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Document 31999D0593
1999/593/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part
1999/593/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 31 maggio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
1999/593/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 31 maggio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
GU L 229 del 31.8.1999, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/593/oj
1999/593/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 31 maggio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 31/08/1999 pag. 0001 - 0002
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (1999/593/CE, CECA, Euratom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, gli articoli 55, 57, paragrafo 2, gli articoli 71, 80, paragrafo 2, gli articoli 93, 94, 133 e 308, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo(1), sentito il comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio, vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, (1) considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un parteneriato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996, contribuirà alla realizzazione degli obiettivi delle Comunità europee; (2) considerando che il suddetto accordo è diretto a rafforzare i legami stabiliti in particolare dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 18 dicembre 1989 e approvato con decisione 90/116/CEE(2); (3) considerando che taluni obblighi previsti dall'accordo di partenariato e di cooperazione al di fuori dell'ambito di applicazione della politica commerciale della Comunità riguardano o possono riguardare il regime istituito da atti comunitari adottati nei settori del diritto di stabilimento, dei trasporti e del trattamento riservato alle imprese; (4) considerando che tale accordo impone alla Comunità europea taluni obblighi in materia di movimenti di capitali e di pagamenti tra la Comunità e la Repubblica dell'Uzbekistan; (5) considerando, peraltro, che il ricorso all'articolo 94 del trattato che istituisce la Comunità europea quale base giuridica della presente decisione è giustificato nella misura in cui tale accordo riguarda la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi(3), e la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi(4), la cui base giuridica è l'articolo 94 del trattato; (6) considerando che talune disposizioni di tale accordo che impongono alla Comunità obblighi nel settore della prestazione di servizi che vanno al di là dell'ambito transfrontaliero; (7) considerando che, per quanto riguarda talune disposizioni di tale accordo che devono essere attuate dalla Comunità, il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri d'azione specifici; che occorre pertanto fare ricorso all'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea, DECIDONO: Articolo 1 L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan dall'altra, nonché il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica. Tali testi sono allegati alla presente decisione. Articolo 2 1. La posizione della Comunità in sede di consiglio di cooperazione e di comitato di cooperazione, se agisce su delega del consiglio di cooperazione, è stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni di trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica. 2. A norma dell'articolo 79 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del consiglio presiede il consiglio di cooperazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione in base al suo regolamento interno e presenta la posizione della Comunità. 3. La decisione di pubblicare le raccomandazioni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è adottata, caso per caso, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 101 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1999. Per la Commissione Il Presidente J. SANTER Per il Consiglio Il Presidente O. SCHILY (1) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 432. (2) GU L 68 del 15.3.1990, pag. 1. (3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1. (4) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.