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Document 31999D0659

    1999/659/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 2843]

    GU L 259 del 6.10.1999, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 19/04/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/659/oj

    31999D0659

    1999/659/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 2843]

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 06/10/1999 pag. 0027 - 0028


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'8 settembre 1999

    che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

    [notificata con il numero C(1999) 2843]

    (1999/659/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

    (1) considerando che la dotazione di stanziamenti di impegno per le misure di sviluppo rurale integrate nei programmi dell'obiettivo 1 è cofinanziata dal FEAOG, sezione oreintamento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    (2) considerando che il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è cofinanziato dal FEAOG, sezione garanzia, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    (3) considerando che al paragrafo 23 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino, tenutosi il 24 e 25 marzo 1999, sono stati fissati gli orientamenti finanziari relativi allo sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006;

    (4) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, su base annua e secondo criteri obiettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio;

    (5) considerando che, date le particolari difficoltà strutturali nelle zone rurali ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali, la Commissione provvede ad assicurare che, nell'ambito della programmazione delle misure dello sviluppo rurale, l'intensità dell'aiuto comunitario pro capite sia notevolmente superiore in queste zone rispetto a quelle non interessate dagli obiettivi 1 o 2 per quanto riguarda le misure indicate all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

    (6) considerando che occorre tener conto del paragrafo 22 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999;

    (7) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione, tenendo conto degli obiettivi dei programmi, adegua gli stanziamenti iniziali alle spese effettivamente sostenute e alle revisioni delle previsioni di spesa presentate dagli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per il sostegno allo sviluppo rurale cofinanziati dal FEAOG, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006 sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l' 8 settembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    ALLEGATO

    Sostegno allo sviluppo rurale 2000-2006

    Stanziamenti per gli Stati membri

    >SPAZIO PER TABELLA>

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