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Document 32002R0264

    Regolamento (CE) n. 264/2002 della Commissione, del 13 febbraio 2002, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni ovine e caprine

    GU L 43 del 14.2.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/264/oj

    32002R0264

    Regolamento (CE) n. 264/2002 della Commissione, del 13 febbraio 2002, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni ovine e caprine

    Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/2002 pag. 0011 - 0012


    Regolamento (CE) n. 264/2002 della Commissione

    del 13 febbraio 2002

    che stabilisce misure transitorie per l'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni ovine e caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 30,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2529/2001 contiene una definizione di "produttore" che differisce, per quanto riguarda le associazioni di produttori, dalla definizione che veniva utilizzata con riferimento ai regimi di premi per le carni ovine e caprine prima del 2002 a norma del regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine(2), del regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1266/95(4), del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98(6), del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore di produttori di carni ovine e caprine(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000(8), del regolamento (CEE) n. 338/91 del Consiglio, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97(10) e del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(11), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(12). Pertanto occorre prevedere accordi transitori per quanto riguarda le associazioni di produttori che sono state definite secondo le norme precedenti ma che non corrispondono più alla nuova definizione di produttore.

    (2) È quindi necessario consentire che le domande relative al premio per il 2002 siano presentate dalle associazioni di produttori per conto dei produttori quali definiti all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001.

    (3) Per quanto riguarda le irregolarità, le riduzioni ed esclusioni devono essere applicate all'associazione di produttori in quanto tale. Tuttavia, nei casi in cui sono applicabili ad anni successivi a causa di inadempienza intenzionale, esse devono applicarsi ai produttori che aderivano all'associazione quando l'irregolarità è stata commessa, anche se non vi aderiscono più.

    (4) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione(13), che stabilisce il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, dispone che tale periodo ha inizio il primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di premio. Secondo le regole applicabili ai regimi di premi per le carni ovine e caprine prima del 2002, il periodo di detenzione iniziava l'ultimo giorno del periodo utile per la presentazione delle domande. In alcuni casi, gli Stati membri non sono stati in grado di adeguare le nuove disposizioni a causa delle date di adozione del regolamento (CE) n. 2529/2001 e del regolamento (CE) n. 2550/2001. Occorre quindi prevedere accordi transitori per quanto riguarda la fissazione del periodo di detenzione.

    (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le domande di premio per il 2002 possono essere presentate a nome dei produttori dalle associazioni di produttori riconosciute come tali dagli Stati membri con riferimento alle domande presentate per la campagna di commercializzazione 2001, ma che non rientrano nella definizione di "produttore" di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001.

    In questi casi l'associazione di produttori deve presentare una singola domanda di premio, firmata da tutti i produttori appartenenti all'associazione. Nella domanda di premio occorre indicare il numero di capi conferiti all'associazione da ciascun produttore. Il premio è versato direttamente all'associazione.

    2. I produttori restano soggetti agli obblighi che il regolamento (CE) n. 2550/2001 impone ai produttori.

    Articolo 2

    Con riferimento alle domande di premio per il 2002, le regole sulle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione(14) si applicano all'associazione di produttori quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni previste all'articolo summenzionato in caso di inadempienza intenzionale si applicano anche ai produttori che appartenevano all'associazione quando l'irregolarità è stata commessa e che, pur essendo rimasti produttori negli anni successivi, non ne fanno più parte.

    Articolo 3

    Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2550/2001, gli Stati membri possono decidere che per il 2002 il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, ha inizio l'ultimo giorno del periodo utile per la presentazione delle domande.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Gli articoli 1 e 3 si applicano soltanto in relazione all'anno civile 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

    (2) GU L 275 del 18.10.1980, pag. 8.

    (3) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 4.

    (4) GU L 123 del 3.6.1995, pag. 3.

    (5) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

    (6) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

    (7) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

    (8) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.

    (9) GU L 41 del 14.2.1991, pag. 1.

    (10) GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6.

    (11) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

    (12) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

    (13) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

    (14) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

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