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Document 32002R1964

    Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    GU L 300 del 5.11.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1964/oj

    32002R1964

    Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 300 del 05/11/2002 pag. 0003 - 0003


    Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione

    del 4 novembre 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 35 bis,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione(3), prevede che tale regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 2002, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità europea o legalmente importati nella Comunità europea e immessi in libera pratica prima del 1o agosto 2002.

    (2) Si è constatato che le imprese di condizionamento incontrano difficoltà nell'attuare i nuovi requisiti in materia di etichettatura, tenuto conto delle scorte attuali di etichette e della conservazione dei prodotti a base di olio d'oliva che possono restare sul mercato.

    (3) Alcuni produttori incontrano inoltre difficoltà nell'adattarsi rapidamente all'esigenza, prevista l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002, di presentare i prodotti in imballaggi di capacità ridotta, provvisti di un sistema di chiusura adeguato, e di etichettarli conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 di tale regolamento.

    (4) Allo scopo di accordare agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di imballaggio e di etichettatura, è opportuno prolungare il periodo di adattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

    (5) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1019/2002.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1019/2002, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6 che sono applicabili a decorrere dal 1o novembre 2003.

    L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1o novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

    (3) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

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