'ambito degli accordi e delle prassi vigenti, il necessario supporto informativo e operativo alle autorità locali;

- gli incontri internazionali fra gli esperti hanno consentito un proficuo scambio di esperienze operative, che ha favorito, nelle diverse realtà nazionali, l'elaborazione di strategie analoghe per il contrasto dei disordini, nonché il conseguimento di uno standard minimo di misure preventive applicabile in tutti i paesi;

- grazie a questo patrimonio di esperienze consolidato a livello europeo, l'impianto di sicurezza dei più importanti eventi sportivi - come giochi olimpici o campionati europei e mondiali di calcio - si ispira a modelli già sperimentati nelle precedenti edizioni, perfezionati dalle esperienze successive;

- nel 1999 le disposizioni rilevanti sono state raccolte, definite e aggiornate in un manuale, con il preminente scopo di codificare in un testo unico la cooperazione già in atto in questo settore;

- il manuale è stato aggiornato e ampiamente integrato con la risoluzione del 6 dicembre 2001 ed attualmente comprende disposizioni relative alle forme di cooperazione fra le polizie, ai dispositivi di sicurezza che devono essere garantiti, ai rapporti fra polizia e mezzi d'informazione, alla collaborazione con gli accompagnatori delle tifoserie (c.d. stewards) e con gli organizzatori delle manifestazioni, alla politica di accesso agli stadi e alla vendita dei biglietti;

- la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, ha stabilito la creazione di uffici nazionali in tutti gli Stati membri per lo scambio di informazioni sulla violenza calcistica, ovvero strutture nazionali create ad hoc, le cui competenze e finalità sono state definite dalla decisione;

- una gestione efficace delle partite di calcio nazionali e internazionali richiede un approccio globale da parte di tutte le componenti interessate all'evento calcistico ed è pertanto raccomandata una buona cooperazione tra forze di polizia, organizzatori e istituzioni sportive;

- i progressi ed i risultati conseguiti dovrebbero incoraggiare la ricerca di nuovi obiettivi per rendere la cooperazione di polizia in questo settore ancora più incisiva;

- il divieto di accesso agli stadi che ospitano una competizione calcistica, previsto dall'ordinamento nazionale di alcuni Stati membri ed irrogato nei confronti delle persone che si sono già rese responsabili di fatti di violenza, ha dimostrato una particolare efficacia;

- la possibilità di adottare un analogo meccanismo a livello europeo è stata oggetto di attento esame in passato, anche in occasione di incontri fra esperti nazionali;

- anche le modalità adottate dagli organizzatori per l'assegnazione dei biglietti possono concorrere in maniera efficace alla sicurezza delle competizioni calcistiche, mirando in particolare a separare le tifoserie rivali, a prevenire il sovraffollamento e a tenere sotto controllo i flussi di visitatori, nonché a far eseguire i divieti di accedere agli stadi imposti dalle autorità competenti o da istituzioni sportive.

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1. Gli Stati membri, entro i limiti stabiliti dal proprio ordinamento, sono invitati a esaminare la possibilità di introdurre disposizioni che stabiliscano un meccanismo per interdire l'accesso agli stadi in cui sono in programma competizioni calcistiche ai soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in occasione di incontri calcistici.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei provvedimenti applicativi del divieto d'accesso, gli Stati membri dovrebbero integrarli con disposizioni che prevedano sanzioni in caso di inosservanza.

3. Ciascuno Stato membro in cui vige il divieto d'accesso di cui al paragrafo 1 è altresì invitato a considerare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché i relativi provvedimenti applicativi emanati in ambito nazionale possano essere estesi anche a taluni incontri calcistici disputati in altri Stati membri, tenendo conto dei provvedimenti emanati da altri Stati membri.

4. Qualora in uno Stato membro i divieti di accesso possano essere imposti dalle organizzazioni sportive, le autorità competenti di detto Stato membro sono invitate, se necessario, a prendere contatto con le organizzazioni sportive stesse per esaminare se i predetti divieti di accesso emanati in ambito nazionale possano essere applicabili anche a incontri calcistici in programma in altri paesi. Gli Stati membri inviteranno eventualmente le organizzazioni stesse a scambiarsi informazioni.

5. In relazione a quanto previsto nei paragrafi da 1 a 4, le informazioni dettagliate concernenti i provvedimenti di divieto d'accesso emanati in ambito nazionale dovrebbero essere trasmesse al paese sede di un incontro calcistico di rilevanza internazionale tramite i punti nazionali d'informazione sul calcio istituiti dalla decisione 2002/348/GAI secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 della medesima decisione.

6. Nulla nella presente risoluzione dovrebbe essere interpretato nel senso di derogare al principio in base al quale lo scambio di dati di carattere personale avviene conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché - se del caso - dalla raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

7. Lo Stato membro ospitante una partita di calcio di rilevanza internazionale dovrebbe utilizzare le informazioni riguardanti i destinatari dei provvedimenti di divieto emessi da altri paesi e ricevute ai sensi del punto 5, esclusivamente per interdire loro l'accesso allo stadio sede della competizione, ove consentito dall'ordinamento nazionale, o per adottare altre misure appropriate per il mantenimento dell'ordine pubblico. L'uso e la conservazione delle informazioni di carattere personale dovrebbe essere limitato agli incontri calcistici per i quali le informazioni sono state inviate.

8. Gli Stati membri che ospitano una partita di calcio di rilevanza internazionale sono invitati ad assicurare che le loro forze di polizia stabiliscano i necessari contatti con gli organizzatori dell'evento e le autorità competenti o le istituzioni sportive interessate alla competizione per una coordinata collaborazione ai fini della presente risoluzione, entro i limiti delle rispettive competenze.

(1) GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.

(2) GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1.

(3) GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1.

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