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Document 32001R2025
Commission Regulation (EC) No 2025/2001 of 16 October 2001 amending Regulation (EC) No 1663/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione, del 16 ottobre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione, del 16 ottobre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia
GU L 274 del 17.10.2001, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. impl. da 32006R0885
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione, del 16 ottobre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 17/10/2001 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 2025/2001 della Commissione del 16 ottobre 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/2001(3), gli Stati membri devono fornire informazioni contabili alla Commissione su richiesta di quest'ultima. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(5), dev'essere adeguato a tali disposizioni. (2) Le disposizioni relative all'indicazione degli importi da recuperare nella dichiarazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1663/95, da un lato, e nella contabilità mensile a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 bis, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1934/2001(7), dall'altro, sono diverse tra loro. Tali disposizioni devono essere armonizzate tramite una modifica dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95. (3) In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(8), modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001(9), gli Stati membri possono utilizzare gli importi svincolati in seguito alla riduzione o alla soppressione dei pagamenti, a norma degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, per alcune misure nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale. Gli importi così trattenuti dai pagamenti degli aiuti devono essere accreditati su un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o su un unico conto specifico aperto a livello dello Stato membro interessato e destinato esclusivamente al finanziamento del sostegno supplementare comunitario. Tale conto deve inoltre rientrare nella contabilità annuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1663/95. (4) Gli orientamenti relativi ai criteri di riconoscimento degli organismi pagatori per quanto riguarda il trattamento delle domande mediante sistema informatico devono essere aggiornati in base agli sviluppi dell'elaborazione informatica. (5) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, l'ultimo trattino del primo comma e la prima frase del secondo comma sono soppressi; 2) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole "al paragrafo 1" sono sostituite dalle parole "all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento"; 3) il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 4, paragrafo 1: "c) una registrazione completa di tutte le informazioni contabili necessarie a fini statistici e di controllo, la cui forma e il cui contenuto sono stabiliti sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento."; 4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario interessato. I documenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono inviati in quattro copie o, in alternativa, in copia singola accompagnata da una copia elettronica."; 5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. I dati contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), comprendono: a) un riepilogo delle spese, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario; b) una tabella che illustri le differenze, per ciascuna voce e sottovoce, tra la spesa indicata nella dichiarazione annuale e quella indicata nella dichiarazione mensile per lo stesso periodo nel documento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96; tale tabella dev'essere accompagnata dalla spiegazione di ogni differenza per sottovoce; c) la tabella, relativa alla fine dell'esercizio finanziario, di cui all'articolo 3, paragrafo 6 a, lettera a), del regolamento (CE) n. 296/96; d) un riassunto delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario; e) la dichiarazione che i dati relativi ad ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono disponibili presso l'organismo pagatore; f) la tabella, relativa alla fine dell'esercizio finanziario, di cui all'articolo 3, paragrafo 6 a, lettera b), del regolamento (CE) n. 296/96"; 6) il punto 6.vi) dell'allegato è sostituito dal testo seguente: "La riservatezza, la completezza e la disponibilità di tutti i dati informatizzati sono garantite mediante misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico di ogni organismo pagatore. L'impegno finanziario e tecnologico dev'essere proporzionale ai rischi effettivi. Ogni sistema informatico utilizzato deve disporre di procedure adeguate per: a) l'organizzazione, la gestione e la sorveglianza generali; b) la sicurezza fisica; c) la sicurezza logica; d) lo sviluppo, la programmazione e la manutenzione dei sistemi; e) le operazioni correnti; f) le telecomunicazioni; g) i microcomputer; h) i piani di emergenza; i) i controlli applicativi." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.9.1999, pag. 103. (2) GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. (3) GU L 259 del 27.9.2001, pag. 1. (4) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. (5) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5. (6) GU L 39 del 17.12.1996, pag. 5. (7) GU L 262 del 2.10.2001, pag. 8. (8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. (9) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1.