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Document 32002D0275

    Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che denuncia l'accordo del 28 luglio 1956 tra la CECA e la Svizzera relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 96 del 13.4.2002, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/275/oj

    32002D0275

    Decisione della Commissione, del 12 aprile 2002, che denuncia l'accordo del 28 luglio 1956 tra la CECA e la Svizzera relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 13/04/2002 pag. 0027 - 0027


    Decisione della Commissione

    del 12 aprile 2002

    che denuncia l'accordo del 28 luglio 1956 tra la CECA e la Svizzera relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/275/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 14,

    visto l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) Il mantenimento dell'accordo non sembra più giustificato sotto il profilo economico, visto che le tariffe CECA 9001 sono state sostituite, quasi completamente, da stipulazioni dirette tra il cliente e il trasportatore. Il prezzo del trasporto ferroviario è basato su prezzi condizionati dagli altri modi di trasporto, in particolare dal trasporto su strada. Le forze del mercato del trasporto ferroviario e la concorrenza intermodale hanno vanificato la motivazione economica alla base dell'accordo e le ferrovie svizzere non sono tenute ad applicare la tariffa CECA 9001 per il prezzo del trasporto in transito.

    (2) L'accordo è concluso per una durata indeterminata, ma, ai sensi dell'articolo 11, può essere denunciato dal Consiglio federale o dall'Alta autorità, delegata a tal fine dai governi degli Stati membri della CECA, mediante un preavviso di sei mesi.

    (3) Una denuncia dell'accordo da parte degli Stati membri della CECA non avrà conseguenze economiche per la Svizzera, poiché le ferrovie svizzere non applicano la tariffa CECA 9001 per stabilire un prezzo di trasporto dei prodotti CECA in transito.

    (4) I rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 17 giugno 1999(2), hanno autorizzato la Commissione a denunciare, come Alta autorità della CECA e a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA, detto accordo.

    (5) Alla riunione in seno al Consiglio, del 23 ottobre 2001(3), i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno approvato l'estinzione dell'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio(4). Al considerando 7 si afferma "È opportuno che la Commissione europea denunci l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero, conformemente al mandato conferito dalla decisione della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 giugno 1999, in coordinamento con l'estinzione dell'accordo del 1955".

    (6) Protocolli complementari a quest'accordo sono stati elaborati in occasione delle estensioni successive(5). La denuncia dell'accordo comporterà l'annullamento automatico di questi protocolli complementari,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La Commissione, come Alta autorità della CECA e a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA, denuncia l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2002.

    Per la Commissione

    Loyola de Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU 17 del 29.5.1957, pag. 223/57.

    (2) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 52.

    (3) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 38.

    (4) GU 9 del 19.4.1955, pag. 701/55.

    (5) GU L 12 del 18.1.1979, pag. 15, GU L 227 del 12.8.1981, pag. 11 e GU L 397 del 31.12.1987, pag. 7.

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