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Document 32001R2433

Regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 sospendendo, a titolo autonomo, i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali

GU L 329 del 14.12.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrog. impl. da 32002R1832

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2433/oj

32001R2433

Regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 sospendendo, a titolo autonomo, i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 14/12/2001 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio

del 6 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 sospendendo, a titolo autonomo, i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(1), ha instaurato una nomenclatura delle merci, in seguito denominata "Nomenclatura combinata".

(2) Le preparazioni a base di gel ad uso medico e veterinario utilizzate quali lubrificanti per parti del corpo durante operazioni chirurgiche o esami clinici o quali agenti di collegamento tra la superficie corporea e gli strumenti medicali sono, fino al 31 dicembre 2001, classificabili nel codice 3824 del sistema armonizzato e sono soggette ad un dazio doganale del 6,5 %. A decorrere dal 1o gennaio 2002, questi prodotti saranno classificabili nel capitolo 30 della Nomenclatura combinata, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci accettate conformemente alla raccomandazione del 25 giugno 1999. Conformemente a quanto stabilito nei negoziati dell'Uruguay Round sui prodotti farmaceutici, le merci del capitolo 30 della Nomenclatura combinata sono esenti da dazi. Le parti contraenti dell'accordo sugli scambi dei prodotti farmaceutici hanno raggiunto un'intesa secondo la quale esse, a titolo autonomo, esentano dai dazi queste preparazioni gel. È nell'interesse della Comunità estendere autonomamente l'esenzione dai dazi a questi prodotti.

(3) Il piombo greggio contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera), classificato al codice NC 7801 99 10 usufruisce dell'esenzione dai dazi a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2). Il comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92(3), ha stabilito che il "piombo d'opera" contenente antimonio come altro elemento predominante in peso è classificabile nel codice NC 7801 91 00 ed è pertanto soggetto ad un'aliquota di dazio del 2,5 %. È nell'interesse commerciale della Comunità applicare, nelle stesse condizioni, ad entrambi i tipi di "piombo d'opera" il trattamento tariffario previsto per il codice NC 7801 99 10.

(4) Le parti contraenti dell'accordo sul commercio di aeromobili civili hanno raggiunto un'intesa secondo la quale esse, a titolo autonomo, esentano dai dazi i simulatori di manutenzione di aeromobili a terra classificati nel codice NC 9023 00 80.

(5) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6) Se necessario, le misure previste dal presente regolamento saranno corredate di disposizioni relative alla destinazione particolare. È opportuno quindi che il regolamento (CEE) n. 2658/87 sia modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1) al capitolo 30, per il codice NC 3006 70 00, nella colonna (3) è aggiunta la nota di rinvio (1) e il testo seguente corrispondente a detta nota è aggiunto a piè di pagina: "(1) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato.";

2) al capitolo 78:

- per il codice NC 7801 91 00, nella colonna (3) è aggiunta la nota di rinvio (1) ed il testo seguente corrispondente a detta nota è aggiunto a piè di pagina: "(1) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per 'piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)' (codice TARIC 7801 91 00 10 ).

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].",

- l'attuale nota a piè di pagina (1) diventa la nota a piè di pagina (2);

3) al capitolo 90:

- per il codice NC 9023 00 80, nella colonna (3) è aggiunta la nota di rinvio (1) ed il testo seguente corrispondente a detta nota è aggiunto a piè di pagina: "(1) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per 'simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile' (codice TARIC 9023 00 80 10 ).

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].";

- l'attuale nota a piè di pagina (1) diventa la nota a piè di pagina (2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Daems

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

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